n.281 del 21.09.2016 periodico (Parte Seconda)

D.Lgs.387/2003 - Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Panaro, nei Comuni di Montese e Pavullo n/F. Proponente: Erregi Srl

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena, autorità competente, ai sensi della L.R. 13/2015, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comunica quanto segue. Con la determinazione n. DET-AMB-2016-3058 del 29/8/2016, il Funzionario della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto; determina:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/03, la Società Erregi Srl, con sede legale a Vobarno (BS), Via C. Battisti 6, alla realizzazione e all’esercizio di un impianto idroelettrico della potenza nominale di 499 kW, sul fiume Panaro, nei Comuni di Montese e Pavullo n/F., in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici elencati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni individuate nella D.G.R. n. 1721/2014 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A) e nel documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato B), nonché della convenzione con il Comune di Montese, allegata al verbale della Conferenza del 5/8/2016 (Allegato C);

2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta, elencati in premessa;

3. di stabilire che la presente autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/2003, delle opere per la realizzazione dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, anche ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dal progetto, ai sensi della LR 37/2002 e del DPR 327/2001, come modificato dal DLgs 330/2004;

4. di stabilire che la D.G.R. n. 1721/2014 di conclusione della procedura di VIA (Allegato A), il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato B) ed il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 5/8/2016 (Allegato C) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che, ai sensi dell’art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile, a pena di decadenza dell'atto. Inoltre, il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine;

6. di stabilire che il termine per la messa in esercizio dell'impianto è fissato in 12 mesi dalla data di fine lavori;

7. di stabilire che, ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre 3 anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge); si dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 8bis della L. 241/90, i termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del presente provvedimento;

9. di stabilire che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell’autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi ed al recupero ambientale, a seguito della dismissione dell’impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali e con le prescrizioni individuate nell’atto autorizzativo;

10. di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Inrete Distribuzione Energia S.p.A. e pertanto:

  • rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
  • l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete è automaticamente volturata ad Inrete Distribuzione Energia S.p.A., in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
  • l’obbligo all’esecuzione delle misure di reinserimento e recupero ambientale dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto, come previsto ai sensi dell’art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l’impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica; 

11. di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

12. di dare atto che alla scadenza della Concessione alla derivazione di acque pubbliche e all'occupazione di suolo demaniale, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo può essere richiesto direttamente all’Ente/Servizio competente, senza la necessità di avviare nuovamente il procedimento unico;

13. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad Inrete Distribuzione Energia S.p.A. ed alla Regione Emilia-Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;

14. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;

15. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione dell’atto all’interessato.

Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web di ARPAE www.arpae.it

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