n.385 del 20.12.2013 (Parte Seconda)

Oneri per acquisizioni di beni e servizi finalizzate all'attività di assistenza alla popolazione relativi al periodo da ottobre 2013 a dicembre 2013 e ad integrazione del periodo agosto 2012 – settembre 2013 ai sensi delle ordinanze commissariali n. 17/2012, n. 52 /2012, n. 7/2013, n. 46/2013, n.70/2013, n.73/2013, 117/2013

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G. U. n. 131 del 7 giugno, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 ed il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

VISTO l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato, per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, lo stato di emergenza poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’art. 1, D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122;

VISTI in particolare:

- l’art. 1, commi 4 e 5, del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operando con i poteri di cui all’art. 5, comma 2, della L. n. 225/92, avvalendosi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma;

- l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto, con cui viene istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati ai sensi del medesimo art. 2, comma 6;

- il D.P.C.M. 4 luglio 2012;

- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (convertito in Legge 24 giugno n. 71)“ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 15 del 1 agosto 2012, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna. Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012”, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni - Commissari delegati si stabilisce il passaggio di consegne, a decorrere dal 3 agosto 2012, dalla Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), istituita con l’OCDPC n. 3/2012, ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nominati Commissari delegati nella gestione dell’emergenza terremoto, prevedendo che:

- il Commissario Delegato per la Regione Emilia-Romagna, si avvale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;

- gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza alla popolazione da parte dei Commissari delegati gravano sul Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi Commissari con propri provvedimenti nell’ambito della quota del citato Fondo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, a far data dal 30 luglio 2012;

VISTA la nota prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 con cui, in anticipazione dell’ordinanza n. 15 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, l’Assessore alla “Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile” della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative ed operative ed in particolare, per le richieste di autorizzazione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati alle attività di assistenza alla popolazione, ha previsto che i Comuni formulino tali richieste, utilizzando il modulo allegato n. 2 alla nota del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile prot. n. TEREM/0039784 del 12 giugno 2012 come modificato dalla richiamata nota assessorile; 

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012: "Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla DI.COMA.C.“, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, con la quale, per quanto qui rileva, si recepiscono le indicazioni di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 e si stabilisce che:

- l’Agenzia regionale di Protezione Civile, a supporto all’azione commissariale, assicura, a decorrere dal 3 agosto 2012, in stretto raccordo ed avvalendosi del supporto delle Direzioni regionali competenti, le funzioni e le attività della Di.Coma.C., ed in particolare di Coordinamento, Assistenza alla popolazione, Rilievo dell’agibilità e del danno, Tecnica di valutazione, Logistica, Volontariato, Sanità e sociale, Autorizzazioni di spesa;

- contestualmente alla cessazione dell’attività e delle funzioni della Di.Coma.C. cessa anche l’operatività dei Centri di Coordinamento Provinciali le cui funzioni, tra cui, per quanto qui rileva, la funzione di Autorizzazione di spesa, saranno svolte dalle Province - che si dotano, anche all’interno dei centri provinciali unificati, di un’apposita struttura organizzativa di coordinamento - con il supporto delle competenti strutture regionali e delle altre istituzioni locali;

- l’organismo di coordinamento istituito dalla Provincia, effettuata l’istruttoria delle richieste dei Comuni interessati di autorizzazione di spesa per interventi di assistenza alla popolazione, ne inoltra l’esito all’Agenzia regionale di protezione civile che provvede a completarne l’istruttoria per i conseguenti provvedimenti autorizzativi del Commissario;

- al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione, le richieste di autorizzazione di spesa per l’acquisizione a tal fine di beni e servizi sono inoltrate dai Comuni interessati alle Province di riferimento entro il giorno 5 di ogni mese;

RICHIAMATE le proprie ordinanze:

- n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale al fine di assicurare sino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi emergenziali e dell’attività di assistenza alla popolazione è stata programmata, una spesa aggiuntiva di euro 39.380.000,00 ad integrazione dell’iniziale programmazione di spesa di euro 17.220.000,00 di cui alla propria ordinanza n. 17/2012, parzialmente rettificata con ordinanza n. 19/2012 a valere sulle risorse derivanti dal Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni, dalla L n.122/2012;

- n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per euro 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di euro 8.500,000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata alla voce n. 14 “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitario di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di euro 272.641,00 riguarda gli oneri di natura sociale e sanitaria;

- n. 7 dell’8 febbraio 2013, come modificata dall’ordinanza 11/2013, con la quale è stata programmata una spesa aggiuntiva di euro 30.736.266,74 per la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione e le attività ad essa strumentalmente connesse sino al 31 marzo 2013, per un totale complessivo pari ad euro 90.005.703,00, successivamente rideterminato con propria ordinanza 29/2013 (come rettificata con ordinanza 31/2013) in euro 87.231.285,00;

- n. 46 del 9 aprile 2013, avente ad oggetto “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 maggio 2013” a seguito della quale l’importo complessivo pari ad euro 87.231.285 degli oneri programmati con l’ordinanza 7/2013 (come parzialmente modificata con le ordinanze 11/2013; 29/2013; 31/2013) sino al 31 marzo 2013, viene rideterminato in euro 85.234.886,00 sino al 31 maggio 2013, con una variazione in diminuzione, stimata complessivamente in euro 1.996.399,00; 

- n. 70 del 12 giugno 2013, come modificata dall’ordinanza 73/2013, avente ad oggetto “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 30 settembre 2013” che ridefinisce l’importo programmato sino al 31 maggio 2013 (con propria ordinanza n. 46/2013) di euro 85.234.886,00 in euro 90.276.886,60 sino al 30 settembre 2013;

- n. 117 dell’11 ottobre 2013 avente ad oggetto la programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali alla popolazione fino al 31 dicembre 2013 rideterminati in complessivi euro 90.815.619,62;

RICHIAMATE altresì le proprie precedenti ordinanze di autorizzazione alla spesa finalizzate all’assistenza alla popolazione:

- n. 39 del 13 settembre 2012,;

- n. 77 del 16 novembre 2012;

- n. 1 del 15 gennaio 2013;

- n. 48 del 17 aprile 2013;

- n. 90 del 25 luglio 2013;

- n. 130 del 17 ottobre 2013;

PRESO ATTO che le amministrazioni interessate hanno trasmesso alle Province di riferimento ovvero alla Provincia di Modena in conformità alle indicazioni operative di cui alla richiamata nota assessorile prot. n. PC/2012/EMG0368 del 28 luglio 2012 ed alla propria ordinanza n. 17/2012, le richieste di autorizzazione degli oneri di spesa per acquisizione di beni e servizi finalizzati agli interventi di assistenza alla popolazione previste per il periodo da ottobre a dicembre 2013, nonché richieste di autorizzazione degli oneri di spesa, ad integrazione, relative al periodo dal 30 luglio 2012 al 30 settembre 2013;

DATO ATTO che all’esito dell’istruttoria di tali richieste espletata dalle strutture di coordinamento delle Province sopra indicate e dall’Agenzia regionale di protezione civile risulta autorizzabile con riferimento ai suddetti periodi la spesa per “assistenza alla popolazione-gestione campi e strutture di accoglienza” pari ad euro 125.182,28, dettagliata nella tabella a seguire;

Comune di Medolla (MO)

€ 23.504,00

Comune di Mirandola (MO)

€ 32.623,49

Comune di Novi di Modena (MO)

€ 69.054,79

Totale

€ 125.182,28

RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto per il periodo da ottobre a dicembre 2013 e ad integrazione per il periodo dal 30 luglio 2012 al 30 settembre 2013 la somma di euro 125.182,28 come sopra dettagliata, a valere sulla spesa programmata per gli oneri di “assistenza alla popolazione – gestione campi e strutture di accoglienza” di euro 13.595.000,00, specificata alla voce n. 1 della tabella Allegato 1 alla propria ordinanza 117/2013;

DATO ATTO che gli oneri suddetti trovano copertura nell’ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità;

DATO ATTO inoltre che nella tabella allegata alla sopraccitata ordinanza n. 130 del 17 ottobre 2013 risulta, per mero errore materiale, attribuita ed autorizzata una spesa pari a euro 7.856,00 al Comune di Bondeno (FE) invece che al Comune di Medolla (MO);

RAVVISATA la necessità, di procedere alla rettifica del suddetto errore materiale procedendo alla corretta imputazione delle spesa rideterminando la somma autorizzata ai Comuni di Bondeno e Medolla rispettivamente in euro 40.375,90 ed in euro 43.781,00 dando atto che i subtotali riferiti alle Province di Ferrara e Modena vengono rispettivamente rideterminati in euro 70.749,32 ed in euro 945.012,33, come riportato nella tabella a seguire;

Ente

Ordinanza 130/2013

Rettifica

Totale Comune di Bondeno

€ 48.231,90

€ 40.375,90

Totale Comune di Medolla

€ 35.925,00

€ 43.781,00

 

 

 

Totale Provincia di Ferrara

€ 78.605,32

€ 70.749,32

Totale Provincia di Modena

€ 937.156,33

€ 945.012,33

RITENUTO di rinviare per la rendicontazione e la liquidazione - nei limiti di quanto autorizzato dalla presente ordinanza alle amministrazioni beneficiarie - alle procedure stabilite nel proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013

VALUTATO opportuno fare fronte alle esigenze manifestate dai Comuni interessati di assicurare con continuità l’acquisizione di beni e servizi finalizzati all’assistenza alla popolazione colpita dal sisma;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e ss.mm.;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

  1. di autorizzare la somma complessiva di euro 125.182,28 per il periodo ottobre-dicembre 2013 e ad integrazione per il periodo dal 30 luglio 2012 al 30 settembre 2013, a valere sulla spesa complessivamente programmata di euro 13.595.000,00, specificata alla voce n. 1 “Assistenza alla popolazione – gestione campi e strutture di accoglienza” dell’Allegato 1 alla propria ordinanza n.117/2013;
  2. di imputare al Comune di Medolla la spesa di euro 7.856,00 autorizzata per mero errore materiale al Comune di Bondeno, rideterminando la somma autorizzata ai Comuni di Bondeno e Medolla rispettivamente in euro 40.375,90 ed in euro 43.781,00, dando atto che i subtotali riferiti alle Province di Ferrara e Modena vengono rispettivamente rideterminati in euro 70.749,32 ed in euro 945.012,33;
  3. di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 125.182,28 di cui al precedente punto 1, autorizzata con il presente atto, trova copertura nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, nell’ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, che presenta sufficiente disponibilità;
  4. di autorizzare il direttore dell’Agenzia Regionale di protezione civile - preposto, ai sensi del decreto 103/2012, all’adozione degli atti di liquidazione delle somme autorizzate - a liquidare le spese autorizzate con la presente ordinanza a valere sulle risorse rivenienti dal predetto Fondo per la ricostruzione;
  5. di rinviare per la rendicontazione alle procedure definite con proprio decreto n. 103 del 12 febbraio 2013;
  6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 19 dicembre 2013.

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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