n.73 del 12.03.2014 periodico (Parte Seconda)

L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006 e Reg. (CE) 1535/2007. Modalità di controllo degli Organismi di garanzia beneficiari dei contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna

IL RESPONSABILE

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37";

- la L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 "Modifica della Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 25 giugno 2007, con la quale, tra l'altro, è stato stabilito che gli Organismi di garanzia del settore agricolo possono imputare, ai sensi del comma 881 dell'art. 1 della legge 296/06, al fondo consortile o al capitale sociale le risorse regionali trasferite con riferimento all'art. 1 comma 2, lett. a) della L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 12 novembre 2007 con la quale sono stati approvati:

- i criteri attuativi delle citate leggi regionali 43/97 e 17/06 conformemente agli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (Allegato A);

- il programma regionale per l'utilizzazione delle risorse recate dal bilancio regionale 2007 per interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo (Allegato B);

- lo schema di convenzione da stipulare fra la Regione Emilia-Romagna e gli Organismi di garanzia per l’attuazione degli interventi (Allegato C);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2008 con la quale:

- sono state apportate modifiche e integrazioni ai criteri attuativi di cui alla citata deliberazione 1709/07, al fine di consentire il finanziamento, in forma complementare ed in forma alternativa, degli investimenti previsti dalla Misura 121 del PSR 2007-2013;

- è stato stabilito che tali finanziamenti possono essere compresi all'interno delle tipologie di aiuto ammissibili dal Programma regionale approvato con la deliberazione 1709/07;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1813 del 10 novembre 2008 con la quale è stato approvato il Programma regionale di attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06, per l'utilizzazione delle risorse recate dal bilancio regionale 2008;

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- la comunicazione della Commissione Europea recante modifica e proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 339 del 20/11/2013), dove si proroga al 30 giugno 2014 la validità degli orientamenti del reg. n. 1535/2997;

- gli “Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013” (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E “Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine”, nel quale la Commissione, mentre afferma l’incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del “de minimis” agricolo;

- il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e in particolare l'art. 71;

Dato atto:

- che l’articolo 6, comma 1 della L.R. 43/97, nella formulazione risultante dalle modificazioni apportate con la L.R. 17/06, affida alla Giunta regionale la definizione delle modalità di controllo sugli Organismi di garanzia beneficiari dei contributi regionali;

- che nei programmi regionali approvati con le richiamate deliberazioni 1709/07 e 1813/08 per l'utilizzazione delle risorse recate dal bilancio regionale per gli esercizi interessati si prevede:

- che spetta al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese provvedere con proprio atto alla definizione delle procedure inerenti i controlli, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli e delle condizioni dettate dalla legge regionale di riferimento e dalle disposizioni comunitarie;

- che la violazione degli obblighi previsti dalla legge e dalle relative disposizioni attuative comporta:

- la revoca dei contributi concessi e non utilizzati, nonché di quelli in relazione ai quali si sono riscontrate violazioni degli obblighi verso la Regione;

- l'esclusione fino a cinque anni dall'accesso ai contributi in questione;

- che l’articolo 6 delle convenzioni in essere tra la Regione Emilia-Romagna e gli Organismi di garanzia prevede che la
Regione, per il tramite del competente Servizio Aiuti alle imprese, si riserva il diritto di verificare attraverso controlli periodici il rispetto, da parte degli Organismi di garanzia, dei vincoli e delle condizioni stabiliti;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34” ed in particolare gli artt. 18 e 19;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni Generali delle attività produttive, commercio e turismo e dell’Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 19 dicembre 2011 con la quale sono stati approvati gli atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e professional;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di stabilire le modalità di controllo sugli Organismi di garanzia beneficiari dei contributi concessi dalla Regione Emilia-Romagna per le finalità previste:

  • dall'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06;
  • dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli

nel testo riportato all'Allegato A "Misure organizzative per la definizione delle modalità di controllo degli Organismi di garanzia adottate ai sensi dell'art. 6 della L.R. 43/97, come modificata dalla L.R. 17/06", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di applicare tali modalità di controllo a partire dai programmi riguardanti le risorse iscritte nel bilancio regionale del 2010;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Marco Calmistro

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