n. 121 del 03.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento residenza psichiatrica a trattamento protratto "Villa Bianconi" - Calcara di Crespellano (BO) - 20 posti residenziali

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

Vista la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

Richiamata la propria determinazione n. 1929 del 26 febbraio 2010 “Accreditamento provvisorio residenza psichiatrica a trattamento protratto ‘Villa Bianconi’ – Calcara di Crespellano (BO) – 20 posti residenziali”; 

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 17 novembre 2008, protocollata con n. PG.2008.0278478, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Ambra - s.c.p.a, con sede legale in Reggio Emilia, Via Danubio 19, chiede l’accreditamento istituzionale della Residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Villa Bianconi”, ubicata in Calcara di Crespellano (BO), Via Cassola 35/40, per 20 posti residenziali;

Preso atto che la struttura “Villa Bianconi” ubicata in Calcara di Crespellano, Via Cassola 35/40 risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Responsabile dell’Area Qualità Pianificazione Territoriale del Comune di Crespellano, con prot. n. 25558 del 13 novembre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010 “Percorso di accreditamento delle strutture private territoriali eroganti assistenza per la psichiatria adulti, le dipendenze patologiche, la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 – fabbisogno anno 2010” in cui vengono definite procedure e priorità per l’accreditamento delle strutture private;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 24 gennaio 2011 e 22 marzo 2011 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Viste le relazioni motivate in ordine alla accreditabilità della struttura realizzate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, protocolli della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2011/2321 del 22 febbraio 2011 e NP/2011/4804 del 19 aprile 2011, conservate agli atti del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato il DPR 252/98; 

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri dott.ssa Mila Ferri;

Dato atto del parere allegato; 

determina:

1. di concedere l’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo i fabbisogni e le priorità attestati dalla deliberazione 1891/10, nei confronti della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto “Villa Bianconi”, ubicata in Calcara di Crespellano (BO), Via Cassola 35/40, e gestita dalla Cooperativa Sociale Ambra –s.c.p.a, con sede legale in Reggio Emilia, Via Danubio 19, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. di atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;

4. di dare atto che l’accreditamento in argomento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento ed ha validità quadriennale;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina