n.227 del 10.07.2019 periodico (Parte Seconda)

Oggetto: R.R. 41/01 art. 27 e 31 – Baffi Paolo e Baffi Carlo – Rinnovo e variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Piacenza (PC) loc. Vallera, ad uso irrigazione agricola - Procedimento PC16A0058 (Determina n. 973 del 28/2/2019)

La Dirigente Responsabile (omissis) determina 

  1. di assentire ai sensi degli articoli 27 e 31 del R.R. 41/2001 ai signori BAFFI PAOLO, residente in Piacenza – C.F. BFFPLA67R25G535N – e BAFFI CARLO, residente in Piacenza – C.F. BFFCRL71B19G535K -, - fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con variante sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di Piacenza (PC), loc. Vallera – Podere Corti, su terreno identificato nel C.T. di detto comune al foglio 58 mappale 14, di proprietà dei richiedenti, ad uso irrigazione agricola (proc. PC16A0058);
  2. di fissare la quantità d’acqua prelevabile per una portata massima pari a l/s 24 corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa 42.000 mc (omissis)
  3. di stabilire che la concessione ha validità fino al 31/12/2028 (omissis);

Estratto disciplinare (omissis)

Art. 6 – Dispositivo di misurazione

6.1 Il concessionario dovrà provvedere, a norma della D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, all‘installazione, entro sei mesi dal rilascio della presente concessione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata. Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

6.2 I dati così rilevati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpa e S.A.C. di Piacenza, all’indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito alpunto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

6.3 La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001. (omissis)

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