n.190 del 21.12.2011 periodico (Parte Seconda)

Definizione modalità di accesso ai contributi per l'avvio di nuovi centri per le famiglie (artt. 11 e 12 L.R. 27/89. Attuazione delibera A.L. n. 26/2010 e delibera G.R. n. 2288/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Legge 8 novembre 2000 n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’articolo 20 recante “Fondo nazionale per le politiche sociali”;

- la Legge regionale 2 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

- la Legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 “Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione e agli impegni di cura verso i figli”;

- la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” e in particolare l’art. 15;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio regionale n. 396/2002 avente per oggetto “Linee di indirizzo, obiettivi e criteri per i contributi regionali per l’avvio e la qualificazione dei Centri per le famiglie anno 2002 - artt. 11 e 12 della L.R. 27/89”;

Dato atto:

- che con deliberazione dell’Assemblea legislativa n.26/2010, avente ad oggetto: “Programma annuale 2010: obiettivi e criteri generali di ripartizione delle risorse ai sensi dell’articolo 47, comma 3, della L.R. 2/03 in attuazione del piano sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 25 ottobre 2010, n. 1609)” che al punto 3.2.3 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie” del Programma allegato, parte integrante e sostanziale della stessa, sono stati definiti gli obiettivi, i destinatari e i criteri di riparto, stabilendo altresì che la Giunta regionale provvederà con propri atti formali all’individuazione delle modalità di accesso ai contributi;

- che con la succitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n.26/2010 si dispone che la Giunta regionale provveda, con propri atti formali, alla individuazione delle modalità di accesso ai contributi e ad individuare i requisiti strutturali ed organizzativi dei Centri come da linee di indirizzo stabilite con deliberazione del Consiglio regionale n. 396/2002;

- che con propria deliberazione 2288/10 “Programma annuale 2010: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell’art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 26 del 23 novembre 2010” che al punto 2.3.2.3 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei centri per le famiglie” del programma allegato, parte integrante e sostanziale della stessa, assegna e definisce le risorse complessivamente programmate pari ad Euro 700.000,00, di cui Euro 300.000,00 afferenti al Capitolo 57233 e Euro 400.000,00 afferenti al Capitolo 57237, destinando, tra l’altro, la somma di Euro 44.000,00 per il sostegno alle azioni di cui al punto b) “Azioni di monitoraggio, valorizzazione e riconoscimento del funzionamento e della operatività dell’attività di nuovi Centri per le famiglie, in funzione di una copertura distrettuale o interdistrettuale del territorio regionale, anche ai fini del consolidamento della rete regionale”;

Considerato opportuno procedere all’individuazione dei criteri e delle modalità di accesso al contributo di cui sopra;

Richiamate:

- L.R. 23 dicembre 2010, n. 15 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013”;

- L.R. 23 dicembre 2010, n. 14 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’anno finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011-2013;

- L.R. 26 luglio 2011, n. 10 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione”;

- L.R. 26 luglio 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

- L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna”;

Viste:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche”;

- le determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7/7/2011 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47 secondo comma della L.R. 40/01 e che pertanto l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1173 del 27 luglio 2009, n. 1377 del 20/9/2010, n. 1222/2011, n. 1511/2011;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modificazione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore Promozione politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare in attuazione del punto 3.2.3 “Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie” del Programma di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 26/2010 e della propria deliberazione n. 2288/2010, i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all’allegato A) “Obiettivi, criteri e modalità di accesso ai contributi regionali per l’avvio di nuovi Centri per le famiglie”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare l’allegato B) “Scheda dati nuovi Centri per le famiglie” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di destinare ai Comuni singoli o associati ai sensi dell’art. 16 della L.R. 2/03, con popolazione pari o superiore ai 30.000 abitanti per il riconoscimento di nuovi centri per le famiglie, per un massimo di due, attivi sul territorio regionale nell’anno 2010 un importo complessivo di Euro 44.000,00, pari ad Euro 22.000,00 per ognuno dei nuovi Centri per le famiglie riconosciuti, quota parte degli Euro 700.000,00 previsti per l’intervento indicato nella sopracitata deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 26/2010 punto 3.2.3 e della propria deliberazione n. 2288/2010, punto 2.3.2.3 lett. b), fermo restando che il contributo non potrà eccedere i limiti indicati, fino ad esaurimento dei fondi a disposizione;

4) di provvedere, con proprio successivo atto, previa istruttoria condotta dal competente Servizio della Direzione generale Sanità e Politiche sociali, al riconoscimento dell’avvio di due nuovi Centri per le famiglie, all’esatta quantificazione, assegnazione e concessione dei contributi, alla contestuale assunzione dei relativi impegni di spesa, ove ricorrano le condizioni previste dalla L.R. 40/01, in relazione al maturare delle obbligazioni giuridiche a valere sul Bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario in cui le stesse matureranno, per un importo complessivo di Euro 44.000,00, a carico del capitolo 57237 “Assegnazioni agli Enti locali per l’istituzione e il finanziamento delle attività dei centri per le famiglie (L. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, commi 1250 e 1251 della Legge 7 dicembre 2006 n. 296; artt.11 e 12, L.R. 14 agosto 1989, n. 27, articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n. 14) - Mezzi statali”, afferente all’U.P.B. 1.5.2.2.20111, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

5) di dare atto che alla liquidazione in una unica soluzione, nonché alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento dei contributi concessi a favore dei beneficiari individuati, così come previsto al precedente punto 4) provvederà con propri atti formali ai sensi della L.R. 40/01, nonché della propria deliberazione 2416/08, il dirigente competente per materia sulla base degli obiettivi, criteri e modalità di accesso indicate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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