n. 18 del 02.02.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa alla campagna di recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione, mediante l'utilizzo di impianto mobile da svolgersi presso il cantiere PAD1 localizzato in Via Tassone n. 5/2 - comune di Bagnolo in Piano (RE), presentata dalla ditta Chimin SpA. (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

 delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “campagna di recupero di rifiuti inerti provenienti da demolizione, mediante l’utilizzo di impianto mobile da svolgersi presso il cantiere PAD1 localizzato in Via Tassone n. 5/2” da svolgersi nel comune di Bagnolo in Piano (RE) ad opera della Ditta Chimin SpA da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. la Ditta dovrà presentare alla Provincia domanda di rinnovo della autorizzazione rilasciata con determina 62162 del 6 ottobre 2009 dalla Provincia di Reggio Emilia;

b. l’utilizzo del vaglio mobile dovrà essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

c. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e/o di materiale contaminato;

d. tutte le movimentazioni dei rifiuti devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e. nei pressi dei recettori più vicini all’impianto in oggetto devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione acustica previsti dalla normativa vigente;

f. il rifiuto (frantumato) classificato, a seguito di caratterizzazione, speciale non pericoloso e identificato con il codice CER 170904, potrà essere recuperato in loco solo a seguito di conformità all’Allegato C della Circolare del MATTM 15/7/2005 verificata mediante esecuzione del test di cessione previsto del DM 5/2/1998;

g. la ditta è tenuta a mantenere presso l’impianto a disposizione degli organi di controllo le certificazioni di caratterizzazione dei rifiuti; 

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Chimin SpA, alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Bagnolo in Piano, all’ARPA sezione provinciale di Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente nel sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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