n.233 del 08.08.2017 (Parte Seconda)

Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” la quale prevede che le regioni approvino il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare gli art. 107 e 108 e 109;

- il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella Legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la Legge Regionale 4 settembre 1981, n. 30 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale” ed in particolare gli artt. 176, 177 e 178;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile” ed in particolare l’art. 13 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza all’approvazione del piano regionale in materia di incendi boschivi, nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, con la quale anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;

Visto inoltre il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Evidenziate, per quanto qui rileva, le seguenti disposizioni della L.R. n. 13/2015:

- l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale la Regione esercita in tutte le materie relative all’ambiente, all’energia, alla difesa del suolo e della costa, e alla protezione civile, le funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione, sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l’art. 19, comma 3, ai sensi del quale l’Agenzia di Protezione Civile istituita con la L.R. n. 1/2005 è ridenominata “Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile” ed esercita le funzioni attribuite dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni provinciali;

- l’art. 21, comma 2, punto a), ai sensi del quale le funzioni già delegate ai sensi della L.R. n. 30/1981 alle Province e alle Comunità montane in materia di sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni;

- l’art. 21, comma 2, punto d), ai sensi del quale le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate dall’art. 177 della L.R. n. 3/1999 alle Province, sono attribuite ai Comuni e alle loro Unioni con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Richiamata inoltre la Legge Regionale n. 16/2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, in particolare il Capo V del Titolo II, recante “Disposizioni procedimentali relative al piano regionale sugli incendi boschivi”;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dal 1999 di un piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre 1999, prima ancora della previsione dell’obbligatorietà del piano ai sensi della legge n. 353/2000;

Richiamata la propria deliberazione n. 917 del 2 luglio 2012, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi relativo al periodo 2012-2016;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2319/2016 e n. 932/
2017 che, per le ragioni ivi illustrate a cui si rinvia integralmente, hanno rispettivamente prorogato fino al 30 giugno 2017 e successivamente fino al 30 settembre 2017, l’efficacia del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016” approvato con DGR n. 917/2012;

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 20 luglio 1999 con la quale si stabilisce che ai lavori per l’aggiornamento del Piano regionale antincendi boschivi provvedanocongiuntamente il Servizio regionale Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna) e ilServizio regionale Protezione Civile (ora Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile);

- la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, relativamente all’impiego, da parte della Regione, del Corpo Forestale dello Stato in materia di forestazione, di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, sottoscritta nel 2008 in attuazione della propria deliberazione n. 1154/2008 e rinnovata ad ottobre del 2015 con durata triennale;

- la convenzione quadro tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, per la reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile, sottoscritta nel 2013 con durata quinquennale, in attuazione della propria deliberazione n. 1311/2013;

- il “Programma Operativo Annuale – Anno 2017” approvato con Determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n.1343 del 4 maggio 2017, in attuazione della convenzione quadro di cui alla propria deliberazione n. 1311/2013;

Richiamate, altresì:

- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 15783 del 10/10/2016 con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro composto da funzionari e collaboratori del Servizio regionale “Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna”, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia, nonché da dirigenti e/o funzionari dei seguenti enti: Corpo Forestale dello Stato e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco operanti nel territorio regionale, UNCEM Emilia-Romagna, ANCI Emilia-Romagna, FEDERPARCHI, Enti di gestione dei Parchi nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi, con il compito di elaborare il nuovo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui alla citata Legge n. 353/2000;

- le determinazioni del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 20756 del 22 dicembre 2016 e n.4646 del 28 marzo 2017 che rispettivamente hanno prorogato la validità e ridefinito la composizione del sopra citato gruppo di lavoro con l’ingresso dei rappresentanti del Comitato regionale del Volontariato di Protezione Civile e dell’Arma dei Carabinieri-Specialità Forestale che dal 1 gennaio 2017 ai sensi del D.Lgs. n. 177/2016 ha assorbito il Corpo Forestale dello Stato;

Preso atto:

- del Protocollo di Intesa tra il Comandante dell'Arma dei Carabinieri e il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco sottoscritto il 5 aprile 2017;

- del provvedimento del 4 maggio 2017 della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Treno e Bolzano avente per oggetto "Accordo-quadro nazionale regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’Interno e le Regioni, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”;

Rilevato che le linee guida, relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il citato D.M. del 20 dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e l'attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I. Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V. Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano) e contestualmente danno la facoltà alle Regioni di organizzare, nel modo che ritengono più confacente alle proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli maggiormente; 

Richiamato l’art. 13 della citata legge regionale n. 1/2005, il quale in particolare dispone che:

- il piano regionale in materia di incendi boschivi è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi della legge n. 353/2000;

- il piano contiene, tra l’altro, l’individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo, le azioni vietate, nonché le eventuali deroghe che potranno essere autorizzate dagli enti competenti in materia forestale o dal Sindaco, l’individuazione delle attività formative e informative finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi, la programmazione e quantificazione finanziaria degli interventi;

Preso atto che l'elaborato prodotto dal suindicato gruppo di lavoro è strutturato secondo il seguente schema:

  1. Quadro normativo di riferimento
  2. La previsione: Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna
  3. La Prevenzione
  4. Le risorse: consistenza e localizzazione
  5. La lotta attiva - Modello d'intervento
  6. Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni
  7. Catasto delle aree percorse dal fuoco
  8. Obiettivi prioritari da difendere
  9. Aree naturali protette regionali
  10. Aree naturali protette statali
  11. La formazione del volontariato
  12. Informazione e comunicazione
  13. Previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano

Preso atto dell’elaborato prodotto dal Gruppo di Lavoro istituito con la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 15783 del 10/10/2016;

Dato atto inoltre che:

- nel Piano di cui trattasi non vengono individuati a priori periodi e aree a rischio di incendio boschivo in cui si applicano i divieti, nonché le sanzioni di cui all'art.10, commi 6 e 7, della legge n. 353/2000, in quanto tale individuazione continua ad avvenire in base alla consolidata procedura di dichiarazione di "stato di grave pericolosità", il quale attiva la "fase di preallarme" descritta nel capitolo relativo al "Modello di intervento" del Piano durante il quale, nelle aree in cui esso viene dichiarato, sono applicati i divieti e le sanzioni di cui sopra;

- con Determinazione dirigenziale n. 11409 del 12 luglio 2017 è stata approvata la Valutazione di Incidenza del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021” con le relative prescrizione valide per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna;

- il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, dello Statuto regionale e dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 13/2009, ha espresso parere favorevole nella seduta del 26 luglio 2017 come risulta dalla comunicazione prot. PG/2017/0547328 del 26/07/2017;

Ritenuto che il Piano di cui trattasi, alla sua scadenza, possa essere prorogato qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.2416 del 29/12/2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21/12/2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25/1/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 270 del 29/2/2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 622 del 28/4/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 1107 del 11/7/2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 1681 del 17/10/2016 “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con deliberazione n. 2189/2015”;

- n. 89 del 30/1/2017 “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019”;

- n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 486 del 10/4/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo;

a voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’allegato “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00. Periodo 2017-2021”, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. di prevedere che nell’attuazione del Piano di cui al precedente punto 1 all’interno dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza approvata con Determinazione dirigenziale n. 11409 del 12 luglio 2017;

3. di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 abbia validità sino al 31 dicembre 2021 e che alla sua scadenza possa essere prorogato, dalla Giunta regionale, qualora non si ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;

4. di dare atto che con proprie deliberazioni si procederà all'ordinaria revisione periodica relativamente a quanto previsto nei punti 2, 9 e 10 del D.M. 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", relativamente all’aggiornamento delle banche dati territoriali di riferimento e della cartografia delle aree percorse dal fuoco;

5. di demandare all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, la individuazione, con apposito atto, delle aree e dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verrà dichiarato lo "stato di pericolosità", e nei quali troveranno applicazione i divieti nonché le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21 novembre 2000, n. 353;

6. di dare atto che il presente atto sarà oggetto di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sarà divulgato alle amministrazioni interessate con le modalità più opportune;

7. di dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 2° livello denominata “dati ulteriori”, in applicazione degli indirizzi regionali concernenti l’ampliamento della trasparenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina