n.318 del 24.11.2017 (Parte Seconda)

L.R. 8/1994 e successive modifiche. Art. 26, commi 6 ter, 6 quater e 6 quinquies. Approvazione dei criteri per la stipulazione di convenzioni per la raccolta, il trasporto e il primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà - Anno 2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 4, comma 6, che prevede, da parte delle Regioni, l'emanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà;

Vista la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare l'art. 26, il quale:

- al comma 6 bis, prevede l'emanazione di “specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna”;

- al comma 6 ter prevede, al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i Centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente e con le Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) con finalità statutarie compatibili, per attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi alle strutture deputate alla successiva cura, riabilitazione e liberazione;

- al comma 6 quater, prevede che la Regione provveda a pubblicizzare la volontà di stipulare le convenzioni, secondo i principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, definendo specifiche modalità per l'esecuzione delle attività;

- al comma 6 quinquies, precisa che i contenuti delle convenzioni saranno definiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte con l'apporto prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate apposite assicurazioni in favore dei volontari aderenti;

d) tra gli oneri a carico della Regione, oltre alle spese ammesse a rimborso, comprensive di eventuale quota parte delle spese generali connesse alle attività oggetto di convenzione, devono figurare i costi relativi alle coperture assicurative;

Richiamata la propria deliberazione n. 2966/2001 “Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche”, con la quale sono disciplinati il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché il funzionamento degli appositi Centri per il recupero degli animali selvatici;

Visti:

- la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37”;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed in particolare gli artt. 54 e 56;

Richiamata la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20 gennaio 2016 “Determinazione Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;

Richiamati, altresì:

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1° agosto 2017, n. 19 recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Ritenuto necessario disciplinare le procedure per stipulare convenzioni per le attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà e di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78104 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con la citata deliberazione n. 2338/2016;

Considerato opportuno:

- promuovere lo sviluppo di sinergie nello svolgimento delle attività da parte dei soggetti che presentano manifestazione di interesse, al fine di garantire maggiore efficacia di azione, di evitare sovrapposizioni e di creare forme di collaborazione e integrazione sul medesimo territorio provinciale;

- applicare criteri di attribuzione delle risorse che tengano conto delle specifiche caratteristiche dei diversi territori provinciali, nonché della numerosità e della tipologia di capi oggetto di trattamento;

- riconoscere un valore aggiunto alla reperibilità garantita sull’intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi;

- prevedere l’obbligatorietà della reperibilità sull’intera giornata (24 ore su 24) per l’intero territorio provinciale ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi;

- adeguare la ripartizione delle risorse alle effettive esigenze dei territori, prevedendo una ulteriore rideterminazione delle risorse attribuite a ciascun soggetto stipulante ciascuna convenzione sulla base delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva;

Ritenuto pertanto:

- di prevedere la stipula di un’unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell’ambito dello specifico territorio;

- di stabilire:

  • che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:
  • rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;
  • promuovere l’introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;
  • che l’esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscriversi da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

- di stabilire, inoltre:

  • che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

1) il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;

2) il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati dall’1 gennaio 2017 alla data di presentazione della manifestazione di interesse da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della legge 157/1992;

3) il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l’intera giornata (24 ore su 24);

  • che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:
  1. 1. per la quota di risorse risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2 del precedente alinea: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l’avifauna protetta, 10% per l’altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall’1 gennaio 2017 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della legge 157/1992;
  2. 2. per la quota di cui al punto 3 del precedente alinea spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l’intera giornata (24 ore su 24), per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e il soccorso di mammiferi pericolosi;
  • che, a seguito delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva per le spese effettivamente sostenute a tale data, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale di durata della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;

- che tale tetto sia determinato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati dalla stipula della convenzione alla data di presentazione della rendicontazione estiva, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l’avifauna protetta, 10% per l’altra avifauna;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto:

- all’approvazione di uno specifico avviso di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dandone ampia diffusione previa pubblicazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale ER Agricoltura e pesca;

- all’approvazione del modello con cui manifestare l'interesse di cui all’Allegato B, ugualmente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- all'approvazione dello schema di convenzione di cui all'Allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;

Ritenuto, inoltre, di prevedere:

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di durata;

- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l’interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;

- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l’assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

Ritenuto, inoltre, di stabilire - nel rispetto dell’attribuzione delle competenze stabilite dalla L.R. n. 43/2001 e dalla propria deliberazione n. 2416/2008 – che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda con proprio atto, anche separatamente per territorio provinciale in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti o anche in assenza di totale copertura delle attività di raccolta, trasporto e primo soccorso, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;

- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;

- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e alla rideterminazione di quello per il periodo finale;

- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Ritenuto infine di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni;

Visti altresì:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione della Giunta regionale n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di approvare uno specifico avviso pubblico di manifestazione d'interesse teso alla stipula di convenzioni, con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, per le attività di raccolta, trasporto e primo soccorso dei capi di fauna selvatica feriti o in difficoltà sul territorio regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di stabilire che le manifestazioni di interesse siano presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2017;
  4. di destinare alla copertura dei relativi oneri l'importo di Euro 300.000,00 nell'ambito dello stanziamento recato dal capitolo U78104 “Spese per prestazioni professionali e specialistiche per attività di promozione, formazione, ricerca, sperimentazione ed altri interventi nel settore della caccia (L.R. 15 febbraio 1994, n. 8; L.R. 16 febbraio 2000, n.6)” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2018, approvato con propria deliberazione n. 2338/2016;
  5. di prevedere la stipula di un’unica convenzione a livello di territorio provinciale con tutti i soggetti che presentano manifestazione di interesse nell’ambito dello specifico territorio;
  6. di stabilire:

- che, in presenza di più manifestazioni di interesse presentate per il medesimo territorio provinciale, il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di Responsabile del procedimento, attivi un confronto fra tutti i soggetti coinvolti finalizzato a:

- rimuovere ogni situazione di sovrapposizione negli interventi nei diversi territori comunali, nonché garantire la reperibilità obbligatoria 24 ore su 24 ove è prevalente la raccolta ed il soccorso di mammiferi pericolosi, quali condizioni necessarie per la stipula della convenzione;

- promuovere l’introduzione di eventuali modalità di collaborazione ed integrazione;

- che l’esito di tale confronto sia formalizzato in specifico accordo da sottoscriversi da parte del legale rappresentante di ciascun Centro o Organizzazione, ovvero da soggetto munito di specifico potere;

7. di stabilire, inoltre:

- che l'individuazione del tetto massimo iniziale per ciascun territorio provinciale, e pertanto per ciascuna convenzione, sia effettuata in base ai seguenti criteri:

  1. il 60% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: in funzione delle condizioni morfologiche di ciascun territorio, assegnando a montagna, collina e pianura un peso pari rispettivamente al 25%, al 20% e al 15%;
  2. il 35% delle risorse disponibili sulla base dei capi raccolti o curati e rendicontati nell’anno 2016 da ciascun Centro o Organizzazione: in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale, ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
  3. il 5% delle risorse disponibili su base territoriale (ha) corrispondente al territorio di ciascuna provincia: da assegnare successivamente a ciascun Centro o Organizzazione che garantisca la reperibilità per l’intera giornata (24 ore su 24);

- che, a seguito della determinazione delle risorse da destinare a ciascun territorio provinciale, il riparto delle risorse, al solo fine della individuazione del tetto massimo iniziale per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sia effettuato:

  1. per la quota di risorse risultante dall’applicazione dei criteri di cui ai punti 1 e 2: nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l’avifauna protetta, 10% per l’altra avifauna, sulla base dei capi raccolti o curati dall’1 gennaio 2017 alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio provinciale avendo a riferimento la specifica tipologia, ad esclusione dell’avifauna (storno, piccione, gazza, ghiandaia, cornacchia) oggetto di piani di controllo o prelievi in deroga, adottati al fine di prevenire gravi danni all’agricoltura a norma dell’art. 19 e 19 bis della Legge n. 157/1992;
  2. per la quota di cui al punto 3 spettante a ciascun Centro o Organizzazione che garantisce la reperibilità, tramite i propri collaboratori, per l’intera giornata (24 ore su 24) per tutti i giorni di durata della convenzione, ivi compresi i giorni festivi: sulla base del territorio comunale per il quale è garantita la reperibilità quale evidenziato nelle manifestazioni presentate o, se ricorre il caso, negli accordi sottoscritti. Tale quota non è attribuita qualora nessuna manifestazione presentata o nessun accordo sottoscritto garantisca la reperibilità, ferma restando la sua obbligatorietà nei territori ove è prevalente la raccolta e il soccorso di mammiferi pericolosi;

- che, a seguito delle rendicontazioni presentate al termine della stagione estiva per le spese effettivamente sostenute a tale data, sia rideterminato il tetto massimo per il periodo finale di durata della convenzione in relazione alle risorse non ancora utilizzate;

- che tale tetto sia determinato, per ogni soggetto stipulante ciascuna convenzione, sulla base dei capi raccolti o curati dalla stipula della convenzione alla data di presentazione della rendicontazione estiva, in proporzione al totale dei capi raccolti o curati sull'intero territorio regionale e nella misura del 40% per i mammiferi pericolosi, 25% per gli altri mammiferi, 25% per l’avifauna protetta, 10% per l’altra avifauna;

8. di approvare lo schema di modello per manifestare l'interesse a partecipare di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che tale schema potrà essere oggetto di integrazioni tecniche da parte del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca sulla base dei contenuti degli accordi sottoscritti;

9. di stabilire altresì:

- che le convenzioni siano stipulate, anche separatamente per territorio provinciale o anche in presenza di parziale copertura delle attività di raccolta, trasporto e primo soccorso in relazione ai diversi tempi necessari per il raggiungimento degli eventuali accordi fra i soggetti proponenti;

- che le convenzioni siano modificate a seguito della rideterminazione del tetto massimo del periodo finale di durata;

- che le convenzioni possano essere oggetto di eventuale espresso rinnovo qualora sussista l’interesse della Regione sottostante alla stipula alle medesime condizioni;

- che, in tal caso, sarà preliminarmente attivato con propria deliberazione apposito Avviso per verificare l’assenza di ulteriori soggetti interessati nonché, in caso di esito negativo, acquisita specifica manifestazione di interesse da parte dei soggetti convenzionati;

10. di stabilire infine che il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca provveda, secondo i criteri e le modalità definiti nell'Avviso di cui all'Allegato A:

- alla individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni;

- alla definizione del testo di convenzione con riferimento a ciascun territorio provinciale, quale derivante dallo schema approvato con la presente deliberazione e dalle eventuali integrazioni tecniche connesse ai contenuti degli accordi;

- alla quantificazione dell'importo massimo iniziale di rimborso spese da riconoscere a ciascun soggetto e alla rideterminazione di quello per il periodo finale;

- all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

11. di autorizzare il medesimo Responsabile alla successiva sottoscrizione, per conto della Regione, delle convenzioni redatte secondo lo schema qui approvato e delle loro modifiche;

12. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

13 di disporre che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provveda a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;

14. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla base delle disposizioni amministrative richiamate in parte narrativa.

application/pdf Allegato A - 260.9 KB
application/pdf Allegato B - 285.6 KB
application/pdf Allegato C - 254.3 KB

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina