n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)

DGR 2318/05 - Integrazione elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio con impianto di selezione comune di Granarolo dell'Emilia (BO), Via del Frullo n. 3/F, gestito da Akron SpA

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l'art.3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” ed in particolare l’articolo 13, commi 6 bis e 6 ter;

- la legge regionale 26 novembre 2001 n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005 recante “L.R. 31/96 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - prime disposizioni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Premesso che, ai sensi del punto 6. della sopra richiamata deliberazione 2318/05, la ditta Akron SpA in data 4 marzo 2014 ha presentato istanza (Prot. PG.2014.0061073 del 4 marzo 2014) di riduzione del tributo speciale, per l’impianto di selezione ubicato nel Comune di Granarolo dell’Emilia (BO) - Via del Frullo n. 3/F, dalla stessa gestito;

Dato atto che con nota regionale del 28 marzo 2014 (Prot. PG.2014.0086414) si è proceduto a richiedere alla ditta Akron SpA, dando un termine di 60 giorni, di integrare l’istanza presentata in data 4 marzo 2014 con:

- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta Akron SpA, conforme, in ogni sua parte, all’Allegato 1 approvato dalla DGR 2318/05;

- una nota esplicativa sulla natura della citata “frazione combustibile avviata al recupero energetico” in relazione alle norme tecniche specifiche di cui alla disciplina vigente;

Preso atto che la ditta Akron SpA, nei termini sopra indicati, ha inviato in data 13 maggio 2014 (Prot. PG.2014.0209677), per l’impianto di Granarolo dell’Emilia (BO) - Via del Frullo n. 3/F, quanto di seguito indicato:

- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiesta con nota regionale del 28 marzo 2014 (Prot. PG.2014.0086414), sottoscritta dal Sig. Fabio Fabbri in data 09 maggio 2014 in qualità di legale rappresentante della ditta AKRON S.P.A.;

- una dichiarazione in merito alla natura della ‘frazione combustibile avviata a recupero energetico’, con la quale la ditta AKRON S.P.A. ha ritenuto specificare che “intende con questa definizione i conferimenti degli scarti di produzione a termovalorizzazione con recupero energetico (operazione di recupero R1 - utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia)”;

Evidenziato che:

- il comma 6 bis, articolo 13 della L.R. n. 31/1996, stabilisce che “….La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero o compostaggio devono raggiungere e le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovvalli per poter usufruire del pagamento del tributo speciale in misura ridotta….”;

- il punto 1. del dispositivo della D.G.R. n. 2318/2005 stabilisce che “per quanto concerne le possibili attività di recupero connesse alle diverse tipologie di rifiuto occorre fare riferimento alle norme tecniche specifiche di cui alla disciplina vigente dando atto che qualora le medesime siano previste per le attività ammesse a procedura semplificata le stesse debbano costituire riferimento anche per le attività in regime ordinario”;

- il Suballegato 1 dell’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 05 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” definisce le ‘Norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia’;

- l’articolo 10, comma 1 del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205, ha disposto la modifica dell'articolo 183, comma 1 del D.lgs n. 152/2006, introducendo alla lettera cc) la definizione di “Combustibili Solidi Secondari”;

- il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2013, n. 22, riguardante il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni” ha disciplinato la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di ‘Combustibili Solidi Secondari’;

Valutato che:

- l’impianto di Granarolo dell’Emilia (BO) - Via del Frullo n. 3/F, risulta iscrivibile nell’elenco degli impianti di cui al punto 7. della deliberazione della Giunta regionale 2318/05 rispettivamento come impianto di selezione;

- l’applicazione del tributo speciale in misura ridotta decorre, ai sensi dei punti 8. e 9. della sopracitata DGR n. 2318/2005, dal 4 marzo 2014;

Ritenuto di poter procedere all’iscrizione dell’impianto sopra richiamato nell’elenco regionale di cui al punto 7. della DGR 2318/05;

Richiamate le deliberazioni della giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1957 del 16 dicembre 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale “Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa” n. 16951 del 19 dicembre 2013 relativa alla “Parziale riorganizzazione interna di strutture della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa e conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina: 

1) di integrare l’elenco - di cui alla determinazione n. 17737 del 13 dicembre 2006 del Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti e successive modifiche e integrazioni - degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, costituito ai sensi del punto 7. della deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005, che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta, con il seguente impianto:

Impianto di selezione: Granarolo dell’Emilia (BO) - Via del Frullo n. 3/F;

Gestore: Akron SpA;

Decorrenza iscrizione: 4 marzo 2014;

2) di notificare il presente provvedimento alla ditta Akron SpA avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario nel Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

3) di pubblicare integralmente il presente atto nell Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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