n. 1 del 05.01.2011 periodico (Parte Seconda)

Dichiarazione dello stato di crisi regionale per l'eccezionale evento meteorico che ha colpito il 5 settembre 2010 i territori dei comuni di Imola (BO), Castel Bolognese (RA) e Solarolo (RA)

IL PRESIDENTE

Premesso che il 5 settembre 2010 i territori dei comuni di Imola (BO), Castel Bolognese (RA) e Solarolo (RA) sono stati interessati da un intenso fenomeno meteorico a prevalente carattere grandinigeno che ha provocato ingenti danni al sistema infrastrutturale pubblico, al tessuto produttivo, compreso quello agricolo, ed al patrimonio edilizio e mobiliare privato, nonché grave disagio alla popolazione a causa della temporanea interruzione della viabilità locale e dei corrispondenti tratti della rete autostradale;

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”, ed in particolare l’art. 2 che, alle lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi calamitosi in relazione anche all’assetto dei poteri e delle attribuzioni di enti ed amministrazioni;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l’art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative all’attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall’imminenza di eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;

- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ed in particolare l’art. 138, comma 16, che ha istituito il Fondo regionale di Protezione Civile - di seguito Fondo regionale - per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’art. 108 del DLgs 112/98, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali; il Fondo, istituito originariamente per il triennio 2001-2003 e prorogato fino al 2008, non è più operativo a partire dall’anno 2009;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile” convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”;

Visti, in particolare, i seguenti articoli della Legge regionale 1/05:

- articolo 2, ai sensi del quale, ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone ogni singolo ente ed amministrazione per l’esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;

b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l’intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti ed amministrazioni a carattere locale;

c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l’intervento e il coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima legge regionale, di seguito denominati eventi di rilievo regionale, che per natura ed estensione necessitano di una immediata risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionale;

- articolo 9, ai sensi del quale, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite da tali eventi, la Giunta regionale può disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi;

Considerato che la gravità dei danni e la delimitazione delle aree colpite dagli eventi atmosferici del 5 settembre 2010 risultano documentate nelle segnalazioni trasmesse alla Regione dai Comuni interessati, nonché dai rilievi strumentali effettuati presso il Centro operativo (COR) dell’Agenzia regionale di protezione civile;

Evidenziato che:

- alle conseguenze degli eventi calamitosi verificatisi fino a tutto il 2008 - per i quali ai sensi dell’art. 8 della richiamata Legge regionale 1/05 è stato a suo tempo dichiarato lo stato di crisi regionale - si è fatto fronte con le risorse del Fondo regionale di protezione civile;

- tale Fondo, come anticipato nelle premesse, non è più operativo dal 2009, in quanto non più alimentato con risorse statali;

- che nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 della Regione Emilia-Romagna non sono disponibili risorse per supplire alla interruzione dei flussi finanziari statali di cui al suddetto Fondo e che, pertanto, non risulta possibile attivare il procedimento previsto dalle direttive di cui agli allegato 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 1565, disciplinanti rispettivamente criteri e modalità operative per la concessione di finanziamenti al settore pubblico ed al settore privato danneggiati da eventi calamitosi di rilievo regionale;

Ritenuto che sussistano, comunque, i presupposti di legge (art. 2, comma 1, lett. b), e art. 8 della legge regionale n. 1/2005) per dichiarare lo stato di crisi regionale per l'evento descritto in premessa;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre 2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n. 1";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell' 11 dicembre 2006 “Agenzia regionale di protezione civile: modifica della propria deliberazione n. 1499/2005 e approvazione del relativo regolamento di organizzazione e contabilità;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento ed aggiornamento della delibera 450/07 ";

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge regionale 1/05, lo stato di crisi regionale fino al 31 gennaio 2011 per l’intenso fenomeno meteorico a prevalente carattere grandinigeno che ha colpito il 5 settembre 2010 i territori dei comuni di Imola (BO), Castel Bolognese (RA) e Solarolo (RA);

2) di evidenziare che, in mancanza di disponibilità di risorse finanziarie, per l’evento di cui al punto 1 non si applicano le direttive di cui agli allegato 1 e 2 alla deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 2004, n. 1565;

3) di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e l'Assemblea legislativa regionale;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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