n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni relative ai programmi di edilizia residenziale sociale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 avente ad oggetto: “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo” e successive modificazioni ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 159 del 13 febbraio 2006 avente ad oggetto: “Proposta all’Assemblea legislativa regionale: Programma di edilizia agevolata per la realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà” adottata dall’Assemblea legislativa con proprio atto n. 47 del 22 febbraio 2006;

- la propria deliberazione n. 946 del 3 luglio 2006 avente ad oggetto: “L.R. 24/01 - Approvazione bando per l’attuazione del programma relativo alla realizzazione di 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 47/06” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 1027 del 7 luglio 2008 avente ad oggetto: “L.R. 24/01. Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;

- la propria deliberazione n. 1277 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà. Completamento finanziario proposte di intervento parzialmente finanziate e attribuzione importo contributo a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui alla tab. 8 all. f alla propria deliberazione 1027/08;

- la propria deliberazione n. 1242 del 28 luglio 2008 avente ad oggetto: “Approvazione procedure e definizione dei requisiti soggettivi da applicare per la gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

- la propria deliberazione n. 721 del 25 maggio 2009 avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni ad alcune disposizioni contenute nelle delibere n. 1242 del 28/07/2008 e n. 1583 del 29/10/2007 relative alla gestione del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”;

- la propria deliberazione n. 681 del 31 maggio 2010 avente ad oggetto: “L.R. 24/01 – art. 10, comma 2 - Programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà”. Determinazione nuovo termine di inizio lavori;

Dato atto che alcuni interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà devono pervenire all’inizio lavori entro il 20 gennaio 2011, termine ultimo fissato negli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 10, secondo comma, della L.R. 24/01;

Considerato che i soggetti ammessi a finanziamento hanno evidenziato il verificarsi di diverse situazioni che non hanno reso possibile iniziare i lavori entro i termini fissati dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 10 secondo comma, della L.R. 24/01, tra le quali:

- sopraggiunte difficoltà delle amministrazioni comunali nella conclusione delle procedure per la selezione del soggetto al quale affidare la realizzazione dell’intervento;

- sopraggiunte difficoltà nello svolgimento della procedura innovativa della finanza di progetto che presenta elementi di complessità e problematicità molto superiori a quelli di una normale di affidamento di un lavoro pubblico.

- necessità di rilocalizzazione dell’intervento su un’altra area;

- impossibilità di potere disporre del titolo abilitativo in tempo utile per l’avvio dei lavori entro la data prevista;

Viste le richieste di rideterminazione della data di inizio lavori presentate relativamente a diversi interventi ammessi a finanziamento;

Considerato la rilevanza sociale ed economica che la realizzazione degli interventi finanziati con il programma 3.000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà riveste;

 Valutata, l’opportunità di prorogare il termine entro il quale gli interventi ammessi a finanziamento devono pervenire all’inizio lavori al fine di contribuire a superare le problematiche sopra evidenziate;

 Visto il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 24/01 che attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di stabilire per ogni programma il termine ultimo di inizio lavori da definire con gli accordi di cui all’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione e i Comuni interessati;

 Ritenuto opportuno:

- differire nel termine massimo di 12 mesi la data di inizio lavori stabilita con la propria deliberazione 681/10, demandando alla sottoscrizione dell’accordo previsto dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 24/01 la definizione del nuovo termine di inizio lavori per i singoli interventi;

- di applicare quanto stabilito alla precedente alinea agli interventi per i quali il soggetto titolare del finanziamento abbia fatto richiesta o ne faccia richiesta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR di questo atto, con l’indicazione, approvata dal Comune, della nuova data di inizio lavori;

Ritenuto di stabilire che i soggetti titolari dei finanziamenti interessati al differimento del termine di inizio dei lavori entro il termine definito dalla Regione per la sottoscrizione dell’accordo ex comma 2, art. 10 della L.R. 24/01, debbono trasmettere agli uffici regionali la documentazione, approvata dal Comune sul cui territorio è localizzato l’intervento, attestante che sono in corso le iniziative o le procedure specifiche atte a consentire il rispetto del nuovo termine di inizio lavori, nonché un crono-programma dello svolgimento delle procedure da svolgere a tal fine;

Ritenuto altresì di stabilire che il nuovo termine di inizio lavori si applica agli interventi quando ricorre uno dei seguenti casi:

- nel caso di interventi per i quali non è stato rispettata la precedente data di inizio dei lavori per difficoltà nello svolgimento delle procedure per la scelta del concessionario o dell’impresa esecutrice dell’intervento il soggetto titolare del finanziamento deve dimostrare di avere emanato il bando di gara per l’affidamento della concessione o dell’intervento;

- nel caso di interventi per i quali non è stato rispettata la precedente data di inizio dei lavori a causa della necessità di rilocalizzazione dell’intervento, il soggetto titolare del finanziamento deve dimostrare di avere acquisito l’area o l’immobile sul quale rilocalizzare l’intervento;

- nel caso di interventi per i quali non è stato rispettata la precedente data di inizio dei lavori a causa della impossibilità di disporre del titolo abilitativo alla costruzione, il soggetto titolare del finanziamento deve dimostrare di avere depositato presso gli uffici comunali la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo;

 Richiamate:

- la propria deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante:”Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. e n. 1173 del 27 luglio 2009;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive. Piano energetico e sviluppo sostenibile. Economia verde. Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di differire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, nel termine massimo di 12 mesi la data di inizio lavori stabilita con la propria deliberazione 681/10, demandando alla sottoscrizione dell’accordo previsto dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 24/01 la definizione del nuovo termine di inizio lavori per i singoli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito del programma 3000 case per l’affitto e la prima casa di proprietà;

2) di applicare quanto stabilito al precedente punto 1) agli interventi per i quali il soggetto titolare del finanziamento ne abbia fatto richiesta o ne faccia richiesta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR di questo atto con l’indicazione, approvata dal Comune, della nuova data di inizio lavori;

3) di stabilire che i soggetti titolari dei finanziamenti interessati al differimento del termine di inizio dei lavori debbono, entro il termine stabilito dalla Regione per la sottoscrizione dell’accordo ex comma 2, art. 10 della L.R. 24/01, trasmettere agli uffici regionali la documentazione, approvata dal Comune sul cui territorio è localizzato l’intervento, attestante che sono in corso le iniziative o le procedure specifiche atte a consentire il rispetto del nuovo termine di inizio lavori, nonché un crono-programma dello svolgimento delle procedure da svolgere a tal fine;

4) di stabilire che il nuovo termine di inizio lavori si applica agli interventi ammessi a finanziamento quando ricorre uno dei seguenti casi:

- nel caso di interventi per i quali non è stato rispettata la precedente data di inizio dei lavori per difficoltà nello svolgimento delle procedure per la scelta del concessionario o dell’impresa esecutrice dell’intervento il soggetto titolare del finanziamento deve dimostrare di avere emanato il bando di gara per l’affidamento della concessione o dell’intervento;

- nel caso di interventi per i quali non è stato rispettata la precedente data di inizio dei lavori a causa della necessità di rilocalizzazione dell’intervento, il soggetto titolare del finanziamento deve dimostrare di avere acquisito l’area o l’immobile sul quale rilocalizzare l’intervento;

- nel caso di interventi per i quali non è stato rispettata la precedente data di inizio dei lavori a causa della impossibilità di disporre del titolo abilitativo alla costruzione, il soggetto titolare del finanziamento deve dimostrare di avere depositato presso gli uffici comunali la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina