n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 in provincia di Piacenza e dal 26 al 30 aprile 2009 in provincia di Parma. Assegnazione ai comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura dei contributi ai soggetti privati danneggiati. (O.P.C.M. n. 3835/2009 e O.P.C.M. n. 3904/2010)

IL PRESIDENTE

in qualità di Commissario delegato

Visti:

- la Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto Legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- nel mese di aprile 2009 il territorio della regione Piemonte e delle provincie di Piacenza, Parma e Pavia sono stati colpiti da fenomeni temporaleschi diffusi e di eccezionale gravità che hanno causato l’esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonché gravi danni alle attività produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

- nei giorni 26 e 27 aprile 2009 i territori delle provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono stati interessati da una violenta mareggiata che ha causato un’importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte del mare ed abbassamento della spiaggia;

Visti i seguenti decreti del Presidente del consiglio dei Ministri:

- 15 maggio 2009, pubblicato in G.U. n. 118 del 23 maggio 2009, con cui per gli eventi in parola è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 Aprile 2010;

- 26 Giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 162 del 15 Luglio 2009, con il quale lo stato di emergenza di cui al DPCM del 15/5/2009 è stato esteso alle provincie di Lodi e Parma per le avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;

- 30 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 114 del 18 maggio 2010, con cui lo stato di emergenza per tutti gli eventi in parola è stato prorogato sino al 30 aprile 2011;

- 5 maggio 2011 pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011, con cui si è dato luogo all’ulteriore proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile 2012;

Viste altresì:

- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009, pubblicata nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010, con cui i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi in parola sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza di cui trattasi per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con il compito, tra gli altri, di provvedere, previa individuazione delle provincie e dei comuni colpiti da tali eventi, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi a tal fine necessari;

- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010 pubblicata in G.U. n. 82 del 9 aprile 2010 con cui, ai fini del superamento dell’emergenza di cui al DPCM del 15 Maggio 2009, è stata assegnata al Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 242, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191, la somma di Euro 5.000.000,00 per il cui impiego è stata aperta ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’OPCM n. 3835/2009, apposita contabilità speciale n. 5419, intestata allo scrivente in qualità di Commissario delegato;

Preso atto che la citata ordinanza n. 3835/2009, in particolare agli artt. 4 e 5, autorizza i Commissari delegati ad erogare alle attività produttive e ad altri soggetti privati contributi per i danni subiti in conseguenza degli eventi in parola;

Richiamato il proprio decreto n. 137 del 10 giugno 2010, pubblicato nel BURER n. 81 del 18 Giugno 2010, con cui è stato approvato il “Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio delle provincie di Piacenza e Parma e la costa regionale colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di Aprile 2009 (DPCM 15 maggio 2009 - OPCM 3835/2009 e OPCM 3863/2010)”, nel quale si dà atto che i comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi sono stati suddivisi, nell’ambito del capitolo 3 del Piano, in comuni con situazioni puntuali di danno ad opere ed infrastrutture pubbliche, nonché comuni, ricadenti nelle sole province di Parma e Piacenza, gravemente danneggiati e comuni danneggiati, nel cui territorio i danni hanno interessato anche i soggetti privati e le attività produttive;

Dato atto che il Piano:

- al capitolo 10 riporta la direttiva commissariale disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiati dagli eventi in parola;

- al capitolo 12 quantifica in Euro. 500.000,00, a valere sulla somma assegnata di Euro 5.000.000,00, la somma destinata alla copertura dei contributi di cui sopra;

Dato atto, inoltre, che la direttiva commissariale alla lett. A.7 prevede:

- che l’assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti quattro classi di priorità:

a) unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario distrutta o totalmente inagibile;

b) unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo; unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo; beni mobili strumentali all’esercizio di una attività produttiva;

c) sospensione dell’attività produttiva;

d) beni mobili registrati strumentali all’esercizio di una attività produttiva;

- che l’ammissibilità a contributo di tutte o di una sola parte di tali classi - dipendente dal rapporto tra l’importo complessivo dei danni ammissibili e le risorse finanziarie disponibili - è rinviata ad un apposito decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato, previo esame del Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 106 del 13 maggio 2010,;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2010, ed in particolare, l’art. 9 il quale, a modifica dell’art. 5 dell’ ordinanza n. 3835/2009, prevede nuovi criteri di assegnazione dei contributi ai privati per l’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile;

Richiamato il proprio decreto n. 8 del 24 gennaio 2011 pubblicato sul BURER n. 21 del 7 febbraio 2011, con cui in attuazione dell’art. 9 dell’OPCM n. 3904/2010, su proposta del Comitato istituzionale riunitosi il 15 dicembre 2010 in seduta ristretta alle provincie di Piacenza e Parma - nel cui territorio ricadono i comuni in cui sono stati danneggiati anche le attività produttive ed altri soggetti privati - si è stabilito:

- di procedere, sulla base dei nuovi parametri fissati nell’ordinanza 3904/2010, in via prioritaria ed eventualmente, in base anche al numero di domande, in via esclusiva al finanziamento della sola classe di priorità a) di cui alla lett. A.7 della direttiva commissariale, riguardante le abitazioni principali dei proprietari distrutte o totalmente inagibili e di equiparare a tali abitazioni quelle distrutte o totalmente inagibili costituenti abitazione principale del terzo, ferma restando la concessione del contributo - qualora il proprietario non lo richieda o non ne abbia titolo per la sua abitazione principale - limitatamente ad una sola unità immobiliare distrutta o totalmente inagibile del proprietario costituente abitazione principale del terzo;

- di finanziare le altre classi di priorità b), c) e d) di cui alla direttiva commissariale nel solo caso in cui residuassero a tal fine risorse finanziarie in misura proporzionale ai limiti percentuali ed entro i massimali ivi indicati;

- la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo relative all’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile ai sensi delle nuove disposizioni;

Evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva commissariale, i Comuni interessati provvedono all’istruttoria delle domande di contributo presentate ed a trasmettere i relativi elenchi riepilogativi preliminari all’Agenzia regionale di protezione civile;

Preso atto che solo i seguenti Comuni hanno provveduto a trasmettere gli elenchi riepilogativi preliminari delle domande di contributo presentate, acquisiti agli atti dell’Agenzia regionale di protezione civile:

- Provincia di Parma: Bore;

- Provincia di Piacenza: Borgonuovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Castell’Arquato, Cortemaggiore, Grossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d’Arda, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dall’Olio, Travo, Vernasca, Ziano Piacentino;

Preso atto, altresì:

- che dai predetti elenchi preliminari risultano presentate, tra le altre, n. 5 domande di contributo per abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili ascrivibili alla classe di priorità a), di cui 1 al Comune di Castell’Arquato(PC) 1 al Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC), 2 al Comune di Pianello Val Tidone (PC)e 1 al Comune di Piozzano (PC);

- che l’ammontare complessivo del fabbisogno finanziario relativo alle domande di contributo ascrivibili alla classe di priorità a) supera da solo l’ammontare complessivo della disponibilità finanziaria di Euro 500.000,00;

- che, all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo espletata dai Comuni sopraindicati e della successiva verifica amministrativa effettuata dall’Agenzia regionale di protezione civile, risulta, infatti, che le 5 domande in classe di priorità a) sono ammissibili a contributo per un importo complessivo di Euro 827.909,65;

Ritenuto, in linea con la proposta del Comitato istituzionale, di finanziare la sola classe di priorità a), riducendo al 70,4% la percentuale massima del 75% prevista dalla direttiva commissariale, come modificata dal decreto commissariale n. 8/2010, dando atto che, pertanto, i contributi a tal fine assegnabili, determinati secondo le modalità ivi previste, ammontano a complessivi Euro 499.888,67;

Preso atto inoltre che:

- con Sentenza n. 2089/2011 reg.prov.coll depositata in segreteria l’ 8 marzo 2011, immediatamente esecutiva, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dall’associazione Italia nostra onlus, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ordinanza) n. 3835/2009;

- avverso tale sentenza la Regione Emilia-Romagna, così come le Regioni Lombardia e Piemonte, ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato chiedendone la riforma integrale ed al contempo proponendo istanza cautelare di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza medesima;

- con ordinanza n. 2896/2011 reg.prov.cau depositata in segreteria il 6 luglio 2011 il Consiglio di Stato, in accoglimento della formulata istanza cautelare, ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata ritenendo «impregiudicata ogni decisione nella competente sede definitiva dei profili pregiudiziali e di merito sollevati dalle parti, il danno grave ed irreparabile connesso all’esecuzione della sentenza sussistente esclusivamente con riferimento alle opere, agli interventi, ai finanziamenti ed ai contributi anche a soggetti privati che siano già stati disposti o siano in atto, con conseguente limitazione degli effetti della sospensione soltanto a tali aspetti»;

Considerato:

- che in riferimento alle domande di contributo in classe di priorità a) l’Agenzia regionale di Protezione civile, con note prot. PC n. 5699, n. 5708, n. 5703, n. 5700 del 28/6/2011 ha provveduto a comunicare rispettivamente ai Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Pianello Val Tidone e Piozzano l’ammontare dei danni ammessi a contributo determinati nel rispetto dei criteri, principi e presupposti di cui alla direttiva commissariale, come modificata dal decreto commissariale n. 8/2011, nonché gli importi assegnabili agli aventi titolo ed a richiedere contestualmente l’invio degli atti formali comunali di approvazione degli importi medesimi;

- che il procedimento di accertamento dell’ammissibilità delle domande di contributo in classe di priorità a), essendosi concluso in data 28/6/2011, con l’avvenuta comunicazione ai Comuni interessati degli importi finanziabili, rientra nell’ambito applicativo dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Staton. 2896 del 6 luglio 2011;

- che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Pianello Val Tidone e Piozzano con le rispettive note di prot. n. 8205 del 15/12/2011, n. 10602 del 30/11/2011, n. 7434 del 22/12/2011 e n. 1050 del 3/12/2011, hanno trasmesso all’Agenzia regionale di protezione civile gli atti formali di approvazione degli importi ammessi a contributo e dei contributi assegnabili;

Ritenuto di potere procedere, pertanto, a copertura dei contributi in parola, al riparto e all’assegnazione ai Comuni sopraindicati della suddetta somma di Euro 499.888,67 nella misura specificata nel dispositivo del presente atto;

Evidenziato che l’assegnazione delle somme di cui al presente atto viene disposta fatti salvi ed impregiudicati gli effetti derivanti, conseguenti e dipendenti dalla decisione di merito del Consiglio di Stato nel procedimento di appello avverso sentenza del TAR Lazio n. 2089/2011 reg.prov.coll. dell’ 8 marzo 2011, compreso l’eventuale obbligo di restituzione dei contributi che nel frattempo venissero posti in pagamento nei limiti delle risorse assegnate con il presente atto;

Evidenziato che il presente decreto va trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. 20/94, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. 225/10 nel testo integrato dalla relativa Legge di conversione 10/11;

Dato atto del parere allegato

decreta:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di assegnare ai seguenti Comuni dell’Emilia-Romagna, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle provincie di Piacenza e Parma nel mese di Aprile 2009, un finanziamento complessivo di Euro 499.888,67 come di seguito ripartito, a copertura dei contributi per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili ai sensi della direttiva approvata con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato n. 137/2010, così come modificata con successivo decreto commissariale n. 8/2011, di seguito direttiva commissariale, in attuazione dei provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835/2009 e n. 3904/2010, e più precisamente:

Comuni in provincia di Piacenza

Castell’Arquato Euro 71.331,72

Lugagnano Val d’Arda Euro 99.634,43

Pianello Val Tidone Euro 245.850,52

Piozzano Euro 83.072,00

2. Di evidenziare che l’assegnazione delle somme di cui al presente atto viene disposta fatti salvi ed impregiudicati gli effetti derivanti, conseguenti e dipendenti dalla decisione di merito del Consiglio di Stato nel procedimento di appello avverso sentenza del TAR Lazio n. 2089 reg.prov.coll. dell’ 8 marzo 2011, compreso l’eventuale obbligo di restituzione dei contributi che nel frattempo venissero posti in pagamento nei limiti delle risorse assegnate con il presente atto;

3. Di stabilire - in considerazione della pendenza del procedimento davanti al Consiglio di Stato - in 36 mesi, in luogo dei 24 mesi previsti dalla direttiva commissariale, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente atto, il termine entro cui gli aventi titolo dovranno, a pena di decadenza dal contributo, presentare al Comune interessato copia conforme all’ originale della documentazione prescritta, compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi a contributo;

4. Di evidenziare che in applicazione di quanto previsto dalla direttiva commissariale, qualora il costo effettivo per la costruzione, ricostruzione od acquisto di una nuova abitazione principale e per la demolizione – comprovata da documentazione di spesa valida ai fini fiscali – sia inferiore all’importo ammesso a contributo, la percentuale del 70.4% sarà applicata al costo effettivamente sostenuto, fermi i massimali previsti alla lett. B.1 della direttiva commissariale;

5. Di dare atto che alla liquidazione delle somme, nei limiti degli importi assegnati con il presente atto, provvederà l’Agenzia regionale di protezione civile con propri atti formali, dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di copia conforme all’originale degli atti di liquidazione dei contributi a favore degli aventi titolo che avranno presentato la documentazione di cui al precedente punto 3;

6. Di dare atto che il presente decreto va trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. 20/94, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. 225/10 nel testo integrato dalla relativa Legge di conversione 10/11;

7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente

Vasco Errani

Trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di cui alla lett.c - bis art.3, comma 1, della Legge 20/1994 con nota prot. n. PG/2012/0011530 del 17/1/2012. Registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 20/1/2012, registro n. 1 foglio n. 1, come da comunicazione acquisita agli atti con prot. n. PG/2012/0016703 del 20/1/2012.

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