n.310 del 27.11.2015 (Parte Seconda)

Eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di marzo e aprile 2013 - Proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo per le abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili di cui alla direttiva riportata nel Piano degli interventi approvato con DGR n. 1417/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Premesso che:

- nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte del territorio della Regione Emilia-Romagna è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti fenomeni alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, ingenti danni alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali e ai beni pubblici e privati;

- con deliberazione del 9 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per gli eventi in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, lo stato di emergenza fino al 7 agosto 2013, prorogato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 fino al 6 ottobre 2013 e, successivamente, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, fino al 3 febbraio 2014;

- con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 83 del 27 maggio 2013 il Direttore dell’Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza in parola, con il compito di predisporre un apposito piano di interventi urgenti e di somma urgenza, anche rimodulabile ed integrabile in una successiva fase, da sottoporre all’approvazione dello stesso Capo del Dipartimento (art. 1);

- ai sensi dell’articolo 1 dell’OCDPC n. 83/2012 il Commissario delegato ha approvato con determinazione n. 577 del 22 luglio 2013 il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della Regione Emilia-Romagna – Deliberazione del Consiglio dei Ministri 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza – Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013”, contenente, tra l'altro, l’elenco dei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di cui trattasi, individuati invero già con precedente determinazione commissariale n. 573 del 8 luglio 2013;

- con determinazione n. 350 del 6 maggio 2014 il Commissario delegato ha approvato la rimodulazione del Piano dei primi interventi urgenti;

Visti i commi 4-ter e 4-quater dell’art. 5 della legge n. 225/1992 ai sensi dei quali alla scadenza dello stato di emergenza il Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero delle economie e finanze, adotta apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell’amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 155 del 26 febbraio 2014, con la quale, in applicazione del citato articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n. 225/1992 è stato disciplinato, relativamente alla contabilità speciale n. 5760 - aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bologna e intestata al Commissario -, il passaggio dalla gestione commissariale al regime ordinario, individuando all’articolo 1:

- comma 1, la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi in parola;

- comma 2, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nel Piano degli interventi e relativa rimodulazione approvati dal Commissario delegato a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 5760 che viene allo stesso intestata in qualità di soggetto responsabile delle suddette iniziative;

Visto il D.L. 12 maggio 2014, n.74 coordinato con la Legge di conversione 27 giugno 2014 n.93, recante: “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche” il quale al comma 1-quinquies dell’articolo 2, dispone in particolare che le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, a seguito dell’accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate dalle medesime Regioni per assicurare l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista all’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell’anno 2014, venga disposto il rientro all’ordinario, e a tal fine sono riversate nelle contabilità speciali all’uopo istituite;

Dato atto che con propria deliberazione n. 1417 del 28 settembre 2015 si è proceduto all’approvazione del “Piano degli interventi urgenti di protezione civile connessi con l’evento atmosferico che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna nei mesi di marzo e aprile 2013 in attuazione al comma 1-quinquies dell’articolo 2 del D.L. 12 maggio 2014 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 2014 n. 93”, contenente, per quanto qui rileva, la direttiva disciplinate i criteri, le modalità e i termini per la concessione dei contributi ai soggetti privati per le abitazioni principali distrutte o inagibili e la modulistica per la presentazione delle relative domande;

Preso atto che l’articolo 5, comma 1, della citata direttiva, nonché il punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 1417/2015, fissano al 30 novembre 2015 il termine perentorio entro il quale i soggetti interessati, per accedere ai contributi in parola, devono presentare al Comune in cui è ubicata l’abitazione distrutta o totalmente inagibile, apposita domanda di contributo utilizzando il modulo allegato alla medesima direttiva;

Evidenziato che la direttiva riconosce agli aventi titolo, ricorrendo i presupposti di cui al relativo articolo 2, di presentare ai sensi dell'articolo 9 domanda di contributo per la demolizione e la ricostruzione dell’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile o per la demolizione e la costruzione o l’acquisto in altro sito di altra unità abitativa ovvero, in alternativa, di presentare ai sensi dell'articolo 10 domanda per il ripristino dell’agibilità dell’abitazione principale dichiarata totalmente inagibile tramite interventi di consolidamento e che, come previsto all’articolo 14, tali contributi non sono cumulabili tra loro;

RITENUTO opportuno precisare che la domanda presentata nei termini per l’accesso ad una tipologia di contributo sopracitata conserva la propria validità qualora a seguito di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici venga accertata la ricorrenza di tutti i presupposti per l’accesso all’altra tipologia di contributo previsto dalla direttiva; 

Preso atto che negli incontri organizzati per illustrare ai Comuni interessati i contenuti della direttiva è emersa - come peraltro risulta da espressa richiesta con nota prot. 6426 del 20/11/2015 del Comune di Tizzano Val di Parma acquisita agli atti dell'Agenzia regionale di protezione civile al prot. PC. 12972 del 20/11/2015 - l'esigenza di prevedere una proroga del termine per la presentazione delle domande di contributo al fine di assicurare un termine più congruo per l'esecuzione dei sopralluoghi presso le abitazioni interessate e la redazione delle perizie dei relativi danni volti a valutare il tipo di intervento da eseguirsi tra quelli previsti dalla direttiva medesima;

Ritenuto pertanto di prorogare il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo dal 30 novembre 2015 al 15 gennaio 2016;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.i;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2060 del 20 dicembre 2010 di conferimento dell’incarico di Direttore generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa” al Dott. Giuseppe Bortone;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 30 luglio 2012 di conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile al Dott. Maurizio Mainetti;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna”;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate;

  1. di prorogare dal 30 novembre 2015 al 15 gennaio 2016 il termine perentorio entro il quale i soggetti interessati, per accedere ai contributi di cui alla direttiva riportata nel Piano degli interventi approvato con propria deliberazione n. 1417/2015, devono presentare al Comune in cui è ubicata l’abitazione distrutta o totalmente inagibile, apposita domanda di contributo;
  2. di dare atto pertanto che il termine del 30 novembre 2015 riportato all’articolo 5, comma 1, della citata direttiva, nonché al punto 2 del dispositivo della propria deliberazione n. 1417/2015 deve intendersi sostituito con il termine del 15 gennaio 2016;
  3. di precisare che la domanda presentata entro il termine del 15 gennaio 2016 per l’accesso ad una tipologia di contributo prevista nella direttiva riportata nel Piano di cui al punto 1 conserva la propria validità qualora a seguito di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici venga accertata la ricorrenza di tutti i presupposti per l’accesso all’altra tipologia di contributo previsto dalla direttiva;
  4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
  5. di pubblicare il presente atto e la direttiva così modificata nel portale della protezione civile regionale al seguente indirizzo: http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/83-2013

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