n. 101 del 04.08.2010 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito a procedura di verifica di assoggettabilità (screening) per riconversione allevamento in Lugo, Via Bedazzo 45, della Società Agricola Lugo Srl

Il Comune di Lugo comunica: la decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto: riconversione di allevamento in via Bedazzo 45.

Il progetto è presentato da: Società Agricola Lugo srl con sede a Lugo, frazione S. Maria In Fabriago Via Mensa n. 3

Il progetto èlocalizzato: in Lugo (RA), Via Badazzo 45

Il progetto interessa il territorio del seguente comune: Comune di Lugo (Ravenna).

Ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 35, l’Autorità Competente: Comune di Lugo con atto: Deliberazione G.C. n. 126 del 09/06/2010 ha assunto la seguente decisione:

  • di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening) e di non assoggettare ad ulteriore procedura di VIA il progetto di riconversione di allevamento ubicato in Via Bedazzo 45 da tacchini a gallinelle con aumento del numero di capi, presentato dalla Società Agricola Lugo, con sede a Lugo, frazione S. Maria in Fabriago Via Mensa n. 3, escludendolo da ulteriore procedura di Valutazione Ambientale;
  • di imporre il rispetto e l’attuazione delle seguenti prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il loro monitoraggio nel tempo, in sintonia con il parere tecnico di ARPA che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale e degli altri pareri acquisiti nell’ambito del procedimento:

1. Autorizzazione Integrata Ambientale

L’esercizio dell’attività di allevamento oltre la soglia prevista dal D.Lgs 59/05, ovvero 40.000 posti pollame, è vincolata al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto solo a seguito del rilascio del provvedimento di AIA, l’azienda potrà accasare 57.000 capi.

2. Rumore

a. Si precisa che l’abitazione situata all’interno del sito di allevamento è stata individuata come abitazione del custode, qualora sia da ritenersi modificata la funzione dell’edificio medesimo, non potrà essere venduta o affittata se non prima di aver presentato una valutazione previsionale di impatto acustico che consideri tale abitazione come ricettore sensibile. Qualora si verificasse tale evenienza, occorrerà rivedere la pratica autorizzatoria in quanto l’abitazione suddetta diventerebbe potenziale ricettore dell’impatto ambientale dell’azienda;

b. prevedere nell’ambito delle attività di manutenzione interventi, a cadenza annuale, rivolti agli impianti con emissioni rumorose esterne, affinché mantengano inalterata la massima efficienza e non vengano riscontrati livelli sonori maggiori dovuti al malfunzionamento;

c. intervenire tempestivamente in caso di avaria funzionale avvertibile da sopralluoghi per controlli visivi e uditivi;

d. ai sensi dell’art. 8 Legge Quadro sull’inquinamento acustico, in caso di modifiche o potenziamenti che comportino l’introduzione di sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri della DGR 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico”.

3. Gestione acque

a. Dovrà essere applicato il piano di gestione proposto dall’azienda e per il quale si rimanda al § 2.6.1 - Allegato 1.

b. Si ricorda che, nel caso in cui la ditta non fosse già autorizzata, deve essere rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale la concessione per lo scarico delle acque reflue domestiche.

4. Scarichi idrici

  1. gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all’anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l’avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l’attività a disposizione degli organi di vigilanza;
  2. il pozzetto ufficiale di prelevamento dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
  3. la planimetria della rete fognaria costituirà parte integrante dell’autorizzazione allo scarico.

5. Approvvigionamento acqua potabile

Come previsto dal vigente Regolamento di Igiene, dovrà essere previsto l’approvvigionamento dell’acqua potabile con collegamento alla rete locale di distribuzione, compatibilmente con i tempi tecnici di adeguamento.

6. PUA

In merito alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dovrà essere presentato entro i termini che stabilirà l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla Provincia di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPA e ai Comuni coinvolti nell’attività, il Piano di Utilizzazione Agronomica, relativo all’annata agraria 2010, redatto sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla Del. Ass. Leg. 96/2007.

7. Rifiuti

Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da non generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformità a quanto previsto nelle procedure gestionali previste dalla MTD. La loro classificazione e la loro gestione dovrà avvenire secondo i criteri del D.Lgs 152/06.

8. Impianto perimetrale alberature

L’impianto di alberature lungo il perimetro aziendale dovrà essere realizzato come da progetto, con particolare riguardo alle viste più esposte, con essenze vegetali autoctone ad alto fusto, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Igiene.

9. Locale filtro per DPI

In istruttoria AIA, dovrà essere individuato altro locale “filtro” adeguato a consentire l’adozione delle misure di biosicurezza (DPI) ai veterinari e tecnici AUSL, oltre che a custodire la documentazione, in quanto il locale attualmente proposto (garage) non risulta idoneo.

10. Amianto

Si rimanda all’Autorizzazione Integrata Ambientale la definizione puntuale del programma di monitoraggio, controllo e manutenzione da prevedersi fino alla bonifica delle strutture contenenti amianto dell’azienda.

11. Futuri interventi edilizi

Rientrando l’attività di allevamento fra quelle insalubri di prima classe per gli effetti dell’art. 216 del T.U. LL. SS., gli elementi di tutela (distanze) individuati nel Regolamento di Igiene, nel caso di eventuali futuri interventi edilizi, dovranno essere rispettati.

- di dare atto che ai sensi dell’art, 10 c. 4 della LR 9/99 le prescrizioni qui indicate obbligano il proponente a conformare il progetto alle stesse e sono vincolanti per tutte le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri nulla osta, assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;

- di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 24 della L.R. 9/99: nei casi in cui il progetto sia realizzato in parziale o totale difformità dalle prescrizioni contenute nell’atto conclusivo della Procedura di Verifica (screening), l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il proponente ad adeguare l’impianto, opera o intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalità di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito nella diffida, l’autorità competente revoca l’atto conclusivo della Procedura di Verifica (screening) e dispone la sospensione dei lavori nonché la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inerzia l’autorità competente provvede d’ufficio a spese dell’inadempiente;

- di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti e Servizi interessati agli esiti della presente istruttoria e alle prescrizioni qui contenute ed in particolare alla Provincia di Ravenna – Servizio Ambiente e Suolo al fine della conclusione dell’istruttoria del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

- di determinare la quantificazione delle spese di istruttoria secondo le modalità previste dalla Direttiva approvata con deliberazione G.R. n. 1238/2002, sulla base della quantificazione fatta dal legale rappresentante della Società Agricola Voltana del costo di realizzazione del progetto, in € 30,00, che il proponente è tenuto a versare ai sensi dell’art. 28 della LR 9/99, Tit. 03 – Cat. 05 – Ris. 952: “Rimborso spese per esame istruttorie pratiche”

- di demandare la ripartizione con ARPA delle spese di istruttoria ai sensi della Convenzione Rep. 7755 del 1/12/2009, citata in premessa, ad un successivo atto dirigenziale;

- di pubblicare per estratto ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L. R. 9/99 e successive modificazioni la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e integralmente sul sito web del Comune di Lugo.

La Giunta, inoltre, sempre ad unanimità di voti; delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - IV comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

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