n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della provincia di Forlì-Cesena ed eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma. disposizioni applicative ed integrative della direttiva di cui al decreto commissariale n. 20/2011 relativa ai contributi ai soggetti privati ed alle attività produttive danneggiati (O.P.C.M. n. 3911/2010)

IL PRESIDENTE

in qualità di Commissario delegato

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della regione Emilia-Romagna è stato investito da eccezionali eventi atmosferici e da violente mareggiate che hanno provocato movimenti franosi, numerosi dissesti, allagamenti, con danni a beni pubblici e privati, l’interruzione della viabilità stradale e ferroviaria, l’interruzione della fornitura dell’energia elettrica ed una grande quantità di caduta di alberi, nonché la totale asportazione delle dune di protezione degli insediamenti balneari e delle infrastrutture;

- nei giorni 15 e 16 giugno 2010 il territorio della provincia di Parma è stato interessato da eccezionali nubifragi che hanno causato numerosi allagamenti coinvolgendo centri abitati, sedi stradali comunali e provinciali, insediamenti produttivi;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 169 del 22 luglio 2010, è stato dichiarato fino al 31 luglio 2011 lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici ed alle violente mareggiate verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio della regione Emilia-Romagna ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno nel territorio della provincia di Parma;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011, pubblicato nella G.U. n. 187 del 12 agosto 2011, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 luglio 2012;

Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3911 del 10 dicembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010, con la quale:

- il Presidente delle Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza di cui trattasi, con il compito di provvedere in particolare, previa individuazione dei comuni danneggiati da tali eventi, alla predisposizione, anche per stralci, di un apposito piano degli interventi necessari (art. 1);

- si autorizza la concessione di contributi per i danni subiti da privati ed attività produttive e per l’autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione, secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati dal Commissario delegato con propri provvedimenti (art. 1);

- si prevede l’assegnazione al Commissario delegato della somma di Euro 1.500.000,00, integrabili con talune specifiche economie realizzatesi nell’ambito della gestione di altre emergenze verificatesi nel territorio regionale, al fine di consentire l’avvio delle attività e l’attuazione degli interventi urgenti prioritari (art. 5);

- per l’utilizzo di tali risorse è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale in favore del Commissario delegato (art. 5);

Dato atto che per l’impiego delle risorse di cui all’ordinanza 3911/10 è stata aperta a favore dello scrivente, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 5469;

Richiamato il proprio decreto n. 120 del 14 giugno 2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 94 del 24 giugno 2011 con il quale è stato approvato, su proposta del Comitato istituzionale costituito con proprio decreto n. 20 del 2 febbraio 2011, il “Piano degli interventi urgenti riguardanti gli eccezionali eventi atmosferici che hanno particolarmente colpito nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 il territorio della provincia di Forlì-Cesena e gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio della provincia di Parma - O.P.C.M. n. 3911/2010”;

Dato atto:

- che il Piano degli interventi sopra citato riporta al capitolo 10, par. 10.1, la “Direttiva per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività produttive per i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 9 al 18 marzo 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Forlì-Cesena ed agli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 15 e 16 giugno 2010 nel territorio dei comuni in provincia di Parma elencati nel capitolo 3 del Piano”, di seguito denominata direttiva commissariale;

- che le somme accantonate nell’ambito del Piano degli interventi ai fini della concessione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati e per i danni occorsi alle unità immobiliari ad uso abitativo principale e ad uso produttivo ammontano ad Euro 320.000,00, di cui Euro 160.000,00 recate dall’ordinanza 3911/10 e Euro 160.000,00 provenienti dalle economie di cui si è detto sopra, trasferite sulla contabilità speciale n. 5469;

Evidenziato che la direttiva commissariale prevede, in particolare:

- che l’assegnazione dei contributi è disposta secondo le seguenti classi di priorità:

a) unità immobiliare destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo distrutta o totalmente inagibile;

b) unità immobiliare danneggiata destinata ad abitazione principale del proprietario o del terzo; unità immobiliare danneggiata ad uso produttivo;

- che la finanziabilità di una o di entrambe le classi di priorità e, nel caso della classe b), di una o di entrambe le tipologie ivi previste dipenderà dal rapporto tra l’importo dei danni dichiarati nelle domande di contributo e le risorse finanziarie complessivamente disponibili;

- che la finanziabilità in parola sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione – Commissario delegato, previa verifica del suddetto rapporto e su proposta del Comitato istituzionale costituito con decreto commissariale n. 20/2011;

Evidenziato altresì:

- che, per quanto riguarda i contributi per l’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile (classe di priorità a), la direttiva commissariale prevede che i Comuni interessati trasmettano all’Agenzia regionale di protezione civile gli elenchi riepilogativi (compilati su moduli ER/P) delle relative domande, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti ivi prescritti;

- che per quanto riguarda le domande di contributo per l’abitazione principale danneggiata e per l’unità immobiliare ad uso produttivo danneggiata (classe di priorità b), la direttiva commissariale prevede la trasmissione all’Agenzia regionale di protezione civile dei soli elenchi riepilogativi, rinviando l’istruttoria ovvero la verifica, a cura dei Comuni interessati, della sussistenza dei requisiti prescritti al previo accertamento della loro finanziabilità;

Preso atto, avuto riguardo ai danni occorsi agli immobili ad uso abitativo principale e produttivo:

- che i Comuni, tra quelli colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi ed individuati nel capitolo 3 del Piano degli interventi, cui risultano presentate nel termine prescritto domande di contributo, sono: Cesena e Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena; Busseto, Fidenza, Fontevivo e Soragna in provincia di Parma;

- che, in particolare, dalla documentazione di cui alla lett. E della direttiva commissariale, trasmessa dai Comuni sopra specificati all’Agenzia regionale di protezione civile, risultano presentate un numero complessivo di 15 domande di contributo di cui 3 per abitazioni principali per cui è stata dichiarata la totale inagibilità con provvedimento della competente autorità, 9 per abitazioni principali danneggiate e 3 per unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate;

- che dalla suddetta documentazione i danni dichiarati per le abitazioni principali danneggiate e per le unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate risultano rispettivamente inferiori ai massimali di Euro 30.000,00 (lett. B.2 direttiva commissariale) ed Euro 60.000,00 (lett. C.1 direttiva commissariale);

Preso atto, altresì, che nella seduta del 28 febbraio 2012 il Comitato istituzionale, valutato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei danni risultanti dagli elenchi riepilogativi delle domande di contributo presentate e l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili, ha proposto:

- per le abitazioni principali distrutte o dichiarate dalla competente autorità totalmente inagibili (classe di priorità a), il finanziamento dei contributi per la demolizione dell’unità abitativa (unitamente ad eventuali pertinenze ad essa strutturalmente connesse) e relativa ricostruzione in sito ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e dalla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica, oppure per la costruzione o acquisto di altra unità abitativa in altro sito, tenuto conto dei criteri e massimali di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale;

- per le abitazioni principali dichiarate dalla competente autorità totalmente inagibili, per le quali gli interventi di riparazione dei gravi danni e/o di consolidamento strutturale sono funzionali e sufficienti a rimuovere l’inagibilità - e che per tale ragione si posizionano in una classe intermedia tra la a) e la b) -, il finanziamento dei contributi tenuto conto dei criteri di cui alla lettera B.2 della direttiva commissariale ed entro un massimale che, considerata l’entità dei danni subiti, viene elevato da € 30.000,00 ad € 80.000,00;

- per le abitazioni principali danneggiate e le unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate (classe di priorità b), il finanziamento dei contributi tenuto conto dei criteri e dei massimali previsti rispettivamente alle lettere B.2 e C.1 della direttiva commissariale;

- che, per finanziare tutte le classi di priorità previste dalla direttiva commissariale, le percentuali ivi indicate nelle lettere B.1, B.2 e C.1, potranno subire una riduzione e che, in tal caso, tale riduzione verrà determinata in misura proporzionale;

Ritenuta la proposta del Comitato istituzionale meritevole di approvazione;

Dato atto che la percentuale applicabile, nella misura eventualmente ridotta, verrà stabilita, all’esito dell’istruttoria definitiva delle domande, nel successivo decreto commissariale di assegnazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura dei contributi in parola;

Dato atto che i Comuni interessati potranno, pertanto, procedere al completamento dell’attività istruttoria prevista dalla lettera E. della direttiva commissariale;

Evidenziato che il presente decreto va trasmesso alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. n. 20/1994, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. n. 225/2010 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione n. 10/2011;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prevedere, in applicazione e ad integrazione di quanto stabilito nella direttiva di cui al capitolo 10, par. 10.1, del Piano approvato con proprio decreto 120/11, di seguito direttiva commissariale, e su proposta del Comitato istituzionale di cui al proprio decreto 20/11:

  • per le abitazioni distrutte o dichiarate dalla competente autorità totalmente inagibili (classe di priorità a), il finanziamento dei contributi per la demolizione dell’unità abitativa (unitamente ad eventuali pertinenze ad essa strutturalmente connesse) e relativa ricostruzione in sito ove consentito dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e dalla sussistenza di fatto di condizioni di sicurezza idrogeologica, oppure per la costruzione o acquisto di altra unità abitativa in altro sito, tenuto conto dei criteri e massimali di cui alla lettera B.1 della direttiva commissariale;
  • per le abitazioni principali dichiarate dalla competente autorità totalmente inagibili, per le quali gli interventi di riparazione dei gravi danni e/o consolidamento strutturale sono funzionali e sufficienti a rimuovere l’inagibilità, il finanziamento dei contributi tenuto conto dei criteri di cui alla lettera B.2 della direttiva commissariale ed entro un massimale di Euro 80.000,00;
  • per le abitazioni principali danneggiate e le unità immobiliari ad uso produttivo danneggiate (classe di priorità b), il finanziamento dei contributi tenuto conto dei criteri e dei massimali previsti rispettivamente alle lettere B.2 e C.1 della direttiva commissariale;

2. di dare atto:

- che le percentuali previste rispettivamente alle lettere B.1, B.2 e C.1 della direttiva commissariale, per la determinazione dei contributi in parola, potranno subire una riduzione che in ogni caso verrà determinata in misura proporzionale;

- che la percentuale applicabile, nella misura eventualmente ridotta, verrà stabilita, all’esito dell’istruttoria definitiva delle domande, nel successivo decreto commissariale di assegnazione ai Comuni interessati delle risorse finanziarie a copertura dei contributi in parola;

3. di dare atto che i Comuni interessati potranno procedere al completamento dell’attività istruttoria di tutte le domande di contributo come previsto alla lettera E. della direttiva commissariale;

4. di trasmettere il presente decreto alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ai fini del controllo preventivo di legittimità previsto dall’art. 3, comma 1, lett. c-bis, della L. 20/94, aggiunta dal comma 2-sexies dell’art. 2 del D.L. 225/10 nel testo integrato dalla relativa Llegge di conversione 10/11;

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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