n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Approvazione del piano successorio della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

IL PRESIDENTE

Visti:

- la legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21, recante “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” che stabilisce, all’art. 6, il procedimento di delimitazione dagli ambiti territoriali ottimali finalizzati allo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni obbligati nonché, ai successivi artt. 8 e 9, la disciplina per addivenire all’estinzione delle Comunità montane attualmente esistenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

- l’art. 2 della L.R. 21/12, il quale prevede che la complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative che la citata legge persegue per l'intero sistema regionale e locale deve garantire, tra gli altri obiettivi, la razionale distribuzione delle funzioni alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse; l'attribuzione tendenziale ad un unico soggetto dell'intera funzione; l'avvio delle gestioni associate obbligatorie e l'adeguamento delle forme associative tra Comuni;

- l’art. 3, comma 1, della L.R. 21/12, a mente del quale la Regione promuove la gestione associata delle funzioni e dei servizi di competenza comunale e procede alla riorganizzazione territoriale e funzionale delle esperienze associative in atto a tal fine, anche con l'obiettivo di incrementare i livelli di efficienza e di efficacia già in essere;

- l’art. 3, comma 3, della predetta legge, secondo cui in sede di riordino territoriale e funzionale la Regione incentiva la costituzione di un'unica Unione fra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, riconoscendone altresì priorità di accesso ai finanziamenti previsti da leggi e regolamenti di settore;

- l’articolo 9, comma 1, L.R. 21/12 il quale prevede che, qualora, ad esito del procedimento di cui all'art. 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. Se a tale data il Consiglio comunitario non è ancora stato convocato per la presa d'atto del piano successorio, la Comunità montana è estinta il giorno successivo a quello nel quale è convocata la seduta per la presa d'atto suddetta. Se tale seduta non viene convocata nei trenta giorni successivi, la presa d'atto si ha per effettuata;

- l’art. 9, comma 2, in combinato disposto all’art. 7 comma 12 della L.R. 21/12 in ragione dei quali I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti;

- l’art. 9, comma 3, L.R. 21/12 che stabilisce che “l’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all’art. 11 della L.R. 21/12” e che “in caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il quarto comma dell’art. 8” il quale prevede che in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell’Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;

Visti altresì gli articoli da 11 a 18 della legge regionale 21/12 ed in particolare:

- l’art. 11, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Comunità montana predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle funzioni, compiti, attività, dettagliatamente enumerate nel comma in parola;

- l’art. 11, comma 2, il quale, nell’individuare i contenuti del piano, prevede, fra l’altro, che lo stesso sia predisposto anche nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana nonché il successivo comma 3 ai sensi del quale “il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria”;

- l’art. 11, comma 4, ai sensi del quale la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d’atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione nonché il successivo comma 5 che detta la disciplina nel caso in cui decorra inutilmente il termine per la predisposizione del piano successorio da parte del Presidente della Comunità montana;

- l’art. 12, il quale prevede che il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'art. 9:

a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso ove possibile ovvero, in attesa che vi provveda il consiglio dell'Unione subentrante, la giunta della Comunità montana approva un verbale di chiusura dell'esercizio finanziario in corso, sentito l'organo di revisione contabile in carica;

c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo;

  • l’art. 13, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Unioni, ricevuta la proposta di piano successorio, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all’ordine del giorno l’approvazione del piano che regola la successione, nonché il successivo comma 2, ai sensi del quale le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale;
  • l’art. 14, comma 1, il quale disciplina gli effetti dell’estinzione nei confronti dell’Unione subentrante e, ove previsto, dei Comuni, stabilendo che questi succedono nei rapporti, attività e passività, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo, con applicazione delle regole della solidarietà attiva e passiva verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati;
  • l’art. 14, comma 2, ai sensi del quale gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale;
  • l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio, provvede a dettare disposizioni per l’assegnazione delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;
  • l’art. 15, comma 2, il quale prevede espressamente che il decreto di approvazione del piano successorio costituisce titolo per la trascrizione, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
  • l’art. 16, comma 1, il quale prevede che il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti;

  • l’art. 16, comma 2, il quale prevede che sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti;
  • l’art. 17, comma 1, ai sensi del quale “L’Unione di comuni montani esercita le competenza di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani”;
  • l’art. 17, comma 2, ai sensi del quale le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono;

- Considerato, per quanto attiene ai profili relativi al trasferimento del personale:

  • l’art. 18, comma 1, il quale dispone che “Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell’articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro”; il suddetto articolo 31 che - a sua volta - così dispone: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;
  • l’art. 18, comma 3, della legge regionale 21/12 il quale dispone che “la Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l’applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l’ottimale allocazione del personale [……]”;
  • l’art.31 del DLgs 165/01 che reca “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428”;

Considerato inoltre che, con riferimento al trasferimento del personale della Comunità montana, il piano di successione e subentro è definito a seguito del confronto con le organizzazioni sindacali di cui all’art.18 comma 3 e in coerenza con i criteri individuati in quella sede;

Visto l’art. 42, comma 3, della L.R. 17 del 18 luglio 2014 "legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. primo provvedimento generale di variazione", il quale ha previsto che "Nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 18/3/2013 n. 286 ad oggetto “Approvazione del programma di riordino. Individuazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 21/2012” (pubblicata nel BURERT in data 25 marzo 2013) con la quale, all’esito del procedimento di cui all’art. 6, sono stati definiti i predetti ambiti territoriali ottimali; ed in particolare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, dal quale si evince che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Baiso, Viano e Canossa attualmente ricompresi nella Comunità Montana dell’Appennino Reggiano sono stati inclusi in tre ambiti ottimali distinti ossia:

a) nell’Ambito dell’Appennino reggiano, con riguardo ai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo;

b) nell’Ambito Tresinaro-Secchia, con riguardo ai Comuni di Baiso, Viano unitamente agli altri Comuni dell’Unione Tresinaro-Secchia;

c) nell’Ambito Val d’Enza con riguardo al Comune di Canossa unitamente agli altri Comuni dell’Unione Val d’Enza;

Richiamato il proprio decreto n. 116 del 19 giugno 2013 ed in particolare:

- l’art. 1, il quale prevede che la Comunità montana dell’Appennino Reggiano è estinta. I Comuni appartenuti alla Comunità montana estinta, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino li ha inclusi, entro il termine previsto dall’art. 9 comma 2 della L.R. 21/12, salvo eventuali successive proroghe disposte con legge regionale,dovranno costituire le nuovi Unioni o aderire a quelle già esistenti. Nello specifico:

  1. i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo inclusi nell’ambito territoriale ottimale Appennino Reggiano dovranno costituire una nuova Unione;
  2. i Comuni di Baiso, Viano inclusi nell’ambito territoriale ottimale Tresinaro-Secchia dovranno aderire all’Unione Tresinaro-Secchia;
  3. Comune di Canossa incluso nell’ambito territoriale ottimale Val d’Enza dovrà aderire all’Unione Val d’Enza.
  • alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata costituzione delle suddette Unioni – per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e dell’atto costitutivo - il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’art.7, comma 13, L.R. 21/2012 potrà provvedere in via sostitutiva;

- l’art. 2, il quale prevede che l’estinzione della Comunità montana dell’Appennino Reggiano ha effetto dall’ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa. L’insediamento degli organi delle nuove Unioni o l’elezione dei rappresentati dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio predisposta dal presidente della Comunità montana ai sensi dell’art.11 del L.R. 21/12. Le Unioni così costituite, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, continuano ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni ad esse aderenti. Per i Comuni di Baiso e Viano, che aderiscono alla preesistente Unione Tresinaro-Secchia e per il Comune di Canossa che aderirà alla preesistente Unione Val d’Enza, tali funzioni possono esercitate attraverso convenzioni con le nuove Unioni montane subentrate alla Comunità montana soppressa. Allo stesso modo, le Unioni di comuni montani esercitano, ai sensi dell’art. 17 comma 1, L.R. 21/12 le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all’art.44, comma 2, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;

- l’art. 3, il quale prevede che i Comuni devono approvare lo Statuto e l’atto costitutivo delle nuove Unioni entro il termine previsto dall’art. 9, comma 2, della L.R. 21/12 salvo eventuali successive proroghe disposte con legge regionale. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dello Statuto dell’Unione subentrante alla Comunità montana estinta i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età;

- l’art. 4, il quale prevede che:

1. entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto i presidenti delle Comunità montane predispongono un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle specifiche funzioni riportate all’art.11 L.R. 21/12;

2. la proposta di piano successorio:

a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti del patrimonio e delle risultanze contabili dell’ultimo bilancio di periodo, approvato dalla Comunità montana (tra cui il fondo di cassa ed i residui attivi) sia effettuato, di norma, per il 50% in proporzione alla popolazione residente alla data del 1 gennaio 2012, e per il residuo 50% in proporzione alla superficie territoriale; è altresì facoltà degli enti interessati introdurre di comune accordo sistemi correttivi che vadano ad integrare in parte lo squilibrio tra popolazione e territorio;

b) individua le pratiche amministrative già avviate, in corso o protocollate, ivi comprese quelle relative al contenzioso pendente, gli enti che subentrano nelle stesse e gli eventuali rimborsi necessari;

c) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall’Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, concedendo e liquidando le somme direttamente agli enti subentranti (i quali, per tali risorse, sono tenuti agli adempimenti ed ai compiti già di competenza della Comunità montana) in base ai seguenti criteri:

  • i contributi statali e regionali di funzionamento in proporzione alla popolazione degli enti subentranti;
  • i contributi in conto capitale assegnati e programmati in relazione all’ubicazione territoriale, ove sia possibile determinarla, dell’opera o del bene per i quali sono stati assegnati o concessi i contributi, e/o in relazione alla titolarità dell’intervento, individuata ai sensi della lettera d);
  • i contributi in conto capitale già assegnati ma ancora non programmati in relazione ai medesimi criteri che ne hanno determinato l’assegnazione e la quantificazione a favore della Comunità montana soppressa;

d) individua gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell’attuazione degli interventi che insistono sul loro territorio e che sono oggetto di contributi settoriali assegnati e/o concessi dalla regione, disponendo che tali enti sono tenuti a dar seguito agli interventi - provvedendo ove occorra, all’aggiornamento degli atti di programmazione – e che, in caso di inadempimento, sono tenuti alla restituzione alla regione dei contributi ripartiti in base agli stessi criteri di cui alla lettera c); individua altresì gli enti che succedono alla soppressa comunità montana nell’attuazione degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

e) individua e programma gli interventi che devono essere realizzati sul territorio degli enti subentranti, con riferimento sia agli interventi oggetto di contributi regionali assegnati ma ancora non programmati, che degli interventi finanziati direttamente dai comuni con un contributo della comunità montana;

f) effettua la ricognizione dei lavori in corso, delle opere e delle relative varianti, nonché dei relativi stati di avanzamento; individua quali forniture siano da acquisire e quali progetti, già redatti ed approvati, siano da appaltare a carico della gestione liquidatoria e quali a carico degli enti subentranti.

3. La proposta di piano successorio individua inoltre quali enti subentrano nella titolarità, e, ove necessario, le quote di spettanza degli stessi, relativamente a:

  • diritto reali dei beni mobili ed immobili già di proprietà della soppressa Comunità montana previa ricognizione dello stato patrimoniale della Comunità montana e previa stima, ove necessaria, dei singoli beni;
  • mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e oneri di ammortamento relativi con individuazione dei mutui oggetto di eventuale estinzione anticipata, di quelli oggetto di accollo o novazione soggettiva a carico degli enti che subentrano nell’immobile o nei lavori cui il mutuo è collegato; altri mutui a carico della Comunità montana soppressa e degli enti alla stessa subentranti;
  • rapporti tributari e fiscali di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  •  quote di partecipazione societaria e quote di partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della L.R. 6/05, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  • altri rapporti convenzionali, contrattuali e giuridico patrimoniali di cui la preesistente Comunità montana sia titolare alla data della soppressione;
  • oneri e rapporti passivi di cui la preesistente Comunità montana sia risultata titolare alla data della soppressione;
  • attività e passività – ivi compresi, tra gli altri, i contributi ancora da liquidare a carico della Regione Emilia-Romagna - derivanti dall’esercizio delle gestioni associate dei Comuni, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l’esercizio medesimo, le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie, i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l’esercizio di dette funzioni.

4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e, contestualmente, alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.

5. Il consiglio comunitario, nell’ultima seduta utile prima dell’estinzione, procede altresì a:

  • indicare le operazioni che devono essere compiute per l’eventuale integrazione o modifica del piano di successione;
  • approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario in corso;
  • verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
  • trasmettere il piano per l’approvazione agli enti subentranti.

6. Le delibere di approvazione del piano successorio devono essere tempestivamente trasmesse al Presidente della Giunta;

7. Il piano successorio è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale che:

  • regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
  • costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
  • detta disposizioni per l’assegnazione, agli enti subentranti, delle risorse regionali già spettanti alla comunità montana.

8. Nel caso in cui sia inutilmente decorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta che provvede a predisporre il piano;

- l’art. 5, il quale prevede che:

1. La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 3 dell'art. 18, della L.R. 21/12, individua i criteri per l'assegnazione del personale della Comunità montana agli Enti che subentrano a questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

2. La Comunità montana dell’Appennino Reggiano, nel rispetto dei criteri di cui sopra:

a) predispone il piano di successione relativo al personale, contenente l’individuazione del personale della Comunità montana, dipendente a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi da 1 a 4, delle legge 428/90;

c) contiene la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria;

3. Il piano è approvato e reso efficace con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno successivo alla soppressione della Comunità montana; il personale trasferito conserva i diritti, inerenti, il proprio rapporto di lavoro, maturati presso la Comunità montana, ai sensi del comma 1 dell'art. 2112 c.c.

5. Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali, dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunità montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi decentrati applicati nell'ente subentrante.

6. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in essere con la Comunità montana continuano con gli enti subentranti fino alla scadenza naturale del rispettivi contratti.

- l’art. 6, il quale prevede che, per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli accertamenti eventualmente già disposti dalla stessa a carico della Comunità montana dell’Appennino Reggiano sono posti a carico dei seguenti soggetti:

  • Nuova Unione costituita tra i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
  • Comuni di Baiso e Viano, in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione dei Comuni di Baiso e Viano, salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana;
  • Comune di Canossa in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunità montana in relazione al territorio ed in proporzione alla popolazione del Comune di Canossa salvo che per i contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio relativo allo scioglimento della Comunità montana.

Considerato che:

-i comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano, Vetto, Villa Minozzo compresi nell’ambito dell’Appennino reggiano hanno deliberato di costituire l’Unione “Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano” approvando il relativo statuto, con le delibere di seguito indicate:

  1. deliberazione n. 27 del 26/10/2013 del Consiglio Comunale di Busana;
  2. deliberazione n. 64 del 20/12/2013 del Consiglio Comunale di Carpineti;
  3. deliberazione n. 44 del 18/10/2013 del Consiglio Comunale di Casina;
  4. deliberazione n. 60 del 30/9/2013 del Consiglio Comunale di Castelnovo ne’ Monti;
  5. deliberazione n. 28 del 27/9/2013 del Consiglio Comunale di Collagna;
  6. deliberazione n. 41 dell’11/10/2013 del Consiglio Comunale di Ligonchio;
  7. deliberazione n. 32 del 26/9/2013 del Consiglio Comunale di Ramiseto;
  8. deliberazione n. 68 del 21/12/2013 del Consiglio Comunale di Toano;
  9. deliberazione n. 30 del 30/9/2013 del Consiglio Comunale di Vetto;
  10. deliberazione n. 93 del 21/12/2013 del Consiglio Comunale di Villa Minozzo;

- i comuni di Viano e Baiso hanno deliberato di aderire all’Unione Tresinaro – Secchia costituita anche dai comuni di Casalgrande, Castellanaro, Rubiera e Scandiano, come da delibere di seguito indicate:

1. deliberazione n. 33 del 4/9/2013 del Consiglio comunale di Baiso;

2. deliberazione n. 50 del 2/9/2013 del Consiglio comunale di Casalgrande;

3. deliberazione n. 56 del 3/9/2013 del Consiglio comunale di Castellarano;

4. deliberazione n. 23 del 2/9/2013 del Consiglio comunale di Rubiera;

5. deliberazione n. 67 del 11/9/2013 del Consiglio comunale di Scandiano;

6. deliberazione n. 34 del 309/2013 del Consiglio comunale di Viano;

- lo statuto è stato recepito con deliberazione di Consiglio Unione Tresinaro-Secchia n. 22 del 26/9/2013;

- il comune di Canossa ha deliberato di aderire all’Unione Val d’Enza costituita anche dai Comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago, Gattatico, Montecchio d’Emilia, san Polo d’Enza, Sant’Ilario d’Enza, con le delibere di seguito indicate:

1. deliberazione n. 65 del 28/11/2013 del Consiglio comunale del Comune Bibbiano;

2. deliberazione n. 48 del 28/11/2013 del Consiglio comunale del Comune di Campegine;

3. deliberazione n. 62 del 27/11/2013 del Consiglio comunale del Comune di Canossa;

4. deliberazione n. 99 del 29/11/2013 del Consiglio comunale del Comune di Cavriago;

5. deliberazione n. 67 del 9/12/2013 del Consiglio comunale del Comune di Gattatico;

6. deliberazione n. 72 del 28/11/2013 del Consiglio comunale del Comune di Montecchio Emilia;

7. deliberazione n. 58 del 28/11/2013 del Consiglio comunale del Comune di San Polo d’Enza;

8. deliberazione n. 63 del 19/11/2013 del Consiglio comunale del Comune di Sant’Ilario d’Enza;

Considerato inoltre che:

- consiglio dell’Unione Tresinaro-Secchia si è insediato in data 26 novembre 2013;

- il consiglio dell’Unione Val d’Enza si è insediato in data 20 febbraio 2014;

- il consiglio dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano si è insediato in data 12 marzo 2014;

- pertanto la Comunità montana dell’Appennino reggiano si è estinta in data 12 marzo 2014 corrispondente alla data di insediamento del Consiglio dell’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano;

Considerato altresì che il Presidente della Comunità montana Appennino Reggiano ha trasmesso ai consiglieri della medesima comunità montana, con comunicazione prot. n. 817 del 28 febbraio 2014, il piano successorio licenziato dalla conferenza dei Sindaci in data 24 febbraio 2014;

Viste ed acquisite:

- la deliberazione del Consiglio n.6 del 5 marzo 2014, con la quale la Comunità montana dell’Appennino reggiano ha preso atto del piano successorio predisposto dal Presidente della Comunità montana dell’Appennino reggiano, apportando contestualmente alcune modifiche ed integrazioni al piano medesimo;

- la nota prot. n. 25 del 13 marzo 2014 con cui l’Unione dei Comuni montani dell’Appennino reggiano ha trasmesso ai sindaci dei Comuni di Viano, Baiso e Canossa, alle Unioni Tresinaro- Secchia e Val d’Enza e al Presidente della Regione Emilia-Romagna;

- deliberazione n. 10 del 30 aprile 2014 del Consiglio dell’Unione di Comuni Tresinaro-Secchia, recante proposta di piano successorio della comunità montana dell’appennino reggiano ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 - approvazione.

- la deliberazione n. 22 del 30 aprile 2014 del Consiglio dell’Unione Val D’Enza, recante approvazione del piano successorio della comunità montana dell’Appennino Reggiano ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 21 del 21/12/2012 della Regione Emilia-Romagna;

- la deliberazione n. 16 del 24 maggio 2014 del consiglio dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano, recante “L.R. 21/12 e successive modifiche e decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 116 del 16 giugno 2013. Approvazione del piano successorio della comunità montana dell’Appennino reggiano” e la relazione di accompagnamento al piano successorio della Comunità montana dell’Appennino reggiano approvata nel Consiglio dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano allegata (all. A) alla delibera dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano n. 16 del 24 maggio 2014;

- la deliberazione n. 22 del 28 marzo 2014 del Consiglio comunale del Comune di Canossa, recante approvazione della proposta di piano successorio della Comunità montana dell’Appennino reggiano ai sensi della legge regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 della Regione Emilia-Romagna;

- la deliberazione n. 11 del 27 marzo 2014 del Consiglio comunale del comune di Baiso, recante proposta di piano successorio della Comunità montana dell’Appennino Reggiano ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 – approvazione;

- la deliberazione n. 13 del 26 aprile 2014 del Consiglio comunale di Viano, recante proposta di piano successorio della comunità montana dell’appennino reggiano ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 – approvazione;

Vista ed acquisita altresì la delibera della Giunta della comunità montana dell’Appennino Reggiano n. 10 del 12 marzo 2014, con la quale è stato approvato il verbale di chiusura dell’esercizio finanziario 2014;

Visto il protocollo d’intesa per la definizione delle problematiche del personale degli Enti interessati al riordino di cui alla l.r. n. 21 del 2012 sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna e da ANCI, UPI, UNCEM, Lega-Autonomie, FP CGIL, CILS FP, UIL FPL;

Ritenuto che:

- in base agli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 21 del 2012, enti subentranti alla Comunità montana estinta sono le Unioni di comuni costituite o partecipate dai Comuni già facenti parte della predetta comunità montana, le quali succedono a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle funzioni, nei compiti e nelle attività da essa già esercitate, ed i singoli comuni i quali subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi e nella titolarità delle funzioni specificamente individuati nel piano successorio;

- in base al successivo art. 14, comma 2, della L.R. 21 del 2012, gli enti che succedono alla comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull’assegnazione del personale;

- in base all’art. 15, comma 1, della L.R. 21 del 2012, il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta;

- in base all’art. 42, comma 3, della L.R. 17 del 2014, nei casi di cui all’articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012 e nell’ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, il piano successorio può prevedere che le funzioni e i compiti delegati con legge regionale alla Comunità montana vengano esercitati da una delle Unioni subentranti anche per i Comuni della medesima Comunità montana che appartengano ad altra Unione. Le modalità di esercizio delle suddette funzioni e compiti possono essere regolate mediante apposita convenzione;

Dato atto che:

- il piano successorio della Comunità montana dell’Appennino reggiano prevede che l’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano sia individuata quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso;

- in base al piano successorio, tale Unione subentra nella gestione di tutte le pratiche e dei procedimenti amministrativi attualmente in corso e che espressamente non siano stati trasferiti ad altri soggetti dal piano stesso. Per quanto concerne i comuni di Baiso, Canossa e Viano, le attività, le opere e i lavori in corso, programmati sui territori dei medesimi comuni dalla Comunità montana e finanziati con contributi regionali a valere sul Fondo Regionale per la Montagna o a qualsiasi altro titolo, qualora non ancora conclusi e/o rendicontati, restano in capo alla Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano che provvede a completare e rendicontare, per quanto di competenza, le attività e gli interventi programmati;

- base al piano successorio, tale Unione svolge altresì tutte le attività relative all’esercizio delle funzioni delegate (agricoltura, forestazione, prescrizione di massima e polizia forestale, vincolo idrogeologico, gestione funghi, ecc.) in forza del formale assenso dei tre comuni recedenti in sede di presa d’atto del piano successorio e della approvazione del medesimo piano da parte delle Unioni Val d’Enza e Tresinaro-Secchia, senza soluzione di continuità anche a favore dei citati comuni per tutto l’anno 2014. Le relative risorse regionali, conseguentemente, sono assegnate all’Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano. Dall’1/1/2015, detto esercizio potrà essere regolato da apposite convenzioni con le Unioni Val d’Enza e Tresinaro-Secchia in cui detti Comuni sono confluiti;

- per quanto concerne le convenzioni e gli accordi sottoscritti dalla Comunità montana e ancora in essere alla data di estinzione della medesima, l’Unione dei comuni dell’Appennino reggiano subentra a tutti gli effetti nella titolarità dei medesimi anche per i comuni di Viano, Baiso e Canossa fino alle scadenze contrattuali previste (ad es. convenzione con la Regione per il SITUR e per la redazione del PAES, per la gestione del demanio regionale, ecc.). L’eventuale prosecuzione delle predette convenzioni ed accordi anche per conto dei comuni di Viano, Baiso e Canossa verrà, ove occorra, formalizzata con appositi atti;

Constatato che:

- con delibera n. 6 in data 5/3/2014, esecutiva ai sensi di legge, il consiglio della Comunità montana dell’Appennino reggiano, prendendo atto della proposta di piano successorio, del mese di febbraio 2014, ha apportato ad essa le seguenti modifiche e integrazioni:

a) previsione del trasferimento diretto al Comune di Carpineti del geom. Gaspari Stefano, con qualifica C1 e profilo di “Istruttore tecnico geometra”;

b) rideterminazione in diminuzione del costo complessivo del personale posto a carico dei Comuni di Viano, Baiso e Canossa, sottraendo il costo dell’Istruttore Tecnico al Cap. 5 del piano successorio e nella tab. A) allo stesso allegata;

- il piano successorio proposto dal presidente della Comunità montana dell’Appennino reggiano è perciò da intendersi modificato nei termini indicati nella delibera del Consiglio della Comunità montana n. 6 in data 5/3/2014;

Preso atto che:

- con nota in data 25/3/2014 prot. n. 2876, il presidente dell’Unione Val d’Enza ha formulato una richiesta di trasferimento diretto di un dipendente a tempo pieno della Comunità (categoria giuridica B3/categoria economica B7 – collaboratore amministrativo-informatico), a copertura di un posto in pianta organica, a far data dal 1.1.2015;

- tale richiesta è stata comunicata alle organizzazioni sindacali e per essa vi è l’assenso dell’Unione dell’Appennino reggiano e del dipendente interessato, secondo quanto risulta nella “Relazione di accompagnamento al piano successorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano da approvare nel Consiglio dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano” allegata alla delibera del Consiglio dell’Unione montana dell’Appennino reggiano n. 16 del 24 maggio 2014;

- di tale richiesta è dato altresì atto nella deliberazione del Consiglio dell’Unione Val d’Enza n. 22 in data 30/4/2014;

- con deliberazione n. 16 del 24 maggio 2014 del Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Appennino reggiano di approvazione del piano successorio della Comunità Montana, è stato richiesto che tale ulteriore proposta di modifica, proveniente dall’Unione Val d’Enza, venga recepita nel decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione del piano successorio;

- con la stessa deliberazione, al fine di garantire omogeneità di impostazione e per consentire un’adeguata riorganizzazione del personale dell’Unione e dei comuni aderenti, l’Unione dei comuni dell’Appennino reggiano ha inoltre proposto che il trasferimento diretto dei due dipendenti dall’Unione Appennino reggiano, rispettivamente al Comune di Carpineti e all’Unione Val d’Enza, abbia luogo con decorrenza dal 1° gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto, di poter recepire l’ulteriore proposta di modifica del piano successorio della Comunità montana dell’Appennino reggiano sopra richiamata, siccome pienamente rispondente ad obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, e di acconsentire perciò che il predetto piano venga ulteriormente modificato nei termini sopra descritti;

Ritenuto che, sulla base di quanto risulta nel piano successorio (par. 5, pag. 12) e nella “Relazione di accompagnamento al piano successorio della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano da approvare nel Consiglio dell’Unione Montana dei comuni dell’Appennino Reggiano”, per effetto delle modifiche apportate al piano successorio dalla Comunità montana in sede di presa d’atto e per effetto dell’accoglimento della proposta di modifica contenuta nella delibera dell’Unione dell’Appennino reggiano n. 16 del 24 maggio 2014, ha luogo l’azzeramento delle quote di costo delle risorse umane, la cui ripartizione era prevista annualmente a debito dei Comuni di Baiso, Canossa e Viano;

Ritenuto, con il presente decreto, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al piano successorio della Comunità montana dell’Appennino:

a) è disposto il trasferimento diretto dalla Comunità montana dell’Appennino reggiano al Comune di Carpineti del geom. Gaspari Stefano, con qualifica C1 e profilo di “Istruttore tecnico geometra” a far data dall’1/1/2015;

b) è disposto il trasferimento diretto di un dipendente a tempo pieno dalla Comunità montana dell’Appennino reggiano (categoria giuridica B3/categoria economica B7 – collaboratore amministrativo-informatico) all’Unione Val d’Enza, a copertura di un posto in pianta organica, a far data dall’1/1/2015;

c) per effetto dei predetti trasferimenti diretti di unità di personale, sono azzerate le quote di costo inerenti alle risorse umane a debito dei Comuni di Baiso, Canossa e Viano;

d) le risorse già spettanti alla Comunità montana dell’Appennino reggiano relative alle attività, le opere e i lavori in corso, programmati sui territori dei comuni di Viano, Baiso e Canossa e finanziati con contributi regionali a valere sul Fondo Regionale per la Montagna o a qualsiasi altro titolo, qualora non ancora conclusi e/o rendicontati, sono assegnate alla Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano che provvederà a completare e rendicontare, per quanto di competenza, le attività e gli interventi programmati;

e) le risorse relative alle attività per l’esercizio delle funzioni delegate (agricoltura, forestazione, prescrizioni di massima e polizia forestale, vincolo idrogeologico, gestione funghi, ecc.) già spettanti alla Comunità montana dell’Appennino reggiano sono assegnate alla Unione dei comuni dell’Appennino Reggiano;

f) l’Unione dell’Appennino Reggiano subentra a tutti gli effetti nella titolarità delle convenzioni e degli accordi sottoscritti dalla Comunità montana ancora in essere alla data di estinzione della medesima anche per i comuni di Viano, Baiso e Canossa fino alle scadenze contrattuali previste (ad es. convenzione con la Regione per il SITUR e per la redazione del PAES, per la gestione del demanio regionale, ecc.). L’eventuale prosecuzione delle predette convenzioni ed accordi anche per conto dei comuni di Viano, Baiso e Canossa verrà, ove occorra, formalizzata con appositi atti.

Valutata la coerenza della predetta proposta con le norme della L.R. 21 del 2012 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 116 del 19 giugno 2013, e con i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa;

Ritenuta la coerenza della predetta proposta con il processo di devoluzione delle funzioni e competenze della soppressa Comunità montana dell’Appennino reggiano agli enti che le succedono;

Precisato che l’assegnazione da parte della Regione Emilia–Romagna all’Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano delle risorse per l’esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana estinta per tutti i Comuni precedentemente aderenti ha luogo nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e nei limiti delle risorse comunque disponibili;

Considerato necessario procedere a regolare la successione ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L.R. 21 del 2012, conferendo efficacia, nei termini sopra indicati, alla proposta di piano successorio;

Ritenuto necessario, pertanto, in coerenza con quanto disposto nel proprio decreto n. 116 del 19 giugno 2013, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni, di dare efficacia, nei termini sopra indicati, all’allegato piano successorio dalla data di insediamento del Consiglio dell'Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano, e dunque a far data dal 12 marzo 2014;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Art. 1

Approvazione del piano successorio

1. Il piano successorio della Comunità montana dell’Appennino reggiano di cui al testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, è approvato secondo quanto indicato nelle premesse del presente decreto e con le modifiche e le integrazioni ivi apportate, e produce effetti dal 12 marzo 2014, data in cui la comunità montana dell’Appennino Reggiano si è estinta, e corrispondente alla data di insediamento del Consiglio dell'Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano, conformemente a quanto previsto nel decreto di estinzione della predetta Comunità montana n. 116 del 19 giugno 2013.

Art.2

Assegnazione di risorse

1. Ai sensi dell’art. 15, comma 2, della l.r. n. 21 del 2012, il presente decreto di approvazione del piano successorio della Comunità montana dell’Appennino reggiano costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

Art.3

Pubblicazione

1. Il presente decreto viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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