n.136 del 22.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Modifiche all'allegato alla deliberazione di Giunta 1368/1999 recante "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

- la Legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114";

Rilevato che ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della precitata legge regionale la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, provvede ad emanare le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 1, relative anche ai criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, sia alla spunta, sia in concessione;

Dato atto che la Giunta regionale ha provveduto al suddetto adempimento con deliberazione n. 1368 del 26 luglio 1999;

Preso atto che l’Intesa della Conferenza unificata (DLgs 281/1997, art. 8) del 5 luglio 2012, emanata secondo le previsioni dell’art. 70, comma 5, DLgs 59/2010 di recepimento della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, ha stabilito nuovi criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e nelle fiere, che prevalgono sui criteri regionali eventualmente difformi, in quanto risultano essere attuazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza;

Preso atto che il Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11 ha predisposto criteri attuativi dell’Intesa della Conferenza unificata;

Dato atto che la Legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), come modificata dall’articolo 40 della Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale per il 2013), prevede che i Comuni verifichino le dichiarazioni sostitutive di certificazione relative alla posizione contributiva INPS e INAIL presentate sia dagli operatori autorizzati dai Comuni stessi, sia dagli spuntisti (ossia gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di concessione di posteggio) che partecipano ai mercati e alle fiere organizzate da ciascun Comune, e rilevato che i tempi di verifica delle posizioni contributive INPS e INAIL sono pari ad almeno trenta giorni, secondo le specifiche normative di settore;

Dato atto che il punto 6 della citata Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 prevede altresì che tra i criteri per l’assegnazione alla spunta dei posteggi liberi vi sia anche l’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del titolare dell’autorizzazione e del suo eventuale dante causa, e rilevato che questa informazione è difficilmente verificabile dagli organi di vigilanza del Comune durante le procedure di spunta che si svolgono nella fase di apertura di ciascuna giornata di mercato o di fiera;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all’adeguamento dell’Allegato alla citata DGR 1368/1999, sia per renderlo coerente ai contenuti dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata e al Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, sia per introdurre nuove modalità di accesso ai mercati e alle fiere da parte degli spuntisti che consentano preventivamente l’effettiva verifica, da parte dei Comuni organizzatori dei mercati e delle fiere, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative alla posizione contributiva INPS e INAIL, nonché dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese del titolare dell’autorizzazione e del suo eventuale dante causa, per evitare che partecipino ai mercati e alle fiere soggetti non legittimati ai sensi della vigente normativa;

Ritenuto opportuno che la Regione proponga ai Comuni un termine di durata delle concessioni di posteggio pari a dodici anni, in quanto conforme al punto 1 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, e coerente con le politiche tese a valorizzare gli investimenti degli imprenditori commerciali destinati ad una sempre maggiore qualificazione e sicurezza nelle attività di commercio;

Ritenuto di prevedere una superficie massima dei posteggi contigui che una impresa può detenere all’interno di un mercato o di una fiera, per evitare eccessive concentrazioni che limiterebbero l’accesso da parte di altri concorrenti e pregiudicherebbero l’offerta ai consumatori;

Ritenuto di dover adeguare anche il punto 1 (Comunicazioni dei Comuni alla Regione) del predetto Allegato alla DGR 1368/1999, per rendere più efficiente la trasmissione delle informazioni dai Comuni alla Regione e per meglio specificare il contenuto delle suddette informazioni;

Acquisiti ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 12/1999:

- i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni delle imprese del commercio;

- il parere favorevole, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/2009, del Consiglio delle Autonomie Locali espresso in Commissione II “Politiche economiche” l’11 aprile 2013;

- il parere favorevole della competente Commissione consiliare, nella seduta del 18 aprile 2013;

Dato atto che i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e utenti non hanno partecipato all’incontro regolarmente convocato per il giorno 2 aprile 2013, né hanno fatto pervenire alcuna osservazione alla struttura regionale competente;

Vista l’istruttoria effettuata dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità aree turistiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1222 del 4/8/2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Turismo. Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di modificare il punto 1 (Comunicazioni dei Comuni alla Regione) dell’Allegato alla DGR 1368/1999, sostituendo le lettere a), b), c), d), e), g) con le seguenti:

“a) il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) per posteggi e di tipo b) per itineranti deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla CCIAA; dall’1 al 31 gennaio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e nota di riepilogo indicante il numero complessivo delle autorizzazioni in essere, dei rilasci, delle rinunce e delle revoche effettuate nell'anno precedente. La citata documentazione può essere inviata su supporto cartaceo, tramite posta elettronica o altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;”;

“b) al fine del rilascio dell'autorizzazione tipo a) i Comuni fanno pervenire alla Regione, dall’1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi - isolati, nei mercati e nelle fiere - che intendono assegnare, con l'indicazione della relativa merceologia;”;

“c) la Regione, entro 60 giorni dalle date indicate al precedente punto b), provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei dati inviati dalle singole Amministrazioni comunali. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale;”;

“d) dall’1 al 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni comunali, per ciascun mercato, comunicano alla Regione anche ai fini delle attività previste dall'Osservatorio regionale del commercio:

- i dati identificativi: luogo e denominazione;

- il giorno di svolgimento;

- i settori merceologici;

- l'orario di vendita;

- la superficie totale di vendita, suddivisa per settori merceologici;

- il numero dei posteggi occupati e liberi;

- il numero dei posteggi riservati agli agricoltori;

- i servizi di mercato (alimentazioni, scarichi, servizi igienici, parcheggi, servizi pubblici di trasporto, ecc.)

- altre informazioni richieste dalla Regione;”;

“e) dall’1 al 31 luglio di ogni anno, i Comuni comunicano alla Regione le date e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo, per consentirne la diffusione ai soggetti interessati;”

“g) entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative del settore presenti all’interno del CNEL, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.”;

2) di modificare il punto 2 (Criteri di cui all’art. 2, comma 3) dell’allegato alla DGR 1368/1999, abrogando le lettera e), l) e sostituendo le lettere c), d), f), g), i) con le seguenti:

“c) le domande per l’assegnazione dei posteggi liberi devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune pubblicato all’Albo pretorio. La Regione propone che la durata delle concessioni di posteggio sia di dodici anni. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. L’assegnazione avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria effettuata applicando:

1) nel caso di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti, i criteri di cui al punto 2 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11;

2) nel caso di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di nuova istituzione, i criteri di cui al punto 4 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;

3) qualora dopo l’applicazione dei criteri indicati ai punti 1 e 2 il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune, anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;”;

 “d) i posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL. I Comuni predispongono entro il 31 marzo le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato. In caso di subingresso nell’azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all’attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso i Comuni aggiornano entro il 30 settembre le graduatorie degli spuntisti. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte;”;

 “f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune; quanto sopra non si applica per le fiere;”

“g) in una fiera straordinaria, le presenze effettive maturate fino al 5 luglio 2012 e le presenze maturate successivamente al 5 luglio 2012 si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 25 giugno 1999 n. 12;”;

“i) il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.”;

3) di modificare il punto 4 (Modi e tempi per la presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere ai sensi dell’art. 6, comma 9) dell’allegato alla DGR 1368/1999, abrogando la lettera f), introducendo la lettera c-bis) e sostituendo le lettere b), c), e) come segue:

“b) gli operatori che hanno presentato la richiesta di cui alla lettera a) fuori dai termini, o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l’esaurimento della graduatoria di cui alla lettera a), sulla base della graduatoria degli spuntisti predisposta ai sensi della lettera d) del punto 2 (Criteri di cui all’art. 2, comma 3);”;

“c) la graduatoria degli operatori che, ai sensi della lettera a), presentano richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima della fiera è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;”;

“c-bis) nei casi di cui alle lettere b) e c), sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità i posteggi sono assegnati sulla base di altri criteri stabiliti dal Comune;”;

“e) l’operatore che è già titolare della concessione di uno o più posteggi in una fiera può presentare domanda per partecipare alla fiera con ulteriori posteggi nei modi previsti dalle lettere che precedono e nel rispetto del limite massimo di posteggi assegnabili indicato al punto 7 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (come attuato dal paragrafo 7 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013).”;

4) di modificare il punto 5 (Modalità e termini di cui all’art. 1, comma 2, lett. e) della legge) dell’allegato alla DGR 1368/1999, sostituendo la lettera a) come segue:

“a) le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) ex lege 112/91 che interessino più posteggi, ed ex lege 398/76, devono essere trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione di tipo a), entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri, dalla Amministrazione comunale sede di posteggio che provvederà ad informare il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione non frazionata iniziale. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità pluriennale;”;

5) di modificare il punto 7 (Criteri per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per gli operatori titolari di posteggio) dell’Allegato alla DGR 1368/1999, sostituendo la lettera b) come segue:

“b) in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi di un mercato o di una fiera, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni nelle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui al punto a). In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati;”;

 6) che limitatamente all’anno 2013 si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

- la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi liberi comunicati dai Comuni entro il 31 gennaio 2013, prevista dalla lettera c) del punto 1 (Comunicazioni dei Comuni alla Regione) dell’allegato alla DGR 1368/1999, può avvenire entro il 30 aprile 2013;

- i termini relativi alle comunicazioni di cui alla lettera d) del punto 2 (Criteri di cui all’art. 2, comma 3) dell’allegato alla DGR 1368/1999 sono prorogati: al 31 luglio il termine del 31 gennaio per la presentazione della comunicazione; al 30 settembre il termine del 31 marzo per la redazione delle graduatorie degli spuntisti;

7) di approvare, allegandolo quale parte integrante a questa deliberazione, il testo coordinato dell’allegato alla DGR n. 1368 del 26 luglio 1999, come modificato dal presente provvedimento;

8) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato: "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della Legge regionale 25 giugno 1999 n. 12"

TESTO COORDINATO

1) Comunicazioni dei Comuni alla Regione:

a) il rilascio delle autorizzazioni di tipo a) per posteggi e di tipo b) per itineranti deve essere immediatamente comunicato dal Comune alla CCIAA; dall’1 al 31 gennaio di ogni anno i Comuni inviano alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate e nota di riepilogo indicante il numero complessivo delle autorizzazioni in essere, dei rilasci, delle rinunce e delle revoche effettuate nell'anno precedente. La citata documentazione può essere inviata su supporto cartaceo, tramite posta elettronica o altre modalità, secondo le indicazioni stabilite dalla Regione;

b) al fine del rilascio dell'autorizzazione tipo a) i Comuni fanno pervenire alla Regione, dall’1 al 31 gennaio e dall’1 al 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei posteggi liberi -isolati, nei mercati e nelle fiere - che intendono assegnare, con l'indicazione della relativa merceologia;

c) la Regione, entro 60 giorni dalle date indicate al precedente punto b), provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei dati inviati dalle singole Amministrazioni comunali. In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale;

d) dall’1 al 31 gennaio di ogni anno le Amministrazioni comunali, per ciascun mercato, comunicano alla Regione anche ai fini delle attività previste dall'Osservatorio regionale del commercio:

- i dati identificativi: luogo e denominazione;

- il giorno di svolgimento;

- i settori merceologici;

- l'orario di vendita;

- la superficie totale di vendita, suddivisa per settori merceologici;

- il numero dei posteggi occupati e liberi;

- il numero dei posteggi riservati agli agricoltori;

- i servizi di mercato (alimentazioni, scarichi, servizi igienici, parcheggi, servizi pubblici di trasporto, ecc.)

- altre informazioni richieste dalla Regione;

e) dall’1 al 31 luglio di ogni anno, i Comuni comunicano alla Regione le date e le caratteristiche delle fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo, per consentirne la diffusione ai soggetti interessati;

f) il Comune comunica alla Regione, almeno 90 giorni prima, la data e le caratteristiche della fiera straordinaria;

g) entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative del settore presenti all’interno del CNEL, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

2) Criteri di cui all'art. 2, comma 3:

a) il Comune, prima di richiedere alla Regione la pubblicazione dei posteggi liberi, provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio, nei modi previsti dal regolamento comunale e nel rispetto delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) della legge regionale e del successivo punto 7 della presente deliberazione;

b) la domanda per la concessione dei posteggi può riferirsi a posteggi posti in mercati diversi dello stesso Comune e va inviata all'Amministrazione comunale sede dei posteggi richiesti nei 30 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano;

c) le domande per l’assegnazione dei posteggi liberi devono essere conformi alle modalità previste dal bando del Comune pubblicato all’Albo pretorio. La Regione propone che la durata delle concessioni di posteggio sia di dodici anni. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. L’assegnazione avviene nel rispetto del settore merceologico, se previsto dal regolamento comunale, secondo una graduatoria effettuata applicando:

1) nel caso di posteggi in mercati o fiere già esistenti, oppure di posteggi isolati esistenti, i criteri di cui al punto 2 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 2 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11;

2) nel caso di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati di nuova istituzione, i criteri di cui al punto 4 dell’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, come attuati dal paragrafo 4 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;

3) qualora dopo l’applicazione dei criteri indicati ai punti 1 e 2 il Comune riscontri parità di punteggio tra due o più concorrenti, si applicano ulteriori criteri previsti dal Comune, anche in analogia a quanto indicato nel paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;

d) i posteggi liberi sono assegnati giornalmente dal Comune ad operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, secondo apposita graduatoria stilata dal Comune per ciascun settore merceologico nel rispetto dei criteri di cui al punto 6 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 6 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità si applicano ulteriori criteri stabiliti dal Comune. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori presentano apposita comunicazione di partecipazione ai Comuni nei quali intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati, nelle fiere o isolati. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL. I Comuni predispongono entro il 31 marzo le graduatorie degli spuntisti per ciascun mercato, fiera o posteggio isolato. In caso di subingresso nell’azienda commerciale, il cessionario rileva la posizione del cedente nelle graduatorie vigenti al momento della cessione di azienda. Ogni anno le imprese commerciali autorizzate dopo il 31 gennaio all’attività di commercio possono presentare entro il 31 luglio la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte; in questo caso i Comuni aggiornano entro il 30 settembre le graduatorie degli spuntisti. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte;

e) (abrogata);

f) nel caso di istituzione di un nuovo mercato, è facoltà del Comune dare la priorità, nella assegnazione dei posteggi, agli operatori già titolari di posteggio in un altro mercato dello stesso Comune; quanto sopra non si applica per le fiere;

g) in una fiera straordinaria, le presenze effettive maturate fino al 5 luglio 2012 e le presenze maturate successivamente al 5 luglio 2012 si trasferiscono sulla fiera ordinaria o a merceologia esclusiva istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 25 giugno 1999 n. 12;

h) il Comune può ammettere, su richiesta congiunta degli operatori interessati, lo scambio consensuale dei posteggi nel rispetto del settore merceologico;

i) il Comune può, su richiesta degli operatori interessati, ampliare la superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. Ogni nuovo posteggio non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 metri quadrati.

l) (abrogata).

3) Indirizzi in materia di orari di vendita:

a) ai sensi dell'art. 28, comma 12, del DLgs 114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 4;

- fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 20 ore giornaliere, anche frazionate;

b) il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita;

c) le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana;

d) i Comuni possono istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dall'art.7 della L.R. 12/99 e degli artt. 2 e 10 della L.R. 14/99, sentita la Provincia e previa consultazione delle associazioni degli operatori e dei consumatori.

4) Modi e tempi per la presentazione della domanda per la partecipazione alle fiere ai sensi dell'art. 6, comma 9:

a) per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:

- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o il protocollo del Comune se consegnata a mano;

b) gli operatori che hanno presentato la richiesta di cui alla lettera a) fuori dai termini, o che non hanno presentato richiesta, sono ammessi a partecipare alla fiera, dopo l’esaurimento della graduatoria di cui alla lettera a), sulla base della graduatoria degli spuntisti predisposta ai sensi della lettera d) del punto 2 (Criteri di cui all’art. 2, comma 3);

c) la graduatoria degli operatori che, ai sensi della lettera a), presentano richiesta al Comune almeno sessanta giorni prima della fiera è stilata nel rispetto dei criteri di cui al punto 3 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012, come attuati dal paragrafo 3 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013;

c-bis) nei casi di cui alle lettere b) e c), sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l’anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. In caso di parità i posteggi sono assegnati sulla base di altri criteri stabiliti dal Comune;

d) il Comune deve garantire la pubblicità del regolamento della fiera ai sensi della legge 241/90;

e) l’operatore che è già titolare della concessione di uno o più posteggi in una fiera può presentare domanda per partecipare alla fiera con ulteriori posteggi nei modi previsti dalle lettere che precedono e nel rispetto del limite massimo di posteggi assegnabili indicato al punto 7 dell’Intesa della Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (come attuato dal paragrafo 7 del Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 gennaio 2013).

f) (abrogata).

5) Modalità e termini di cui all'art. 1, comma 2, lett. e) della legge:

a) le autorizzazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e b) ex lege 112/91 che interessino più posteggi, ed ex lege 398/76, devono essere trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione di tipo a), entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri, dalla Amministrazione comunale sede di posteggio che provvederà ad informare il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione non frazionata iniziale. Le nuove concessioni di posteggio hanno validità pluriennale;

b) l'operatore deve ottemperare al ritiro del nuovo titolo autorizzativo di tipo a) entro 60 giorni dall'invito dell'Amministrazione comunale; trascorso tale termine non può operare sul posteggio fino a quando non sarà in possesso del nuovo titolo;

c) le autorizzazioni ex art. 1, comma 2, lett. c) ex lege 112/91 ed ex lege 398/76 per il commercio itinerante, sono trasformate d'ufficio nella nuova autorizzazione tipo b) dal Comune di residenza o sede legale dei soggetti o delle imprese. L'Amministrazione comunale che rilascia il nuovo titolo ritira l'autorizzazione ex lege 112/91 e la invia "annullata" al Comune di rilascio, nel caso l'operatore non avesse aggiornato la residenza;

d) gli operatori non residenti in Emilia-Romagna, ma in possesso di una autorizzazione dell'Emilia-Romagna senza posteggi, otterranno la trasformazione dell'autorizzazione dal Comune che ha rilasciato il titolo;

e) nei casi non previsti dai commi che precedono e derivanti da difficoltà interpretative della normativa, la trasformazione delle autorizzazioni ex lege 112/91 nei nuovi titoli sarà effettuata dal Comune sede di posteggio o di residenza per operatori itineranti, sulla base di adeguata motivazione.

6) Condizioni e termini ai quali i Comuni si devono attenere per imputare le presenze effettuate dagli operatori:

a) i Comuni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore dei presenti criteri, devono provvedere alla stesura delle graduatorie delle presenze nei mercati e delle presenze effettive nelle fiere;

b) il calcolo del numero delle presenze va in ogni caso effettuato con riferimento all'autorizzazione utilizzata dall'operatore, non essendo consentito di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto;

c) entro 180 giorni dall'entrata in vigore dei presenti criteri, l'operatore interessato comunica al Comune, ove non sia già stato fatto, su quale titolo autorizzativo imputare le presenze effettuate su più autorizzazioni riconducibili alla originaria ex lege 398/76 non ancora convertita o per effetto del DM 350/96; in seguito non sarà più possibile per l'operatore scomporre di nuovo le presenze come in origine;

d) le presenze maturate su una autorizzazione ex lege 112/91 o ex lege 398/76 non ancora convertita sono trasferite d'ufficio alla nuova autorizzazione che ne discende;

e) le presenze effettuate con una nuova autorizzazione tipo a) o tipo b) non possono essere trasferite ad altra autorizzazione di cui sia in possesso l'operatore;

f) il Comune determina le modalità per annotare le presenze degli operatori.

7) Criteri per la formulazione delle graduatorie nei mercati e nelle fiere per gli operatori titolari di posteggio:

a) in ogni mercato e fiera il Comune deve stilare una graduatoria dei titolari di posteggio applicando nell'ordine le seguenti priorità nel rispetto del settore merceologico se richiesto dal Regolamento comunale:

- maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio di cui trattasi;

- in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato;

b) in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi di un mercato o di una fiera, l'Amministrazione comunale, sentite le associazioni degli operatori, stabilisce le condizioni nelle quali si debba procedere alla riassegnazione totale dei posteggi sulla base dei criteri di cui al punto a). In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati;

c) in caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda relativa al commercio su aree pubbliche, maturata dai cedenti sulla autorizzazione oggetto di volturazione;

d) il Comune, nel caso si avvalga della facoltà di riservare al massimo il 2% dei posteggi a merceologie specifiche, in un mercato o in una fiera ordinaria, provvederà a stilare una apposita graduatoria nei modi previsti dal punto a) che precede.

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