n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazione n. 134/2019. Integrazioni alle modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;

- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;

Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Criteri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019 con la quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica;

Dato atto che alcune imprese beneficiarie del contributo, pur essendo state regolarmente ristorate attraverso il pagamento dell’indennizzo, hanno avviato azioni giudiziarie nei confronti della Regione per i medesimi eventi dannosi tese ad ottenere un ulteriore risarcimento del danno subito;

Ritenuto pertanto, al fine di tutelare gli interessi della Regione, di integrare la sopracitata deliberazione n. 134/2019, prevedendo che ai fini della liquidazione degli indennizzi i Servizi Territoriali debbano provvedere a richiedere ai beneficiari una dichiarazione nella quale il beneficiario dichiari che “rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 1107 dell’11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO)”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi;

A voti unanimi e palesi,

delibera

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di integrare le “Modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi”, approvate nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 134/2019, come di seguito indicato:
    • al termine del quattordicesimo capoverso è inserita la seguente prescrizione: “Deve essere richiesta inoltre una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo.”;
  3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
  4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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