n.231 del 06.08.2013 (Parte Prima)

Decisione sulla validità della proposta di legge di iniziativa popolare, presentata da cittadini dell’Emilia-Romagna e recante in oggetto: “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”

La Consulta di Garanzia Statutaria

RITENUTO IN FATTO

in data 18 luglio 2012, si insediava la Consulta di Garanzia statutaria e riceveva la nota dal Responsabile del procedimento, dott. Luigi Benedetti con la quale si comunicava che era pervenuto all’Assemblea, tra gli altri, un progetto di legge di iniziativa popolare presentato da cittadini dell’Emilia-Romagna e recante in oggetto: “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)”.

La Consulta di garanzia statutaria, nella seduta del 31 luglio 2012, presenti i componenti prof. Avv. F. Peccenini, prof. L. Scaffardi, prof. Avv. C. Fioravanti, avv. E. Gianola Bazzini, avv. M. Selleri, si riuniva per procedere, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del Regolamento provvisorio della Consulta di garanzia statutaria (delibera n. 3 del 9 aprile 2009), alla designazione tra i consultori di un relatore in merito alla proposta in narrativa, individuandolo nella persona dell’avv. Enrica Gianola Bazzini.

Successivamente, in data 18 settembre 2012, la Consulta iniziava l’esame della proposta di legge di iniziativa popolare ed il relatore, avv. Enrica Gianola Bazzini, riferiva ai componenti della Consulta di garanzia statutaria, ai sensi dell’art. 10, comma 4 del Regolamento della Consulta di garanzia statutaria in merito alla proposta di legge de qua.

Nella stessa data, la Consulta ascoltava gli incaricati del progetto di legge di iniziativa popolare, i quali depositavano una breve relazione protocollata agli atti. Nel corso dell’audizione i signori incaricati illustravano le motivazioni poste a fondamento della proposta di legge.

Nella seduta del 29 ottobre 2012, la Consulta di garanzia statutaria svolgeva l’esame di ammissibilità a norma dell’art. 6, comma 1 della l.r. n. 34/1999 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) e conseguentemente adottava la delibera n. 8 del 29 ottobre 2012 recante in oggetto: “Decisione sull’ ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi della l.r. 34/99 e successive modificazioni e dell’articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna: - Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale - ”.

In data 31 luglio 2013 con prot. n. 32210, perveniva alla Consulta il verbale redatto ai sensi dell’art. 9, comma 6 della l.r. n. 34 del 1999 con il quale si dava conto degli esiti dei controlli sulle sottoscrizioni raccolte ai fini del prosieguo del procedimento di iniziativa popolare de quo.

RITENUTO IN DIRITTO

la legge regionale n. 34 del 1999 disciplina l’iniziativa legislativa popolare in attuazione dell’articolo 18 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

sempre la medesima fonte legislativa regionale scompone il procedimento nelle fasi di ammissibilità e validità che si svolge dinanzi alla Consulta di garanzia statutaria successivamente alla presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare;

la prima fase consiste nell’esame di ammissibilità della proposta svolto dalla Consulta stessa, alla luce dei parametri indicati dall’articolo 6 della l.r. n. 34/1999 (art. 6, comma 1);

la seconda fase avanti alla Consulta consiste nel deliberare sulla validità della proposta a norma del comma 7, dell’art. 9, della l.r. n. 34/1999.

VISTO

il “Verbale ai sensi deIl’art. 9, co. 6 della l.r. n. 34 del 1999 e successive modificazioni (Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum), relativo alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare: - Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 ‘Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale’ - ” (nota prot. n. 32210 del 31 luglio 2013) a firma del responsabile del procedimento e rettificata la data di cui al punto 5, paragrafo A, da “31 luglio 2013” a “31 luglio 2012”;

LA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA

dichiara la validità della proposta di legge di iniziativa popolare recante in oggetto “Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 - Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

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