n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica dell’impianto recupero rifiuti non pericolosi in Via Palazzina n. 3, Località San Varano comune di Forli’ (FC) proposto da Garavini Luigi (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Variazione dei volumi di rifiuti non pericolosi ammessi al recupero ai sensi degli artt. 208, 210 e 216 del D.Lgs 152/06” presso l’Azienda Garavini Luigi localizzata a San Varano di Forlì (FC) in via Palazzina n. 3, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare (verificabili sul registro di carico e scarico che dovrà essere tenuto presso l’impianto) per le diverse attività sono i seguenti: aumento di 57.000 tonn./anno per l’attività R5 in procedura ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/06, per un totale di 60.000.t/; conferma della potenzialità relativa ai rifiuti già autorizzata ai sensi dell’art. 210 del D.Lgs. 152/06 per l’impianto di betonaggio (pari a 4.750 t/a); aumento di 60.488 tonn./anno per quanto riguarda le attività R5 in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 D.Lgs. 152/06 per un totale di 90.508 t/a di rifiuti avviati all’operazione di recupero R5 e 20 t/a avviati all’operazione di recupero R4;
  3. come già previsto dal proponente, dovranno essere sostituite le macchine operatrici (2 pale gommate) destinate alla movimentazione dei rifiuti e dei prodotti, con modelli di nuova generazione allineati con le recenti normative Europee sulle emissioni;
  4. dal momento che il Proponente non esplicita se il completamento dell’intervento di bonifica implichi una variazione delle superfici permeabili e impermeabili, si sottolinea, fin da ora, che qualora venissero realizzate nuove superfici impermeabili nell’area di trasferimento del “Conglocem”, localizzata in corrispondenza del punto di stoccaggio dei materiali in ingresso al mulino a barre, dovrà essere garantito il rispetto dell’invarianza idraulica;
  5. in fase autorizzativa dovrà essere verificata la necessità della Valutazione di Incidenza;
  6. come descritto dal proponente nel “Progetto Preliminare” datato aprile 2009, ma non successivamente richiamato nelle integrazioni datate settembre 2009, i cumuli di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06 che possano dar luogo a formazioni di polveri dovranno essere coperti a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili, in conformità a quanto disposto dal punto 4 dell’allegato 5 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
  7. dal momento che l’impianto risulta confinante con un’area che farà parte del costituendo Parco del Fiume Montone, sottolineando, in questo contesto, l’importanza che riveste l’inserimento paesaggistico dell’impianto stesso, si prescrive che l’altezza dei cumuli del materiale stoccato nell’area individuata alle Tav. 3 “Stato autorizzato” e Tav. 5 “Stato modificato al termine della fase di bonifica”, limitatamente alla porzione dell’area di stoccaggio limitrofa all’argine che diventerà sede della pista ciclabile, non potrà superare i 5-6 m;
  8. quali misure di mitigazione, al fine di limitare le dispersioni di polveri o materiali trasportati dai mezzi in ingresso e uscita lungo il tracciato stradale percorso e di polveri sollevate dai cumuli di materiali stoccati, trattati e da trattare, nonché dalla loro movimentazione, come proposto dal Proponente, dovrà: essere effettuato il lavaggio della sede stradale, con cadenza bigiornaliera effettuato con autocisterna dotata di spruzzatori; essere limitata a 10 km/h la velocità massima di percorrenza; essere effettuata la bagnatura dei cumuli di materiale attraverso gli spruzzatori fissi e mobili di cui sono dotate tutte le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
  9. dovrà essere realizzata, sul lato rivolto verso l’impianto dell’argine destinato a diventare sede della pista ciclabile del percorso del costituendo Parco del Fiume Montone, nel caso in cui non risulti già presente, una recinzione di altezza idonea ad impedire l’accesso all’area di impianto da parte di estranei;
  10. dal momento che permangono incertezze, già evidenziate in sede di rilascio delle precedenti Autorizzazioni dell’impianto di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.Lgs 152/06, ed al fine di comprovare quanto simulato nello Studio di impatto acustico presentato, relativamente allo stato futuro, si richiede che vengano effettuate misure fonometriche presso i recettori individuati (R1, R2 ed R3), in periodo diurno (16h); dovrà essere, quindi, verificato il rispetto dei limiti di immissione vigenti, assoluti e differenziali, considerando, nella determinazione di questi ultimi, il caso peggiore, ovvero la condizione acustica caratterizzata da minore rumore residuo; la misura del rumore residuo potrà essere effettuata in giorni di fermo dell’attività o, in alternativa, in giorni di attività dell’azienda, calcolando il differenziale tra le misure fonometriche integrali e le stesse decurtate dai contributi indotti dai passaggi dei mezzi e delle altre sorgenti aziendali;
  11. l’esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui al punto precedente dovrà avvenire, entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di recupero rifiuti, con oneri a carico della società proponente, da A.R.P.A., o, in alternativa, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società proponente;
  12. tutti i risultati e le relative elaborazioni dovranno essere trasmessi, entro 3 mesi dalla realizzazione degli stessi, ad A.R.P.A., all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e al Comune di Forlì;
  13. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a proprio carico entro 3 mesi dal ricevimento dei risultati del monitoraggio effettuato, idonee misure di mitigazione acustica per l’abbattimento dei livelli alle sorgenti al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso i ricettori presenti;
  14. considerando che l’impianto risulta ubicato in vicinanza del fiume Montone, all’interno di un ambito per la riconnessione delle reti ecologiche e per gli interventi compensativi derivanti dai nuovi processi insediativi, si valuta positivamente, quale intervento compensatorio, l’intenzione espressa dalla Ditta di ripristinare la schermatura naturale sul lato esterno dell’argine, in armonia con la vegetazione ripariale presente; relativamente alle specie si reputa adeguata l’ipotesi avanzata dal Proponente che prevede l’inserimento di essenze arboree quali Salix alba, Populus alba, Populus nigra, affiancate da essenze erbacee quali Phragmites australis, Juncus inflexus e Juncus articulatus; le essenze arboree suddette dovranno essere piantumate creando, lungo la linea rappresentata alla Tav. “Riepilogo degli interventi di schermatura previsti” riportata all’interno delle integrazioni datate settembre 2009, una doppia fila sfalsata al fine di svolgere adeguatamente la funzione schermante;
  15. la schermatura vegetale di cui al punto precedente, nonché la siepe prevista a lato dei bacini di stoccaggio in fase di completamento, dovranno essere realizzate durante la prima stagione idonea all’impianto, successiva al completamento delle opere di riprofilatura dell’argine;
  16. dovrà essere garantita la manutenzione (risarcimento delle fallanze, ripuliture degli impianti tramite sfalcio delle erbe infestanti, irrigazione di soccorso), delle alberature ripristinate e degli elementi vegetali di nuovo impianto (compresa la siepe prescritta al termine della procedura di screening conclusa con Del. G.R. n. 962/2008 del 26/06/2008), durante i primi cinque anni successivi alla messa a dimora e da prolungare, se necessario, fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto;
  17. dovrà essere data comunicazione dell’avvenuta esecuzione delle opere di riprofilatura dell’argine al Comune di Forlì e all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente;
  18. la gestione delle opere di manutenzione ordinaria del tratto di pista ciclabile del Parco Fluviale in via di realizzazione che correrà a raso dell’impianto di frantumazione dovrà essere regolata da apposita convenzione da stipularsi con il Comune di Forlì;
  19. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni; in particolare i codici CER ammessi a trattamento negli impianti e le relative MPS ottenibili saranno valutati nei successivi procedimenti da attivarsi ai sensi degli articoli 208 e 210 del D.Lgs. 152/06;

b. di trasmettere la presente delibera alla Azienda Garavini Luigi, alla Provincia di Forlì - Cesena, al Comune di Forlì, all’ARPA sezione provinciale di Forlì e all’AUSL di Forlì;

c. di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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