n.296 del 09.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Programma di edilizia residenziale 2010. Scorrimento della graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

 - la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni;

 - la propria deliberazione n. 1249 del 6 settembre 2010 avente ad oggetto: "Proposta all’Assemblea Legislativa per l’approvazione del programma coordinato di interventi per le politiche abitative e la riqualificazione urbana della Regione Emilia-Romagna. (D.P.C.M. 16 luglio 2009. L.R. 8 agosto 2001, n. 24)”, adottata dall’Assemblea Legislativa con proprio atto n. 16 del 7 ottobre 2010;

- la propria deliberazione n. 1346 del 13 settembre 2010 avente ad oggetto: "Proposta all’Assemblea Legislativa. Programma di Edilizia residenziale sociale 2010” adottata dall’Assemblea Legislativa con proprio atto n. 18 del 7 ottobre 2010;

- la propria deliberazione n. 1711 del 15 novembre 2010 avente ad oggetto: “L.R. 24/01 – Approvazione bando per l’attuazione del programma di edilizia residenziale sociale 2010, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 18/10”;

- la propria deliberazione n. 1817 del 5 dicembre 2011 avente ad oggetto: “L.R. 24/01. Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010. Approvazione graduatoria proposte di intervento, localizzazione interventi e determinazione contributi”;

- la propria deliberazione n. 252 del 28 febbraio 2011 avente ad oggetto: “L.R. 24/01. Approvazione procedure e definizione requisiti soggettivi per la gestione del programma di edilizia residenziale sociale 2010”;

- la propria deliberazione n. 1121 del 30 luglio 2012 avente ad oggetto: “D.P.C.M. 16 luglio 2009. Risorse piano nazionale di edilizia abitativa. Determinazioni delle modalità di utilizzo delle risorse assegnate con decreto interministeriale del 19/12/2011;

- la propria deliberazione n. 1647 del 13 novembre 2012 avente ad oggetto: “Determinazioni relative al programma di edilizia residenziale sociale 2010”;

- la propria deliberazione n. 1263 del 9 settembre 2013 avente ad oggetto: “Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010. Rimodulazione graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento”;

Premesso:

- che la Giunta regionale, con deliberazione del 15/11/2010, progr. n. 1711, approvava il “Bando per l’attuazione del Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010” approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 18/10”;

- che, unitamente a detta deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, veniva approvato l’Allegato “A”, avente ad oggetto “Bando per la selezione delle proposte di intervento relative al “Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010” con il quale venivano individuati i requisiti necessari per poter presentare le domande di contributo;

- che con successiva deliberazione del 5/12/2011, progr. n. 1817, la Giunta regionale approvava la graduatoria delle proposte degli interventi, loro localizzazioni e determinazioni dei rispettivi contributi;

Considerato che, tra le condizioni di ammissibilità della domanda che dovevano sussistere in capo ai soggetti proponenti la realizzazione degli interventi era espressamente previsto, al punto 6.3.4 dell’Allegato “A”, che essi non dovessero «…. avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, di liquidazione e di gestione commissariale»;

 Rilevato che, a seguito dell’approvazione della graduatoria da parte della Giunta regionale, in sede di verifica dei requisiti in capo ai soggetti proponenti gli interventi ammessi a finanziamento, sono stati rilevati, da parte del Servizio Politiche Abitative”, tre distinti casi, quello della “C.M.C.A. Soc. Coop.”, quello della “INDACOO Soc. Coop. per azioni” e quello della “C.M.R. Soc. Coop.”, in cui il soggetto assegnatario di contributo è divenuto, successivamente alla presentazione della domanda, oggetto di procedura concorsuale oppure ha trasferito a terzi la titolarità del ramo d’azienda cui accedeva il contributo pubblico de quo;

Ritenuto che la suindicata condizione di ammissibilità al finanziamento dovesse sussistere senz’altro al momento della proposizione della domanda, mentre nulla dice il Bando, né la sua procedura attuativa riguardo al venir di meno di detta condizione in una fase successiva a quella dell’assegnazione del finanziamento da parte della Regione;

Considerato:

- che, né il Bando, né la procedura attuativa prevedono espressamente la decadenza o revoca del finanziamento in relazione alla sopravvenuta perdita dei requisiti di ammissibilità successivamente alla presentazione della domanda;

- che l’art. 186 bis L.F., nella parte in cui stabilisce che l’ammissione a concordato preventivo c.d. “con continuità” non impedisce «la continuazione dei contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento» e l’art. 38 del DLgs 12/4/2006, n. 163, nella parte in cui non esclude dalla partecipazione di affidamento delle concessioni ed appalti pubblici i soggetti che siano ammessi al concordato preventivo c.d. “con continuità” hanno indotto l’Amministrazione regionale a svolgere un approfondimento giuridico sulle disposizioni in materia di concordato preventivo, anche al fine di evitare un possibile contenzioso, vista la complessità della materia di cui trattasi;

Ritenuto, a tal fine, opportuno acquisire il parere, sulla specifica questione, della Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi e preso atto di quanto da questo espresso con parere reso in data 5 settembre 2013, prot. n. NP/2013/11148;

Rilevato:

- che la “C.M.C.A. Soc. Coop.” è andata soggetta a liquidazione coatta amministrativa dopo il termine di cui al paragrafo 2.1 della Procedura e, pertanto, alla luce del parere espresso dalla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, non pare legittimo, a termini di Bando, ritenerla tout court esclusa dai finanziamenti regionali;

- che la stessa ha ceduto la proprietà del ramo d’azienda pertinente l’intervento edilizio ammesso a contributo alla società “C.M.C.F. Soc. Coop.”;

- che tale cessione di ramo d’azienda deve ritenersi idonea a trasferire in capo alla “C.M.C.F. Soc. Coop.”, il diritto al finanziamento originariamente concesso dalla Regione alla “C.M.C.A. Soc. Coop.”, dovendosi ritenere applicabile, nel caso concreto, il principio di diritto, espresso dalla Regione con deliberazione di Giunta del 5/12/2011, prog. n. 1817, della successione del terzo “in ogni rapporto attivo e passivo”, già sussistente in capo alla società dante causa;

- che, versando la “INDACOO Soc. Coop. per azioni” nello stato di concordato preventivo c.d. “con continuità” non pare nulla ostare, sempre alla luce del parere espresso dalla Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, al mantenimento del contributo regionale assegnatole, essendo tale stato compatibile con il soddisfacimento dell’obiettivo pubblico tutelato dal Bando e dovendo in ogni caso essere verificato in concreto il rispetto delle condizioni di erogazione previste;

- che nei due distinti casi sopra descritti il mantenimento dei contributi in capo ai soggetti operatori può avvenire in quanto si è dato luogo all’accertamento delle condizioni per ciascuno di essi esposte nel parere;

- che, per quanto riguarda, invece, la “C.M.R. Soc. Coop.”, il contratto d’affitto d’azienda da questa stipulato con la “C.M.R. Edile S.p.A.”, non può ritenersi idoneo al trasferimento, in capo alla seconda, del finanziamento regionale originariamente assegnato alla stessa “C.M.R. Soc. Coop.”, in quanto, non essendo stato trasferito il diritto di proprietà, non può determinarsi quella successione nei rapporti attivi e passivi che pare necessaria anche per il trasferimento della titolarità del contributo;

- che, vieppiù, risultando la “C.M.R. Soc. Coop.” assoggettata a concordato non “in continuità”, a prescindere dalla problematica dell’assoggettabilità della fattispecie a quella propria dei contratti pubblici, essa non rientra neppure nella specifica tipologia considerata dall’art. 38 del DLgs 163/06;

- che, in ogni caso, dall’esame del contratto d’affitto d’azienda sembra dedursi il subentro della “C.M.R. Edile S.p.A.” nei soli beni materiali ed immateriali e nei contratti di appalto in corso ivi specificamente indicati, tra i quali non pare ricompreso l’intervento oggetto di finanziamento;

 Dato atto, inoltre, che, con la propria deliberazione 1817/11, questa Giunta:

- ha approvato l’elenco delle proposte di intervento finanziate di cui alla tabella 4, allegato D alla suddetta con le risorse regionali disponibili ammontanti complessivamente a Euro 60.000.000,00, allocate sul Cap. 32013 “Contributi in conto capitale a favore di imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali” di cui all’U.P.B. 1.4.1.3.12675 del Bilancio di previsione regionale;

- ha riscontrato che il totale delle richieste di contributo relativo alle proposte di intervento ammissibili era pari a Euro 220.293.781,60, così come riportato nella tabella 1 dell’allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili” che ha sostituito integralmente la tabella 3 dell’allegato C alla propria delibera 1817/11, (di seguito tabella 1 – allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili”), e quindi superiore all’ammontare delle disponibilità finanziarie disponibili alla data di approvazione della graduatoria pari a 60.000.000,00 di Euro, che hanno consentito di finanziare di numero limitato di proposte di interventi ammissibili, così come riportato nella tabella 4 – dell’allegato F alla delibera 1817/11;

- ha stabilito, al punto f) del dispositivo, di mantenere valida la graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento di cui alla tabella 1 - allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili” alla sopra richiamata delibera fino alla data del 4 gennaio 2015 per consentire, con lo scorrimento della graduatoria, l’eventuale finanziamento di altri interventi ritenuti ammissibili, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie al capitolo 32013 del bilancio regionale, o per effetto di economie di programma derivanti da revoche, rinunce, decadenze relative ad interventi ammessi al finanziamento;

Considerato:

- che sono state iscritte a bilancio ed allocate al Capitolo n. 32013 ulteriori risorse pari a Euro 7.100.000,00;

- che con la propria deliberazione 1121/12 è stata assunta la decisione di utilizzare, a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma di cui al D.P.C.M. 16/7/2009, le risorse ripartite con il Decreto Ministeriale 19/12/2011 e assegnate a questa Regione per Euro 6.900.926,25 per lo scorrimento della graduatoria degli interventi relativi al Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010;

Rilevato, relativamente agli interventi ammessi al contributo di cui alla tabella 4 dell’allegato D alla propria delibera n. 1817/2011, che alcuni soggetti assegnatari di contributi, elencati nella tabella “A” dell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione, hanno rinunciato al finanziamento ad essi assegnato o sono decaduti dall’assegnazione dei contributi in quanto non hanno avviato i lavori entro i termini previsti per la loro realizzazione oppure non hanno inviato la documentazione prescritta;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla revoca dei contributi relativi agli interventi di cui alla citata tabella “A” dell’allegato 1, ammontanti a Euro 8.771.973,43, ed altresì, per le motivazioni sopra indicate, quelli assegnati alla “C.M.R. Soc. Coop.”, ammontanti a Euro 8.164.452,07, elencati nella tabella “B” dell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;

Dato atto che l’importo di Euro 16.936.425,50 (Euro 8.771.973,43 + Euro 8.164.452,07) allocato al Capitolo 32013 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali” afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12675; e riservato al finanziamento degli interventi di cui alle tabelle “A” e “B” dell’allegato 1 si rende disponibile per il finanziamenti di proposte di interventi relativi al citato programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010;

Considerato che il perdurare della difficile situazione economica generale manifesta i suoi effetti negativi anche nel settore dell’edilizia ed in particolare dell’edilizia residenziale sociale, acuendo le condizioni di disagio abitativo per quelle famiglie, sempre più numerose, che, avendo oggi maggiori difficoltà di accesso al credito, hanno necessità di reperire alloggi a basso costo, sia in locazione, che in proprietà;

Valutata che una risposta, per la soluzione di tale problema, sia quella di cercare di realizzare il più possibile il programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010 di cui alla deliberazione di Giunta 1711/10, non soltanto attraverso il reperimento di ulteriori risorse finanziarie, ma anche attraverso lo scorrimento della graduatoria delle proposte ammissibili, di cui alla sopracitata tabella 1 - allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili”;

Dato atto che l’ammontare complessivo delle risorse disponibili e che saranno impiegate per lo scorrimento di detta graduatoria è pari a Euro 30.937.351,75 di cui:

  • Euro 24.036.425,50 risultano attualmente allocate sul Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 a valere sul capitolo di spesa n. 32013 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali” afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12675;
  • Euro 6.900.926,25 che saranno disponibili ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma di cui al D.P.C.M. 16/7/2009, dando atto altresì che si procederà nelle diverse e successive fasi in cui si snoderà l’agire dell’azione amministrativo-contabile dell’Ente Regione alla puntuale collocazione finanziaria di tali risorse a valere sul pertinente capitoli di spesa del bilancio regionale nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa contabile vigente;

Presto atto:

- che alcuni soggetti proponenti hanno comunicato, nel caso di eventuale scorrimento della graduatoria sopra citata, di non essere più interessati al contributo richiesto e precisamente: Coop. la Betulla per l’intervento proposto in Comune di Calstelnovo né Monti - Via Alessandrini (codice intervento 75375 int. n. 5 - posizione graduatoria n. 76) e società Indacoo per gli interventi localizzati in Comune di Piacenza - Le Cascine AL9 - (codice intervento 76601 int. n. 1 - posizione graduatoria n. 51), in Comune di Piacenza - Le Cascine AL9 - (codice intervento 76601 int. n. 2 - posizione graduatoria n. 55), Piacenza - Le Cascine AL9 - (codice intervento 76601 int. n. 3 - posizione graduatoria n. 57), in Comune di Podenzano - Pru Gariga - (codice intervento 76601 int. n. 13 - posizione graduatoria n. 69), in Comune di Podenzano - Pru Gariga - (codice intervento 76601 int. n. 14 - posizione graduatoria n. 72), in Comune di Rottofreno - P.P.I.P. Antica Fornace - (codice intervento 76601 int. n. 8 posizione graduatoria n. 81);

- che il Consorzio Copalc, successivamente alla approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili al finanziamento, è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Bologna – Sez. Fallimentare - n. 3/13 del 22/01/2013 e che, pertanto, non può ritenersi soggetto idoneo all’ottenimento dei finanziamenti richiesti per la realizzazione degli interventi relativi al citato programma, e di cui alla graduatoria sopra indicata e precisamente: interventi proposti in Comune di Granaglione - Borgo Capanne - (codice intervento 77111 int. n. 1 - posizione graduatoria n. 70) e in Comune di Budrio - Creti Martella - (codice intervento 77111 int. n. 3 - posizione graduatoria n. 71);

- che la C.M.R. Edile S.p.A.”, per le motivazioni sopra esposte, non può ritenersi soggetto idoneo all’ottenimento dei finanziamenti richiesti per la realizzazione degli interventi relativi al citato programma, e di cui alla graduatoria sopra indicata e precisamente: intervento proposto in Comune di Guastalla - Via P. Biocca - (codice intervento 77609 int. n. 6 - posizione graduatoria n. 82);

- che, pertanto, tali interventi, saranno esclusi dallo scorrimento della graduatoria;

Di dare atto, altresì:

- che le risorse ammontanti a Euro 24.036.425,50 disponibili ora sul Capitolo 32013 e Euro 6.900.926,25 che saranno disponili, come sopra indicato, a seguito di iscrizione nel pertinente capitolo del bilancio, consentono, attraverso lo scorrimento della graduatoria di cui alla tabella 1 - allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili”, il finanziamento delle proposte di intervento ammesse, ma non finanziate con la delibera n. 1817/2011, fino a quella collocata nella posizione n. 85 compresa;

- che l’ammontare delle disponibilità finanziarie di cui sopra non è sufficiente per consentire il finanziamento di tutte le proposte di intervento ammissibili relative al Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010 di cui alla tabella 1 - allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili”;

Ritenuto pertanto di ammettere a contributo, attraverso lo scorrimento le proposte di intervento elencate nella tabella “C” dell'allegato 1 parte integrante alla presente deliberazione per un importo di Euro 30.896.632,02;

Dato atto che, conseguentemente, la somma di Euro 40.719,73 allocata al capitolo 32013 del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 2013 si rende disponibile per nuove localizzazioni;

Ritenuto, inoltre, opportuno:

a) mantenere valida la graduatoria di cui alla tabella 1 - Allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili”, fino al 4 gennaio 2015, salvo ulteriore proroga, per consentire, previo scorrimento della graduatoria stessa, l’eventuale finanziamento di interventi ammissibili nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie al capitolo 32013 del bilancio regionale, o per effetto di revoche, rinunce, economie derivanti dall’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con il presente provvedimento;

b) stabilire che, per la gestione degli interventi ammissibili relativi al Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010, si applicano le procedure di cui alle precitate deliberazioni n. 252/2011 e n. 37/2011;

c) stabilire, altresì,che a seguito della approvazione del presente atto deve essere comunicato ai soggetti proponenti gli interventi di cui alla tabella “C” dell’allegato 1 alla presente deliberazione l’ammissione al finanziamento;

d) di ribadire, secondo quanto previsto al punto 15 dell’allegato A alla citata delibera n. 1711/2010, che il soggetto proponente gli interventi ammessi a contributo di cui alla tabella “C” dell’allegato 1 alla presente deliberazione deve, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, iniziare i lavori e inviare agli uffici regionali competenti il relativo attestato di inizio lavori e la documentazione prevista nell’allegato A alla precitata delibera n. 252/2011, pena la decadenza immediata e automatica dal finanziamento stesso;

e) procedere, successivamente, per tutti i soggetti proponenti gli interventi ammessi a contributo di cui alla tabella “C” dell’allegato 1, ai controlli relativi ai dati dichiarati, attraverso le opportune visure camerali o con richiesta diretta della documentazione, al fine di verificare al fine di verificare la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda;

f) di provvedere, a seguito delle suddette verifiche di cui al precedente punto e), all'esclusione dalla graduatoria, con revoca dall’assegnazione del finanziamento, dei soggetti proponenti i cui dati dichiarati non risultassero conformi alla documentazione successivamente acquisita;

g) confermare, secondo quanto previsto al punto 12.2 dell’allegato A alla citata delibera n. 1711/2010, che il mancato rispetto anche di uno solo degli impegni assunti dal soggetto proponente per gli interventi ammessi a contributo comporta la revoca dall’assegnazione del finanziamento;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante:"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, e n. 1173 del 27 luglio 2009 e n. 1222 del 4 agosto 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

 A voti unanimi e palesi

delibera: 

a) di considerare parte integrante di questo atto quanto riportato in premessa;

b) di assegnare, per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, il finanziamento pubblico di Euro 1.559.396,83 alla “C.M.C.F. Soc. Coop.”, succeduta, per cessione di ramo d’azienda, nella realizzazione dell’intervento di recupero in Comune di Modigliana - localizzazione Via Spazzoli 33-35 - Via Togliatti 2-4-6 - di n. 11 alloggi da assegnare in locazione o godimento permanente (codice intervento 77712 int. n. 1) originariamente proposto dalla “C.M.C.A. Soc. Coop.” ed ammesso a contributo con deliberazione 1817/11;

c) di confermare, altresì, per le motivazioni ed alle condizioni esposte in premessa, l’assegnazione dei finanziamenti pubblici alla “INDACOO Soc. Coop. per azioni”, fatti salvi gli interventi che la stessa società ha dichiarato di non essere più disponibile a realizzare, di cui alla tabella “A” dell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione, che vengono revocati;

d) di revocare, per i motivi esposti in premessa e meglio specificati nel parere della Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi, i finanziamenti assegnati con deliberazione 1817/11 alla “C.M.R. Soc. Coop.” ammontanti a 8.164.452,07 elencati nella tabella “B” dell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;

e) di prendere atto, relativamente agli interventi ammessi al contributo di cui alla tabella 4 dell’allegato D alla propria delibera 1817/11, che alcuni soggetti beneficiari di contributi, elencati nella tabella “A” dell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione, hanno comunicato con lettere conservate agli atti d’ufficio di rinunciare al contributo ad essi assegnato o sono decaduti dall’assegnazione dei contributi in quanto non hanno avviato i lavori entro i termini previsti per la loro realizzazione oppure non hanno inviato la documentazione prescritta;

f) di revocare, per i motivi espressi in premessa, il finanziamento di complessivi Euro 8.771.973,43 assegnato ai beneficiari di cui alla sopracitata tabella “A” dell’allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;

g) di dare atto che l’importo di Euro 16.936.425,50 (Euro 8.771.973,43 + Euro 8.164.452,07) allocato al Capitolo 32013 si rende disponibile per il finanziamenti di proposte di interventi relativi al citato Programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010;

h) di stabilire, per le motivazioni indicare in premessa, di procedere allo scorrimento della citata graduatoria di cui alla tabella 1 - allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili al finanziamento”;

i) di dare atto che l’ammontare complessivo delle risorse disponibili e che saranno impiegate per lo scorrimento di detta graduatoria è pari a Euro 30.937.351,75 di cui:

  • Euro 24.036.425,50 risultano attualmente allocate sul Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 a valere sul Capitolo di spesa n. 32013 “Contributi in conto capitale a favore di operatori privati per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata-agevolata, edilizia in locazione a termine e permanente, per l'acquisto, il recupero e la costruzione dell'abitazione principale (artt. 13 e 14, comma 2, 8, L.R. 8 agosto 2001, n. 24). Mezzi statali” afferente l’U.P.B. 1.4.1.3.12675;
  • Euro 6.900.926,25 che saranno disponibili ad avvenuta iscrizione nel bilancio regionale a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma di cui al D.P.C.M. 16/7/2009, dando atto altresì che si procederà nelle diverse e successive fasi in cui si snoderà l’agire dell’azione amministrativo-contabile dell’Ente Regione alla puntuale collocazione finanziaria di tali risorse a valere sul pertinente capitoli di spesa del bilancio regionale nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa contabile vigente;

j) di dare atto che alcune proposte di intervento sono state escluse dallo scorrimento della graduatoria di cui alla tabella 1 – allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili al finanziamento”, per le motivazioni esposte in premessa;

k) di ammettere a contributo, attraverso lo scorrimento le proposte di intervento elencate nella tabella “C“ dell'allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione per un importo di Euro 30.896.632,02;

l) di mantenere valida la graduatoria di cui alla tabella 1 - Allegato A “Graduatoria rimodulata degli interventi ammissibili al finanziamento”, fino al 4 gennaio del 2015, salvo ulteriore proroga, per consentire, previo scorrimento della graduatoria stessa, l’eventuale finanziamento di interventi ammissibili nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie al capitolo n. 32013 del bilancio regionale, o per effetto di revoche, rinunce, economie derivanti dall’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con il presente provvedimento;

m) di stabilire che per la gestione degli interventi ammissibili relativi al programma di Edilizia Residenziale Sociale 2010 si applicano le procedure di cui alle precitate deliberazioni n. 252/2011 e n. 37/2011;

n) di stabilire, che a seguito della approvazione del presente atto deve essere comunicato ai soggetti proponenti gli interventi di cui alla tabella “C” dell’allegato 1 alla presente deliberazione l’ammissione al finanziamento;

o) di ribadire, in accordo con quanto previsto al punto 15 dell’allegato A alla citata delibera n. 1711/2010, che il soggetto proponente gli interventi ammessi a contributo di cui alla tabella C dell’allegato 1 alla presente deliberazione deve, entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, iniziare i lavori e inviare agli uffici regionali competenti il relativo attestato di inizio lavori e la documentazione prevista nell’allegato A alla precitata delibera 252/11, pena la decadenza immediata e automatica dal finanziamento stesso;

p) di procedere successivamente, per tutti i soggetti proponenti gli interventi ammessi a contributo di cui alla tabella “C” dell’allegato 1, ai controlli relativi ai dati dichiarati, attraverso le opportune visure camerali o con richiesta diretta della documentazione, al fine di verificare la loro corrispondenza a quanto dichiarato nella domanda;

q) di provvedere, a seguito delle suddette verifiche di cui al precedente punto p), all'esclusione dalla graduatoria, con revoca dall’assegnazione del finanziamento, dei soggetti proponenti i cui dati dichiarati non risultassero conformi alla documentazione successivamente acquisita;

r) di confermare, in accordo con quanto previsto al punto 12.2 dell’allegato A alla citata delibera 1711/10, che il mancato rispetto anche di uno solo degli impegni assunti dal soggetto proponente per gli interventi ammessi a contributo comporta la revoca dall’assegnazione del finanziamento;

s) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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