n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Recepimento di intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare prevede che le imprese alimentari e le imprese del settore dei mangimi applichino procedure di autocontrollo nell’ambito delle quali possono essere disposti dei controlli analitici a verifica dei requisiti del processo produttivo e dei prodotti;

Richiamato il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare ed in particolare l’art.17 laddove stabilisce che “gli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantiscono che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificano che tali disposizioni siano soddisfatte”;

Atteso che:

 - la Conferenza Stato-Regioni in data 17 giugno 2004 al fine di dare corso a quanto previsto nella normativa comunitaria ha sancito apposito Accordo concernente i “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

 - la Giunta regionale, con deliberazione n. 236/2007, ha provveduto a recepire il suddetto Accordo, al fine di dare applicazione concreta sul territorio regionale a quanto ivi previsto;

- il Responsabile del Servizio veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna con nota circolare n. prot. PG/2007/120158 ha provveduto ad individuare le modalità operative e le procedure di iscrizione e gestione dell’elenco regionale dei suddetti laboratori;

Richiamata la Legge comunitaria n. 88/2009 che, nel prevedere all’art. 40, comma 2, l’accreditamento dei laboratori di autocontrollo nel settore alimentare – secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 – da parte di un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, demanda, al successivo comma 3, ad apposito Accordo tra Stato e Regioni la definizione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi di effettuazione delle verifiche ispettive per la valutazione di conformità dei laboratori medesimi ai requisiti previsti nella legge stessa;

Rilevato che, in attuazione di quanto soprarichiamato, in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato sancito, in data 8 luglio 2010, apposito Accordo concernente le “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione di conformità dei laboratori”, che va a sostituire il precedente Accordo sancito in data 17 giugno 2004 e recepito con la propria deliberazione 236/07;

Ritenuto conseguentemente di dover recepire, quali parti integranti del presente provvedimento, dette “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione di conformità dei laboratori”, oggetto del soprarichiamato Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni in attuazione della citata L. 88/09, giusta anche l’esigenza, di adeguamento e revisione del mutato quadro normativo richiamato, alla luce della esperienza maturata sul piano applicativo;

Ritenuto pertanto di dover revocare la propria deliberazione n.236/2007 di recepimento dell’Accordo sancito in data 17 giugno 2004 concernente i “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”, che sono integralmente sostituiti da quelli oggetto del soprarichiamato Accordo;

Ritenuto altresì di dover demandare a successiva determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali la revisione e l’aggiornamento delle procedure individuate con nota prot. PG/2007/120158 elaborate dal Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti al fine di adeguarle a quanto previsto nelle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione di conformità dei laboratori” oggetto dell’Accordo sancito in data 8 luglio 2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire le “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori” oggetto dell’allegato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1) che sostituiscono integralmente i “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo” oggetto del precedente Accordo sancito in data 17 giugno 2004 e recepiti con la propria deliberazione 236/07;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente la propria precedente deliberazione 236/07 di recepimento del soprarichiamato Accordo avente ad oggetto i “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

3. di stabilire che i laboratori di analisi presenti sul territorio regionale che intendano conseguire l’iscrizione nell’elenco regionale devono essere conformi a quanto previsto nell’allegato Accordo;

4. di istituire, ai sensi di quanto previsto nell’allegato Accordo, l’elenco regionale dei laboratori in sostituzione del precedente elenco istituito dalla propria deliberazione 236/07, stabilendo che:

a) i laboratori già inseriti nel precedente elenco regionale istituito con la propria deliberazione 236/07, accreditati per le singole prove o gruppi di prove, sono iscritti d’ufficio nel nuovo elenco regionale, fatte salve le eventuali variazioni rispetto ai requisiti, criteri e modalità previsti nell’allegato Accordo che devono essere comunicate dal titolare o legale rappresentante del Laboratorio, al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali di questa Regione, tramite il Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio;

b) i titolari o i legali rappresentanti dei laboratori che intendano registrarsi successivamente alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna devono presentare al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali di questa Regione, tramite il dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio, l’istanza di iscrizione nel suddetto elenco secondo le procedure definite nell’atto del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti di cui al successivo punto 7;

c) il suddetto Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti provvede alla gestione dell’elenco, assicurandone i relativi aggiornamenti su apposito sito regionale aggiornato con cadenza almeno annuale e trasmettendone copia al Ministero della Salute;

d) i laboratori che non hanno conseguito l’accreditamento delle prove come previsto nell’allegato Accordo, possono essere iscritti nell’Elenco regionale presentando copia della documentazione rilasciata dall’organismo di accreditamento attestante l’avvio delle procedure finalizzate all’ottenimento dello stesso. In ogni caso l’accreditamento deve essere acquisito entro 18 mesi dalla iscrizione nell’Elenco regionale;

5. di stabilire che il parere di conformità rilasciato a seguito dell’istanza di cui alla precedente lettera b), dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL territorialmente competente è subordinato al pagamento della somma di cui alla voce 1 dell’allegato 1 del tariffario approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 27/09/2006 e ssmm;

6. di stabilire altresì che qualora i Laboratori di analisi diversi da quelli individuati all’art.1 delle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione di conformità dei laboratori” oggetto dell’allegato Accordo, presenti sul territorio regionale, intendano conseguire o mantenere l’iscrizione nell’elenco regionale devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato accordo per le singole prove o gruppi di prove;

7. di demandare ad una determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali l’aggiornamento e la revisione delle procedure definite nella nota prot. PG/2007/120158 di attuazione della deliberazione 236/07, alla luce di quanto stabilito nell’allegato accordo parte integrante del presente provvedimento;

8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

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