n. 52 del 28.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di trattamento rifiuti inerti mediante impianto mobile presso il centro di messa in riserva di Via Tassi, in comune di Cortemaggiore (PC) - (Titolo II L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto per la realizzazione di una campagna di trattamento di rifiuti mediante impianto mobile presso il centro di messa in riserva di Via Tassi in Comune di Cortemaggiore (PC), presentato dalla ditta Immobiliare Concarini srl dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:

  1. le operazioni di recupero di rifiuti R5 in progetto dovranno riguardare le tipologie di rifiuti di cui ai seguenti codici CER: 10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.08.02, 17.09.04, mediante singole campagne di attività, previste in n. 4 per anno, relative ad un quantitativo massimo di 7.500 ton (quindi per non più di 30.000 ton/anno) e per una durata di 10/12 giorni lavorativi;
  2. per la realizzazione delle campagne di recupero dovrà essere utilizzato il frantoio mobile Continental Nord modello 6/750, di cui all’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma con Determina n. 4311 del 28/12/2010;
  3. l’utilizzazione del frantoio mobile dovrà essere conforme a tutte le prescrizioni contenute nella succitata Determina n. 4311 del 28/12/2010 della Provincia di Parma;  
  4. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti trattati, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;
  5. l’attività di frantumazione dei rifiuti dovrà avere una durata massima annua di 50 giorni lavorativi ed essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, come previsto dalla delibera di G.R. n. 45 del 21/1/2002;
  6. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti; oltre all’utilizzo del sistema di abbattimento delle polveri di cui è dotato il frantoio, si dovrà  provvedere alla periodica bagnatura dei cumuli di materiali e dei piazzali di lavorazione con modalità e frequenze adeguate alle condizioni meteorologiche del momento;
  7. i rifiuti prodotti durante le fasi di lavorazione dovranno essere raccolti per singola tipologia in idonei contenitori a tenuta adeguatamente identificabili e dovranno essere smaltiti conformemente alle disposizione di legge; 
  8. resta fermo che per la realizzazione del progetto dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla parte quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

b) di trasmettere la presente delibera alla ditta  proponente Immobiliare Concarini srl, alla Provincia di Piacenza, al Comune di Cortemaggiore, all’ARPA – Sezione provinciale di Piacenza e all’AUSL di Piacenza;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

d) di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

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