n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)

Azienda Termale Grand Hotel Terme Roseo: prestazioni termali in regime di accreditamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
  • la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;
  • il Decreto del Ministero della Sanità del 12 agosto 1992, e le successive modifiche apportate, di individuazione delle patologie per le quali è ammesso il ricorso alle cure termali;

Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

  • DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
  • Circolare regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori - articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 23 settembre 2004”;
  • DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n, 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
  • DGR n. 1110/2014 del 14 luglio 2014, avente per oggetto “Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli Stabilimenti termali ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera t) Legge n. 296/2006”, che ha stabilito, tra l’altro, che gli stabilimenti termali, per le istanze aventi ad oggetto aspetti riguardanti l’accreditamento, compilino, in sede di redazione della relativa documentazione di cui all’allegato 1 alla DGR 618/1997, i dati di cui alla parte “A4” sub 2;

Considerato che la deliberazione di Giunta regionale n. 626/97, individua nell’Assessorato alla Sanità la competenza in materia di dichiarazione di accreditamento;

Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione del Consiglio regionale n. 626/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;

Tenuto conto che con determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n.12427 del 16 ottobre 2008 e n. 315 del 18 gennaio 2011, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale 638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;

Richiamato, inoltre, il decreto dell’Assessore regionale alla Sanità n. 2 del 8 gennaio 1999, con il quale si è provveduto, in particolare, all’accreditamento dello Stabilimento termale denominato “Grand Hotel Terme Roseo”, sito in Piazza Ricasoli, 15 - 47021 Bagno di Romagna (FC), per l’erogazione, con decorrenza 01/01/1999, delle seguenti prestazioni di assistenza termale, nell’ambito della programmazione regionale:

  • cod. 89.90.1 - Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche - livello tariffario 1;
  • cod. 89.90.2 - Fanghi + bagni terapeutici - livello tariffario 1;
  • cod. 89.90.3 - Bagni per malattie artroreumatiche - livello tariffario 1;
  • cod. 89.90.5 - Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL) - livello tariffario 1;
  • cod. 89.91.1 - Stufe o grotte - livello tariffario 1;
  • cod. 89.91.2 - Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) - livello tariffario 1;
  • cod. 89.92.1 - Irrigazioni vaginali - livello tariffario UNICO;
  • cod. 89.92.2 - Irrigazioni vaginali + bagni - livello tariffario 1;
  • cod. 89.93.2 - Ciclo di cura della sordità rinogena - livello tariffario UNICO;
  • cod. 89.94.1 - Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami) - livello tariffario UNICO;
  • cod. 89.94.5 - Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami) - livello tariffario UNICO;
  • cod. 89.94.2 - Ciclo di cure per la riabilitazione motoria (solo INAIL) - livello tariffario UNICO.

Preso atto dell’istanza presentata, in data 28 agosto 2014 (PG/2014/0308902), dal legale rappresentante dell’Azienda termale denominata Grand Hotel Terme Roseo, proprietà di Nuova Saltemi SPA, sita in Piazza Ricasoli, 15 - 47021 Bagno di Romagna (FC), tendente ad ottenere l’estensione al livello tariffario 1 super, in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, delle seguenti prestazioni termali:

  • cod. 89.90.1 - Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche - livello tariffario 1;
  • cod. 89.90.2 - Fanghi + bagni terapeutici - livello tariffario 1;
  • cod. 89.90.3 - Bagni per malattie artroreumatiche - livello tariffario 1;
  • cod. 89.90.5 - Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL) - livello tariffario 1;
  • cod. 89.91.1 - Stufe o grotte - livello tariffario 1;
  • cod. 89.91.2 - Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) - livello tariffario 1;
  • cod. 89.92.2 - Irrigazioni vaginali + bagni - livello tariffario 1.

Atteso che la soprarichiamata deliberazione n. 638/1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626/1997, - Allegato n. 1, art. 14, sezione “A2” - dispone che l’attribuzione del livello tariffario, avvenuta a seguito di istanza dell’Azienda termale interessata presentata alla Regione, ha effetto dal 1° gennaio se la domanda è presentata entro il 31 gennaio dello stesso anno, ha invece effetto dal 1° gennaio dell’anno seguente se la domanda è presentata successivamente;

Tenuto conto che, con nota del 23 ottobre 2014 (PG/2014/388429), inviata anche al Legale Rappresentante dell’Azienda termale Grand Hotel Terme Roseo, è stato convocato in data 29 ottobre 2014 il Gruppo regionale di valutazione per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli Stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell'accreditamento, per una pre-valutazione della documentazione prodotta dal Legale Rappresentante;

Richiamati, infine, i risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento, (di cui al punto 4, lettera b) deliberazione di Consiglio regionale n. 626/1997), effettuate in data 21 novembre 2014 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale Grand Hotel Terme Roseo sito in Piazza Ricasoli, 15 - 47021 Bagno di Romagna (FC), e il parere favorevole espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale, Pianificazione e Sviluppo dei Servizi Sanitari;

Ritenuto pertanto indifferibile ed urgente provvedere alla adozione dell’atto di cui trattasi per consentire all’Azienda termale di disporre del livello tariffario dal 1 gennaio 2015 il tutto nelle more di una revisione del processo concernente l’accreditamento delle strutture termali, da adottarsi con apposita disciplina che individui e sistematizzi le procedure e le competenze;

Richiamati:

  • il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche.

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di estendere al livello tariffario 1 super, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2015, all’Azienda termale Grand Hotel Terme Roseo sita in Bagno di Romagna (FC), in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale, delle seguenti prestazioni termali:

  • cod. 89.90.1 - Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche - livello tariffario 1 Super;
  • cod. 89.90.2 - Fanghi + bagni terapeutici - livello tariffario 1 Super;
  • cod. 89.90.3 - Bagni per malattie artroreumatiche - livello tariffario 1 Super;
  • cod. 89.90.5 - Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL) - livello tariffario 1 Super;
  • cod. 89.91.1 - Stufe o grotte - livello tariffario 1 Super;
  • cod. 89.91.2 - Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) - livello tariffario 1 Super;
  • cod. 89.92.2 - Irrigazioni vaginali + bagni - livello tariffario 1 Super.

e che pertanto le prestazioni termali erogate in regime di accreditamento dall’Azienda termale Grand Hotel Terme Roseo sita in Bagno di Romagna (FC), sono le seguenti:

Codice 
prestazioni 
termali

Prestazioni termali erogate in accreditamento

Livello


attribuito

cod. 89.90.1

Fanghi + bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "annettamento") per malattie artroreumatiche

1 SUPER

cod. 89.90.2

Fanghi + bagni terapeutici

1 SUPER

cod. 89.90.3

Bagni per malattie artroreumatiche

1 SUPER

cod. 89.90.5

Bagni ozonizzati o carbonici o ossigenati (solo INAIL)

1 SUPER

cod. 89.91.1

Stufe o grotte

1 SUPER

cod. 89.91.2

Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages)

1 SUPER

cod. 89.92.1

Irrigazioni vaginali

UNICO

cod. 89.92.2

Irrigazioni vaginali + bagni

1 SUPER

cod. 89.93.2

Ciclo di cura della sordità rinogena

UNICO

cod. 89.94.1

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (con esami)

UNICO

cod. 89.94.5

Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (senza esami)

UNICO

cod. 89.94.2

Ciclo di cure per la riabilitazione motoria (solo INAIL)

UNICO

2. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per l’Azienda termale interessata, dell’accreditamento stesso;

3. di dare atto che, ai sensi del DLgs. 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4. che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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