n.130 del 16.06.2015 (Parte Seconda)

L.R. 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. (Proposta della Giunta regionale in data 27 aprile 2015, n. 469)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 469 del 27 aprile 2015, recante ad oggetto "L.R. n. 24 dell’8 agosto 2001 e s.m.i - Approvazione del programma pluriennale per le politiche abitative. Proposta all’Assemblea legislativa";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Territorio, Ambiente, Mobilità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. AL/2015/0020869 in data 15 maggio 2015;

Preso atto delle correzioni di errori materiali presentate ed accolte nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, recante “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo”;

- la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19, recante “Norme in materia di riqualificazione urbana”, integrata e modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”;

- il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”;

Visto in particolare l’art. 8 della L.R. 24/2001 che definisce, quale strumento di programmazione regionale degli interventi pubblici per le politiche abitative, il “Programma pluriennale per le politiche abitative”;

Considerato che il suddetto articolo determina i contenuti del Programma, con particolare riferimento alle linee di intervento, da definire anche in relazione ai fabbisogni abitativi rilevati per singoli ambiti territoriali, all’impegno finanziario per il raggiungimento degli obiettivi di soddisfacimento dei bisogni abitativi, alle modalità di incentivazione, ai settori di intervento ed ai criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli stessi;

Visto il comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 24/2001, che prevede la presentazione all’Assemblea Legislativa, per l’approvazione, della proposta “Programma pluriennale per le politiche abitative” con i contenuti sopra richiamati;

Richiamato il programma di mandato della Giunta che individua, tra le priorità strategiche più rilevanti nel contesto attuale relativamente al settore “Casa” l’approvazione del “Programma pluriennale per le politiche abitative”, compreso il “Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari”;

Ritenuto, a tal fine, opportuno:

- promuovere, anche in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale n. 24/2001, un Programma coordinato di interventi per le politiche abitative, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente le azioni e le finalità;

- demandare a successivi atti della Giunta regionale la definizione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

Valutata l’opportunità di approvare, il programma regionale denominato “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari”, cosi come riportato nell’allegato "B", parte integrante della presente deliberazione, al fine di sostenere l’edilizia residenziale sociale destinata alle categorie sociali che vogliono costruirsi una prospettiva futura ma che non riescono a soddisfare la loro domanda di servizi abitativi alle condizioni di mercato e gli operatori economici del settore edilizio particolarmente colpito dalla congiuntura economica negativa; e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;

Visti, in particolare:

- l’art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, che promuove un Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;

- il Decreto Interministeriale del 16 marzo 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2015, registro 1277, con il quale sono stabiliti i criteri per la formulazione del citato programma ed inoltre sono state ripartire le risorse a favore delle Regioni ed in particolare alla Regione Emilia-Romagna è stato assegnato un finanziamento di Euro 35.173.991,11 che saranno disponibili ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale, dando atto che si procederà nelle diverse e successive fasi dell’azione amministrativa-contabile della Regione alla puntuale collocazione finanziaria di tale risorse a valere sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa contabile vigente;

- che le Regioni devono selezionare le proposte di intervento da ammettere a finanziamento in conformità ai criteri di cui al sopracitato decreto interministeriale e attribuire le relative risorse agli enti destinatari;

Valutata l’opportunità di definire le caratteristiche del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di ERS ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 80/2014, così come riportato nell’allegato “C”, parte integrante della presente deliberazione, e demandare ad un successivo atto della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità attuative degli interventi e di partecipazione al bando regionale “Programma di recupero di immobili alloggi di edilizia residenziale pubblica”;

Dato atto che le risorse necessarie all’attuazione del presente programma troveranno allocazione nell’ambito dei pertinenti capitoli del Bilancio di previsione 2015-2017, di cui alle L.R. n. 3 e n. 4 del 30 aprile 2015 (legge finanziaria 2015 e bilancio di previsione 2015-2017) e che nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;

Dato atto che sotto il profilo finanziario si intende destinare, a livello previsionale, per la realizzazione del “Programma una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari” l’ammontare complessivo di 12 milioni di Euro, che verranno resi disponibili solo a seguito della approvazione della legge regionale di bilancio di previsione 2015-2017;

Stabilito inoltre che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 57 del 26 gennaio 2015;

- la L.R. 18 novembre 2014, n. 25 concernente “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2015” in attuazione dell’art. 17 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4);

- le LL.RR. n. 28 e n. 29 del 20 dicembre 2013, rispettivamente legge Finanziaria regionale e legge di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016;

- le LL.RR. n. 17 e n. 18 del 18 luglio 2014, rispettivamente legge Finanziaria regionale e legge di assestamento dei Bilanci medesimi;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 469 del 27 aprile 2015, qui allegato;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

  1. di approvare, sulla base di quanto richiamato in premessa, il “Programma coordinato per le politiche abitative”, in attuazione dell’art. 8 della Legge regionale n. 24/2001, di cui all’allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione dei conseguenti provvedimenti attuativi;
  2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma regionale denominato “Una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari”, cosi come riportato nell’allegato "B" parte integrante della presente deliberazione e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;
  3. di approvare, per le motivazioni indicare in premessa, le principali caratteristiche del “Programma di recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica” cosi come riportato nell’allegato "C" parte integrante della presente deliberazione e di demandare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di partecipazione al bando relativo alla attuazione del programma stesso;
  4. di dare atto che le risorse necessarie all’attuazione del presente programma troveranno allocazione nell’ambito dei capitoli del Bilancio di previsione 2015-2017, di cui alle L.R. n. 3 e n. 4 del 30 aprile 2015 (legge finanziaria 2015 e bilancio di previsione 2015-2017) e che nelle successive deliberazioni attuative della Giunta regionale verranno puntualmente correlate agli adeguati capitoli di bilancio;
  5. di stabilire inoltre che eventuali ulteriori risorse che affluiranno sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale potranno essere impiegate per incrementare le disponibilità destinate al finanziamento del presente programma;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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