n.331 del 04.11.2016 (Parte Seconda)

Individuazione delle infrazioni e dei livelli di gravità, entità, durata e ripetizione, di cui al Reg. (UE) n. 640/2014 e al D.M. MIPAAF n. 3536/2016, per impegni, ancora vigenti, di misure agroalimentari e per il benessere animale, assunti ai sensi dei Regolamenti (CEE) N. 2078/1992, (CE) n. 1257/1999, (CE) n. 1698/2005 - Annualità di pagamento e controllo 2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CEE) n. 2078/1992 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Richiamate le disposizioni regionali di programmazione dello sviluppo rurale approvate in attuazione del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, del Regolamento (CE) n. 1257/1999 e del Regolamento (CE) n. 1698/2005 che prevedono impegni a valere su Misure agroambientali e per il benessere animale ancora vigenti nell’annualità 2015;

Viste in particolare le disposizioni del sopracitato Regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabiliscono in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto, il rifiuto e la revoca in tutto o in parte dell’aiuto o del sostegno nonché l’imposizione di sanzioni amministrative;

Atteso che con il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 la Commissione ha integrato e specificato le previsioni concernenti, tra l’altro, il rifiuto e la revoca dell’aiuto o del sostegno non dovuti nonché la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare del sostegno a valere sulle Misure dello sviluppo rurale, delineandone il quadro normativo di riferimento;

Preso atto in particolare che il predetto Regolamento (UE) n. 640/2014 stabilisce all’art. 35 che nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno;

Considerato, pertanto, che il nuovo impianto normativo, definisce quale nuovo parametro per la modulazione dell’infrazione, la ripetizione dell’inadempienza che si verifica allorquando siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga;

Considerato che lo stesso Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prevede:

- all’articolo 43, l’abrogazione dei Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 in materia di controlli e sanzioni a partire dal 1° gennaio 2015, mantenendo la vigenza, in particolare, delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 65/2011 per le domande di pagamento relative all’anno 2014;

- all’articolo 44, l’applicazione delle nuove norme alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” che tra l’altro:

- dettava la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, individuando la metodologia generale del calcolo delle sanzioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale, in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;

- definiva i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

Atteso che, successivamente all’approvazione del Decreto Ministeriale n. 180/2015, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha fornito precisazioni interpretative con nota n. 11020 del 29 maggio 2015, evidenziando in particolare che:

- il regime di riduzione ed esclusione individuato dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 deve essere applicato anche agli impegni previsti dalle precedenti programmazioni di sviluppo rurale, vigenti in data successiva al 31 dicembre 2014;

- gli obblighi dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i beneficiari della Misura 214 dello sviluppo rurale sul Regolamento (CE) n. 1698/2005 erano stati definiti quali obblighi aggiuntivi di condizionalità, assoggettati all’applicazione del Regolamento (CE) n. 65/2011;

- gli obblighi dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende che aderiscono alle Misure di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (“Pagamenti agro-climatico-ambientali” e “Agricoltura biologica), a differenza di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 65/2011, non rientrano nei criteri di condizionalità, ma nella baseline delle stesse Misure di sviluppo rurale e pertanto le disposizioni per le riduzioni ed esclusioni sono quelle stabilite dall’art. 35, comma 2, lettera b) del Regolamento (UE) n. 640/2014 mentre le percentuali di riduzione corrispondono a quelle indicate per lo sviluppo rurale ai sensi dei decreti nazionali;

Considerato, altresì, che, come chiarito nella predetta nota n. 11020/2015, per i profili concernenti le riduzioni ed esclusioni, anche per le misure riguardanti impegni agroambientali assunti antecedentemente la programmazione 2014-2020 vale il nuovo impianto normativo sanzionatorio definito dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e conseguentemente devono essere applicate le percentuali di riduzione indicate dalle disposizioni attuative nazionali;

Visto, altresì, il successivo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 3536 dell’8 febbraio 2016 recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” ed in particolare:

- l’articolo 15 che individua come infrazioni, alle quali applicare riduzioni ed esclusioni dei pagamenti sulla base della metodologia stabilita dallo stesso decreto, il mancato rispetto:

a) degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell’aiuto per le misure connesse alla superficie e agli animali del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

b) degli altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori, come i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

c) dei «criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui al Decreto Ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513 e l’«attività agricola minima», di cui allo stesso Decreto Ministeriale 18 novembre 2014, n. 6513;

- l’articolo 17 che determina il parametro della ripetizione di un’infrazione in attuazione dell’art. 35 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

Atteso che il predetto Decreto ministeriale prevede inoltre all’articolo 23, che le Regioni e Province Autonome ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l’Organismo Pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure/sottomisure e agli impegni pertinenti di condizionalità;

b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 20 e degli Allegati 4 e 6;

c) i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;

d) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;

e) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l’esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall’operazione stessa;

Considerato infine che il Decreto n. 3536/2016 abroga, a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso, il Decreto n. 180/2015 e che le percentuali di riduzione risultano essere più favorevoli nel nuovo articolato ministeriale;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1545 del 7 settembre 1998 con la quale è stata modificata la deliberazione consiliare n. 668/1997 concernente i controlli sull'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, recependo il nuovo quadro normativo;

- n. 1827 del 7 ottobre 2002 con la quale sono stati approvati i controlli sull'applicazione della misura 2f del Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006 e dell'ex Regolamento CEE n. 2078/1992 con integrazione alla deliberazione n. 1545/1998;

- n. 1006 del 30 giugno 2008 con la quale sono state individuate tra l’altro le violazioni di impegni, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse riduzioni/esclusioni, con riferimento alle Misure/Azioni agroambientali di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007-2013) in attuazione del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e del Decreto Ministeriale n. 1205 del 20 marzo 2008;

- n. 1107 del 27 luglio 2011 con la quale tra l’altro, sono state ridefinite a partire dalla annualità 2011 le violazioni di impegni e il loro livello di gravità, entità e durata per le Misure/Azioni agroambientali di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007-2013) in applicazione del rinnovato assetto normativo definito dal Regolamento (UE) n. 65/2011 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 1187 del 4 agosto 2011, con la quale sono state individuate le violazioni di impegni e i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (UE) n. 65/2011 e al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 2009 e successive modifiche ed integrazioni con riferimento alla Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 (PSR 2007-2013);

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal Decreto ministeriale n. 3536/2016, individuare le riduzioni e sanzioni per inadempienze commesse dai beneficiari delle politiche di sviluppo rurale, in relazione agli impegni vigenti e mantenuti in atto dai beneficiari in data successiva al 31 dicembre 2014 ed antecedente al 1° gennaio 2016, così come riportato in Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in particolare definire:

- il nuovo parametro di ripetizione di un’inadempienza introdotto con l’art. 35 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 per tutti gli impegni ancora vigenti delle Misure agroambientali e per il benessere animale;

- il regime di riduzioni e sanzioni relativo all’annualità di pagamento e controllo 2015, per quanto concerne le Misure/azioni agroambientali di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2078/1992 e (CE) n. 1257/1999 uniformando gli impegni individuati nelle precedenti programmazioni per rispondere ad esigenze di semplificazione delle attività amministrativa e di controllo;

- l’aggiornamento per l’annualità di pagamento e controllo 2015 delle disposizioni già approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2011 per quanto concerne la Misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005, con l’indicazione:

- che gli impegni essenziali individuati per alcune Azioni della Misura 214 devono essere intesi come fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.M. n. 3536/2016 e determinano il rifiuto o la revoca integrale del sostegno e l’esclusione del beneficiario dalla stessa azione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno successivo ai sensi dell’art. 17, comma 2 del medesimo decreto e in applicazione dell’articolo 35, comma 5 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014;

- che gli eventuali impegni pertinenti di condizionalità individuati per le Azioni della Misura 214 devono essere riferiti alle disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili in Regione Emilia-Romagna per l’anno 2015 di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 537 dell’11 maggio 2015, così come rettificata con deliberazione di Giunta regionale n. 718 del 15 giugno 2015;

- dei requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e le relative violazioni e livelli di gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione, che a partire dalle domande di pagamento presentate per la Misura 214 dal 1° gennaio 2015 devono essere considerati elementi della baseline per le pertinenti Azioni della Misura, anche se riferiti ad impegni assunti nell’ambito della programmazione 2007-2013 (Tabelle 2.1 e 2.2);

- l’aggiornamento delle disposizioni in ordine al regime di riduzioni e sanzioni per l’annualità di pagamento e controllo 2015, concernenti la Misura 215 “Pagamenti per il benessere animale” di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005 già definite con deliberazione n. 1187/2011, con l’indicazione:

- che gli impegni essenziali individuati per la Misura 215 devono essere intesi come fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d) del D.M. n. 3536/2016 e determinano il rifiuto o la revoca integrale del sostegno e l’esclusione del beneficiario dallo stesso montante per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno successivo ai sensi dell’art. 17, comma 2 del medesimo decreto e in applicazione dell’articolo 35, comma 5 del Reg. (UE) n. 640/2014, anche in assenza di ripetizione;

- gli eventuali impegni pertinenti di condizionalità individuati per la Misura 215 devono essere riferiti alle disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili in Regione Emilia-Romagna per l’anno 2015 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 537 dell’11 maggio 2015 così come rettificata con deliberazione di Giunta regionale n. 718 del 15 giugno 2015;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale fra l’altro, è stata ridenominata dal 1° marzo 2016 la Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie in Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con la quale si è modificato l’assetto organizzativo di Direzioni Generali/Agenzie/Istituti dal 1° maggio 2016, modificando altresì le denominazioni e le declaratorie dei Servizi, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare in attuazione del Regolamento (UE) n. 640/2014 e del decreto ministeriale n. 3536/2016 il quadro delle violazioni agli impegni - nella formulazione di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto - ancora vigenti e mantenuti in atto dai beneficiari in data successiva al 31 dicembre 2014 ed antecedente al 1 gennaio 2016, ed in particolare:

- le violazioni agli impegni in riferimento alle azioni/misure agroambientali di cui ai Regolamenti (CEE) n. 2078/1992 e (CE) n. 1257/1999, per l’annualità di pagamento e controllo 2015;

- gli aggiornamenti delle disposizioni approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1107/2011 con riferimento alla Misura 214 “Pagamenti agroambientali” di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005;

- gli aggiornamenti delle disposizioni approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 1187/2011 con riferimento alla Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” di cui al Regolamento (CE) n. 1698/2005;

3) di stabilire che le disposizioni contenute nell’Allegato 1 di cui al precedente punto 2), sostituiscono integralmente le prescrizioni già definite nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1545/1998 e n. 1827/2002 per l’annualità di pagamento e controllo 2015;

4) di dare atto che, per quanto non disposto nell’Allegato 1, di cui al precedente punto 2 si rinvia alle previsioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 3536/2016, nonché alla normativa comunitaria in materia di sviluppo rurale e condizionalità;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e pesca.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina