n.359 del 30.11.2016 periodico (Parte Seconda)

Disciplina delle vendite promozionali e fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • il D.lgs.31 marzo 1998 n. 114 di riforma della disciplina del commercio e, in particolare, l'art.15, comma 6;
  • la L.R. 5 luglio 1999 n.14 di attuazione della riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna e, in particolare l'art.15 in cui si dispone che la Giunta regionale definisce le modalità di effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal comma 6, dell'art.15 del suddetto decreto legislativo;
  • il D.L. 4 luglio 2006 n.223 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248 del 4 agosto 2006;

Dato atto che in sede di Coordinamento Tecnico “Attività produttive”settori Commercio e Carburanti tenutosi in Roma il 24 maggio u.s. si è espresso il convincimento, anche al fine di evitare difformità di regolazione fra le regioni, di mantenere il divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi di fine stagione stabilendo, altresì, che le associazioni si impegnassero a far pervenire con urgenza la loro proposta in merito a tale orientamento;

Preso atto che la Confcommercio E.R. e la Federazione Moda Italia E.R. con nota Prot. 104/S del 14 giugno u.s. e Confesercenti E.R. con nota Prot. 424/17 del 29 luglio u.s. hanno espresso un parere positivo circa l'ipotesi di recepimento da parte della regione E.R. dell'indirizzo assunto in sede di Coordinamento Tecnico e segnatamente di vietare l'effettuazione delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione;

Ritenuto, nel rispetto della normativa vigente in materia di vendite promozionali - art.15 del d.lgs.114 del 1998, art.3,c.1 lettere e) e f) d.l. 223 del 2006 - nonché in ottemperanza all'indirizzo assunto in sede interistituzionale, di stabilire che:

  • non possano essere effettuate nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;
  • rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del d.lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;

Preso atto, altresì, che sempre in sede Tavolo Tecnico interregionale del commercio tenutosi nell'ambito della Conferenza delle Regioni del 24 maggio u.s. si è espresso il convincimento, sempre al fine di evitare difformità di regolazione fra le regioni, di uniformare a livello nazionale l'avvio dei saldi di fine stagione stabilendo che le vendite di fine stagione invernali debbono avere i nizio il primo giorno feriale antecedente l'Epifania con la specifica che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, mentre le vendite di fine stagione estive decorrano dal primo sabato di luglio;

Dato atto che la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999 e le successive deliberazioni n. 2549 del 9 dicembre 2003, n. 1948 del 10 dicembre 2007, n. 867 dell'11 giugno 2008, n. 2052 del 1 dicembre 2008, n. 1666 dell’8 novembre 2010 e da ultima la n.725 del 30 maggio 2011 ha previsto che i saldi invernali si svolgessero a partire dal primo giorno feriale antecedente la festività dell’ Epifania, mentre rimaneva confermata, per l'avvio dei saldi estivi il primo sabato del mese di luglio;

Considerata la necessità di dare seguito a quanto espresso in sede di Conferenza delle Regioni del 24 maggio u.s., e quindi di modificare quanto stabilito in tema di vendite da fine stagione e segnatamente le condizioni fissate nella deliberazione n.725 del 2011 limitatamente però alla sola introduzione della specifica che “ qualora detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato”, mentre rimane confermato il restante disposto riferito all'inizio dei saldi estivi;

Sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori;

Richiamate le seguenti altre deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

1. di prendere atto dell'indirizzo di coordinamento assunto in sede di Tavolo Tecnico interregionale del commercio tenutosi nell'ambito della Conferenza delle Regioni del 24 maggio 2016;

2. di stabilire, per le motivazioni espresse nel preambolo e che qui si intendono integralmente assunte, che le vendite promozionali saranno effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • non possano essere effettuate, nei 30 giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento;
  • rimane confermata la prescrizione contenute nell'art.15 del D.Lgs.114/98 in tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita;

3. che le vendite di fine stagione o saldi invernali si svolge- ranno a partire dal primo giorno feriale antecedente l’ Epifania e che nel caso in cui detto giorno coincida con il lunedì l'inizio di detti saldi sarebbe anticipato al sabato, i saldi estivi, avranno inizio dal primo sabato di luglio e detti periodi avranno una durata massima di sessanta giorni;

  • di confermare tutte le altre prescrizioni contenute nell'allegato "A" della deliberazione della Giunta regionale n. 1732/1999 in riferimento alle vendite di fine stagione;

4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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