n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Moratoria mutui a favore delle imprese emiliano-romagnole. Adesione della Regione Emilia-Romagna all'addendum all'accordo per il credito 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, tutti contenenti disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e della regione Emilia-Romagna, che stanno recando anche un notevole rallentamento degli scambi commerciali, con potenziali ripercussioni sulla redditività delle imprese e delle attività libero professionali;

Visto l’”Accordo per il Credito 2019”, siglato tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, siglato il 15 novembre 2018;

Preso atto che il 7 marzo 2020 l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese hanno sottoscritto un accordo finalizzato ad estendere l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”, di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” denominato “Addendum all’Accordo per il credito 2019”;

Considerato che il nuovo “Accordo per il credito 2019”

  • prevede la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e di allungare la scadenza dei finanziamenti. Possono utilizzarlo le MPMI che operano in Italia, senza distinzione fra settori di attività e il finanziamento di cui si chiede la ridefinizione doveva essere già in corso al 15 novembre 2018;
  • le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente), da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei mutui per i quali erano già state concesse la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Resta ferma l’autonomia di valutazione delle banche in fase di istruttoria e di impostazione dell’operazione;
  • è possibile presentare la domanda in modo snello all’istituto di credito prescelto, che risponderà entro 30 giorni. Le domande si possono presentare dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

Considerato che l’”Addendum all’Accordo per il credito 2020” estende l’applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”;

Considerato che l’Accordo per il credito al punto 2.2.2 prevede di rendere ammissibili alla sospensione anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora:

i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e;

ii) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato;

Ritenuto che le imprese danneggiate dalla situazione emergenziale dell’economia necessitino di creare le condizioni finanziarie sufficienti al superamento della attuale fase di stallo;

Ritenuto quindi di

  • disporre che, in conseguenza della sopraddetta adesione, le operazioni di sospensione e di allungamento dei finanziamenti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento dovranno avvenire secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal sopracitato Accordo per le misure individuate all’Allegato A alla presente Deliberazione;
  • estendere l’applicazione dell’Accordo ai finanziamenti alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi per le misure individuate all’Allegato A alla presente Deliberazione;
  • estendere in conseguenza dell’applicabilità dell’Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale, la durata della garanzia pubblica che assiste le misure individuate all’Allegato A alla presente Deliberazione;
  • individuare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente l’elenco dei provvedimenti regionali di credito agevolato che si intende includere tra i provvedimenti oggetto dell’”Accordo per il Credito 2019” e “l’addendum 2020” siglati a Roma rispettivamente il 15 novembre 2018 e il 6 marzo 2020;
  • ribadire che l’estensione dell’efficacia delle nuove misure per il credito alle PMI anche ai finanziamenti agevolati da sostegno pubblico non deve in ogni caso comportare una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un aggravio di oneri a carico della Regione Emilia-Romagna;
  • stabilire che le singole Direzioni Generali potranno, con propri atti, integrare l’elenco contenuto nell’ALLEGATO A nonché adottare i provvedimenti necessari alla concreta attuazione ed operatività della presente deliberazione;
  • trasmettere copia del presente atto all’ABI Associazione Bancaria Italiana e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • pubblicare il presente atto sul portale regione.emilia-romagna.it.;

Richiamate:

  • L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione n. 12466/2016 avente ad oggetto “Conferimento al dott. Marco Borioni dell'incarico di responsabile del Servizio "Sviluppo degli strumenti finanziari, regolazione e accreditamenti” e la determinazione n. 9793/2018 che ha prorogato tale incarico;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e dell’Assessore alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio”;

A voti unanimi e palesi

delibera 

1. di disporre che, in conseguenza della sopraddetta adesione, le operazioni di sospensione e di allungamento dei finanziamenti delle PMI, anche per la quota regionale di cofinanziamento dovranno avvenire secondo i termini, le condizioni e le modalità previste dal sopracitato Accordo per le misure individuate all’Allegato A alla presente Deliberazione;

2. di estendere l’applicazione dell’Accordo ai finanziamenti alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale nella forma di contributo in conto interessi per le misure individuate all’Allegato A alla presente Deliberazione;

3. di estendere in conseguenza dell’applicabilità dell’Accordo ai finanziamenti ed alle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica regionale, la durata della garanzia pubblica che assiste le misure individuate all’Allegato A alla presente Deliberazione;

4. di individuare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente l’elenco dei provvedimenti regionali di credito agevolato che si intende includere tra i provvedimenti oggetto dell’”Accordo per il Credito 2019” e “l’addendum 2020” siglati a Roma rispettivamente il 15 novembre 2018 e il 6 marzo 2020;

5. di ribadire che l’estensione dell’efficacia delle nuove misure per il credito alle PMI anche ai finanziamenti agevolati da sostegno pubblico non deve in ogni caso comportare una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo né un aggravio di oneri a carico della Regione Emilia-Romagna;

6. di stabilire che le singole Direzioni Generali potranno, con propri atti, integrare l’elenco contenuto nell’ALLEGATO A nonché adottare i provvedimenti necessari alla concreta attuazione ed operatività della presente deliberazione;

7. di trasmettere copia del presente atto all’ABI Associazione Bancaria Italiana e al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

8. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, nonché di pubblicare il presente atto sul portale regione.emilia-romagna.it.

 

ALLEGATO A

Elenco delle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale a cui estendere l’applicazione dell’”Accordo per il Credito 2019” e “l’addendum 2020” siglati a Roma rispettivamente il 15 novembre 2018 e il 6 marzo 2020 tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese

Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa

1) Fondo Rotativo Foncooper ex Titolo I° della Legge 27 febbraio 1985, n.49, così come modificata ed integrata dall’art.12 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, Misura 2.2 Azione C del Programma Triennale per le Attività Produttive 2003 – 2005;

2) Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati nel settore del commercio, Legge Regionale 10 dicembre 1997, n. 41, Art.7;

3) Contributi alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi finalizzati alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati nel settore del turismo, Legge Regionale 24 dicembre 2002, n. 40, art. 12 commi 1 e 2;

4) fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata costituito con le Deliberazioni di Giunta n. 1198/2013, ai sensi dell’attività II.1.3 Asse 2 del POR FESR 2007-2013, denominato Fondo Starter.

5) fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata costituito con le Deliberazioni di Giunta n. 1419/2011 e n. 65/2012, ai sensi dell’attività III.1.3 dell’asse 3 del POR FESR 2007-2013, denominato Fondo Energia;

6) il fondo rotativo di finanza agevolata multiscopo, costituito dalla DGR 791/2016 e assegnato dalla DD n. 8262 del 29/05/2017 e successive mm ii, ai sensi degli assi 3 e 4 del POR FESR 2014-2020;

7) il fondo microcredito, costituito dalla DGR n. 1345/2016 e successive mm ii;

8) fondo di controgaranzia assegnato dalla deliberazione di Giunta n. 26/2009, recante “Misura 1.1. az. a e correlate misure 1.2 e 4.2 az. a PTAPI 2003/2005;

9) fondo di cogaranzia assegnato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 231 dell’8 febbraio 2010, recante “Costituzione di un Fondo di co-garanzia regionale ai sensi dell'art. 58, comma 2 della l.r. n. 3/1999. Affidamento della gestione, approvazione della convenzione con i gestori e impegno di spesa” e successive mm ii;

10) il fondo per la mitigazione del rischio di credito, costituito dalla DGR N. 1364/2014” denominato Fondo fom.Iri e successive mm ii;

11) il fondo EuReCa, costituito con DGR 1981/2018 e successive mm ii;

12) il Fondo Special-Er, costituito con DGR 1928/2017 e successive mm ii;

13) il fondo EuReCa Turismo, costituito con DGR 513/2019 e successive mm ii;

14) il Fondo per l’economia solidale, costituito con DGR 1068/2019 e successive integrazioni.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina