n.255 del 10.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Terme di Brisighella - Accreditamento ulteriori prestazioni termali ai sensi della DGR 638/1997

IL DIRETTORE

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;

- la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;

Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

- DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto

- Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

- DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;

- DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n, 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;

- DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014, avente per oggetto “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli Stabilimenti termali ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera t) Legge n. 296/2006”, che ha stabilito, tra l’altro, che gli stabilimenti termali, per le istanze aventi ad oggetto aspetti riguardanti l’accreditamento, compilino, in sede di redazione della relativa documentazione di cui all’allegato 1 alla DGR 618/1997, i dati di cui alla parte “A4” sub 2;

Considerato che la deliberazione di Giunta Regionale n. 626/97, individua nell’Assessorato alla Sanità la competenza in materia di dichiarazione di accreditamento;

Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;

Tenuto conto che con determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 6491 del 31/03/2016, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Richiamato, inoltre, il decreto dell’Assessore regionale alla Sanità n. 2/1999, con il quale si è provveduto, in particolare, all’accreditamento dello Stabilimento termale denominato “Terme Brisighella”, sito in Viale delle Terme - Brisighella(RA), per l’erogazione, con decorrenza 1/1/1999, delle seguenti prestazioni di assistenza termale: 

Codice


prestazioni


termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

 


Decreto Assessore alla Sanità n. 2/1999

Livello

attribuito

89.90.1

Fango più bagno o doccia di annettamento

1

89.90.2

Fango più bagno terapeutico

1

89.90.3

Bagno per malattie artroreumatiche

1

89.90.5

Bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL)

1

89.91.2

Seduta inalatoria

1

89.92.1

Irrigazioni vaginali

Unico

89.92.2

Irrigazione vaginali con bagno

1

89.92.3

Docce rettali

Unico

89.93.2

Seduta del ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1

89.93.4

Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Seduta del ciclo di cure per la riabilitazione delle funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

Preso atto

che, dalla documentazione agli atti di questo Servizio, risulta accreditato per erogare prestazioni termali a favore degli assistiti INPS e INAIL.

dell’istanza presentata dal legale rappresentante dello Stabilimento termale denominato “Terme di Brisighella Srl”, pervenuta al Servizio Assistenza Territoriale(PG/2016/49295 del 29 gennaio 2015), tendente ad ottenere l’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione delle seguenti prestazioni termali:

cod. 89.94.1 Postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami);

89.94.5 Postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami);

cod. 89.90.4 Bagni per malattie dermatologiche.

Atteso che la sopra richiamata deliberazione n. 638/1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626/1997, - Allegato n. 1, art. 14, sezione “A2” – dispone che l’attribuzione del livello tariffario, avvenuta a seguito di istanza dell’Azienda termale interessata presentata alla Regione, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata entro il 31 gennaio dello stesso anno, ha invece effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente se la domanda è presentata successivamente;

Richiamati, infine, i risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento, (di cui al punto 4, lettera b) della già citata deliberazione n. 638/1997), effettuate in data 16 maggio 2016 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale “Terme di Brisighella Srl” sito in viale delle terme 12, Brisighella (RA) e il parere favorevole espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza Territoriale;

Ritenuto pertanto che si debba provvedere alla adozione dell’atto di cui trattasi;

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 66/2013 e successive modifiche.

- le delibere di Giunta regionale n. 193/2015, n. 56/2016, n. 2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016 e n. 702/2016 relative all'organizzazione dell'Ente Regione e alle competenze delle Direzioni generali e dei Dirigenti;

Richiamata altresì la determinazione:

- n. 7098 del 29 aprile 2016 recante “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale;

Dato atto del parere allegato;

 determina: 

1 - Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di estendere al relativo livello tariffario (vedasi tabella punteggi di seguito), con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2016, allo Stabilimento termale “Terme di Brisighella Srl” sito in viale delle terme 12, Brisighella (RA), in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, le seguenti prestazioni termali:

  • cod. 89.94.1 Postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami);
  • 89.94.5 Postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami);
  • cod. 89.90.4 Bagni per malattie dermatologiche.

e che pertanto le prestazioni termali erogate in regime di accreditamento dallo Stabilimento termale “Terme di Brisighella Srl” sito in viale delle terme 12, Brisighella (RA)sono le seguenti: 

Codice

prestazioni

termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

 


Decreto Assessore alla Sanità n. 2/1999

Livello

 

attribuito

89.90.1

Fango più bagno o doccia di annettamento

1

89.90.2

Fango più bagno terapeutico

1

89.90.3

Bagno per malattie artroreumatiche

1

89.90.5

Bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL)

1

89.91.2

Seduta inalatoria

1

89.92.1

Irrigazioni vaginali (sospese)

Unico

89.92.2

Irrigazione vaginali con bagno (sospese)

1

89.93.2

Seduta del ciclo della sordità rinogena

Unico

89.93.3

Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata

1

89.93.4

Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate (solo INAIL)

Unico

89.94.3

Seduta del ciclo di cure per la riabilitazione delle funzione respiratoria (solo INAIL)

Unico

89.94.1

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami)

Unico

89.94.5

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami)

Unico

89.90.4

Bagni per malattie dermatologiche

1

2 - che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;

3 - di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4 - che la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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