n.51 del 20.02.2019 periodico (Parte Seconda)

Procedura acquisitiva area verde e immobili sovrastanti limitrofa alle attrezzature sportive del Capoluogo (RG. 11 mappali 356-358-107) ex art. 42 Bis TU 327/2001 e succ. integrazioni. Decreto di acquisizione coattiva sanante. (Determina del Responsabile n. 21/2019)

Il Responsabile di Settore premesso che:

 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 1988 si approvava un progetto di sistemazione area verde limitrofa alle attrezzature sportive del capoluogo – area posta al foglio 11, Mapp. 107 - 356 - 358 (ex Mapp. 107 - 308 - 309) del Catasto di questo Comune, adiacente alle Scuole Elementari del Capoluogo

– con dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e contestualmente si stabiliva di ricorrere alla procedura espropriativa nei confronti dei proprietari;

- i lavori di sistemazione degli immobili sopra citati sono stati regolarmente eseguiti e gli stessi immobili sono stati adibiti in parte a chiosco in muratura ad uso bar (affidato in gestione a terzi) ed in parte ad area cortiliva a servizio del bocciodromo comunale anch'essa affidata in gestione;

- con ricorso RG n. 871/1989 proposto avanti il Tar di Bologna dall'allora proprietario delle aree (sig. Primo Manzini) sono stati impugnati i provvedimenti del Comune di Marano s.P. volti all'espropriazione degli immobili sopra specificati;

- con sentenza n. 352/2007, il Tar di Bologna, Sez. I, accogliendo alcune delle censure sollevate avverso gli atti del procedimento espropriativo, ha annullato la deliberazione consiliare n. 189/1988 nella parte inerente la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2014 si disponeva, ai sensi dell'art. 42 bis del DPR n. 327/2001, l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Marano sul Panaro degli immobili di proprietà degli Eredi Sig. Manzini Primo individuati al Catasto di questo Comune nel Foglio n. 11 Mappali 107 - 356 - 358 (ex Mapp. 107 - 308 - 309) su cui insistono le strutture ricreativo-sportive poste nell'area adiacente alle Scuole Elementari;

Rilevato:

- che ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 si comunicava ai proprietari l’efficacia del provvedimento di deliberazione 80 del 22/12/2014; - con determinazione n. 281 del 31/12/2014 che impegnava le somme occorrenti a dare corso alla procedura acquisitiva ossia le indennità di esproprio;

- con decreto prot. 598 del 22/1/2015 a firma del Responsabile del Settore LL.PP Patrimonio e Servizi Tecnologici Geom. Primo Guidotti si provvedeva alla definizione dell'indicazione della misura della indennità acquisitiva, dandone avviso ai proprietari tramite notifica nelle forme di legge;

 Evidenziato:

- che con atto presentato avanti al TAR per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, n. 99/2015, il Sig.ri Manzini Maria Cristina, Manzini Cesare e Manzini Francesco assistiti dall’Avv. Prof. Rolando Pini proponevano ricorso al Comune per l’annullamento:. del decreto prot. n. 598/2015 avente ad oggetto “Procedura acquisitiva area verde e immobili sovrastanti limitrofa alle attrezzature sportive del capoluogo ex art. 42 bis TU 327/2001 E SMI – Indicazione della misura della indennità acquisitiva;. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2014 ad oggetto “Procedura acquisitiva area verde e immobili sovrastanti limitrofa alle attrezzature sportive del capoluogo ex art. 42 bis TU 327/2001 – Provvedimenti”;

.

della perizia estimativa a firma del Responsabile del Settore LLPP e del Responsabile del Settore Urbanistica – Edilizia Privata prot n. 8425 del 19/11/2014;

.

della comunicazione di avvio del procedimento prot n. 8560/2014 del 15/11/2014; - che con deliberazione n. 29 del 4/3/2015 questo ente autorizzava il Sindaco a resistere nel giudizio di cui al ricorso 99/2015 sopra citato;

- che le controparti in data 14 luglio 2015 presentavano ricorso per motivi aggiunti al ricorso 99/2015 avanti al TAR Emilia-Romagna per l'annullamento della determinazione n. 281 del 31/12/2014 che impegnava le somme occorrenti a dare corso alla procedura acquisitiva ossia le indennità di esproprio;

Precisato che con nota del 23 marzo 2015 assunta al protocollo generale dell'Ente la Sig. ra Manzini Giulia, una dei proprietari degli immobili oggetto del procedimento di acquisizione in parola, comunicava l'accettazione dell'importo a lei riconosciuto relativamente alla procedura acquisitiva e che con provvedimento di liquidazione n. 91 del 1/4/2016 mandato 410 in pari data veniva liquidata alla suddetta Signora la sua parte di indennità;

Ritenuto di dover procedere alla regolarizzazione del trasferimento della proprietà in capo al Comune di Marano sul Panaro avvalendosi del procedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42/bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.; CONSIDERATO, inoltre, che come precisato negli atti deliberativi che si sono susseguiti nei diversi anni e solo in parte sopra richiamati, l’interesse pubblico all’acquisizione del bene è attuale e prevalente;

Considerato altresì, che: - secondo quanto contenuto al comma 1 dell’art. 42/bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) così come introdotto dall’art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, successivamente convertito in legge n.111 del 15 luglio 2011, l’Autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace titolo di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale;

- per quanto sin qui detto, l’interesse pubblico all’acquisizione dell’area nonché, la sua prevalenza rispetto all’interesse del proprietario all’utilizzo della stessa, atteso che la mancata acquisizione inficerebbe l’attuazione delle finalità del Comune; - non esistono alternative ragionevoli all’emanazione del presente provvedimento di acquisizione;

- relativamente ai presupposti ricorrenti per l’acquisizione risulta valutata:

. l’attualità e l’eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico;

. la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati;

. la carenza di alternative all’acquisizione di cui all’art. 42-bis;

Ritenuto pertanto di:

- considerare attuale e preminente l’interesse pubblico al mantenimento delle opere così come realizzate sull’area, escludendo pertanto la restituzione dell’area interessata agli originari proprietari;

- procedere all’acquisizione sanante dell’area occupata e trasformata in assenza di un valido titolo espropriativo;

- disporre l’acquisizione dell’area dando conto che delle indennità risarcitorie, come definite dal Responsabile del Settore Tecnico nella decreto prot. n. 598/2015 e precisamente pari ad € 57.408,50 di cui 39.592,09 quale valore venale dell'immobile e dell'area, e 17816,41per pregiudizio non patrimoniale e interesse a titolo risarcitorio;

- sussistenti i presupposti previsti nel citato art. 42/bis del D.P.R. 327/2001 per l’acquisizione coattiva sanante dell’area di proprietà degli eredi Manzini;

Visti:

  • il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) con particolare riferimento all’art. 42/bis;
  • il decreto sindacale prot. n. 9711 del 27/12/2018 di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 109 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 e s.m.i.;
  • il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

 Ritenuto di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso decreta: 

Di acquisire per i motivi di cui sopra, al patrimonio indisponibile del Comune dell’area distinta in catasto del Comune di Marano sul Panaro al Foglio n. 11 Mappali 107 - 356 - 358 (ex Mapp. 107 - 308 - 309), di proprietà degli eredi Manzini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (c.d. "acquisizione sanante"), in quanto di pubblica utilità, occupata e irreversibilmente ai fini del mantenimento delle aree attrezzate e del chiosco limitrofi alla scuola Elementare del capoluogo.

Di dare atto che, la sig. ra Manzini Giulia, avendo accettato l'importo dell'indennità espropriativa, ha già ricevuto detta indennità;

Di dare atto che, la somma rimanente destinata agli altri eredi che non hanno accettato l'indennità come definita con decreto prot. 598/2015, è stata depositata presso la C.DD.PP ai sensi dell’art. 20, comma 14 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Di disporre che il presente documento, in esenzione da bollo a norma dell’art. 22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972:

a) sarà notificato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 alla ditta espropriata e/o loro aventi causa;

b) l’area descritta viene trasferita nello stato di fatto o di diritto in cui si trova;

c) il passaggio del diritto di proprietà dell’area è previsto ai sensi dell’art. 42bis, comma 4, del D.P.R. 327/2001 e dispone che il presente atto sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate e trascritto presso la Territoriale Conservatoria dei Registri Immobiliari per le relative annotazioni e volturazioni nei registri catastali, a cura ed onere dell’Amministrazione procedente;

d) sarà trasmesso in copia integrale entro 30 giorni alla sezione Regionale della Corte Dei Conti; e) sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e nel B.U.R. dell'Emilia-Romagna.

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione. Contro il presente provvedimento la ditta proprietaria potrà proporre nei termini di legge, l'impugnazione secondo le modalità prescritte dagli artt. 53 e 54 del DPR 327/2001

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