n.8 del 09.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Monitoraggio intermedio del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 e disposizioni relative ai flussi di rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016 è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR);

- l’articolo 23, comma 1 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR prevede che dopo 3 anni di vigenza del Piano venga predisposta una Relazione di monitoraggio intermedio contenente la verifica dell’efficacia delle azioni attuate in rapporto agli obiettivi in esso previsti;

- al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano si precisava altresì che le scelte inerenti alla possibilità di cessare i conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati al 31 dicembre 2018 per l’impianto CDR di Ravenna e al 31 dicembre 2020 per l’impianto di termovalorizzazione di Piacenza sarebbero state verificate in sede di monitoraggio intermedio di Piano anche attraverso il supporto dell’LCA dei relativi bacini gestionali;

Dato atto che:

- con le deliberazioni di Giunta n. 1660/2016, 1541/2017 e 1758/2018 si è provveduto ad effettuare il monitoraggio annuale di Piano contenente l’andamento della produzione dei rifiuti;

- i suddetti dati di produzione fanno registrare uno scostamento del quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato prodotto a livello regionale rispetto a quello pianificato;

Rilevato che:

- risulta necessario, nell’ambito del presente monitoraggio intermedio, provvedere ad un aggiornamento delle stime di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati alle rimanenti annualità di vigenza del Piano 2019 e 2020 al fine di verificare la necessità di individuare eventuali adeguamenti necessari;

- per l’annualità 2019 è stato considerato l’ultimo dato di produzione disponibile, approvato con la citata DGR 1758/2018, mentre per quanto concerne il dato di produzione al 2020 si è provveduto ad interpolare i dati reali 2014, 2015, 2016 e 2017 tenendo conto anche della stima al 2018;

- le trasformazioni dei sistemi di raccolta in corso, e da avviarsi entro il 2020, determinano una riduzione del dato di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati ed un incremento delle percentuali di raccolta differenziata;

Dato atto che utilizzando la predetta metodologia risulta uno scostamento del quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato prodotto a livello regionale rispetto a quello pianificato pari a 212.960 tonnellate al 2019 e 182.186 tonnellate al 2020;

Rilevato altresì che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 987/2017 è stata approvata la metodologia per la stima del fabbisogno massimo di smaltimento dei RS in discarica per l’intero arco temporale di riferimento del Piano (2020);

- la determinazione del fabbisogno di smaltimento consente di quantificare l’eventuale scostamento rispetto alle previsioni di Piano e, quindi, l’esistenza di un fabbisogno di trattamento ulteriore per i rifiuti speciali;

Dato atto che la citata metodologia evidenzia per il 2019 e per il 2020 un ulteriore fabbisogno di trattamento per i soli rifiuti speciali pari a circa 400.000 tonnellate/anno;

Rilevato che contribuiscono al determinarsi della situazione sopra descritta i seguenti principali fattori:

- trasformazione dei modelli di raccolta ed introduzione di sistemi di misurazione puntuale solo parzialmente allineate alla tempistica prevista dalla L.R. 16/2015;

- avvio delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti che hanno di fatto congelato le trasformazioni nei bacini oggetto delle stesse;

- ritardi nella realizzazione di parte dell’impiantistica prevista dal Piano regionale dei rifiuti ed in particolare delle discariche di Imola (BO) e Finale Emilia (MO) per ricorsi giurisdizionali e procedimenti amministrativi ancora pendenti;

- assenza di un’adeguata impiantistica a livello nazionale;

- chiusura dei mercati esteri (in particolare quello cinese a partire dal 1° gennaio 2018) che avevano tradizionalmente consentito di fare fronte alle oscillazioni del fabbisogno del sistema produttivo;

Valutato che:

- dove sono state effettuate le trasformazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti con contestuale applicazione di sistemi di misurazione puntuale i risultati ottenuti sono quelli attesi dal Piano (come dimostrato nei 60 Comuni oggetto di tali trasformazioni);

- risulta opportuno attendere l’esito dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi sopra citati per valutare compiutamente l’impiantistica di Piano al fine di verificare il rispetto dell’obiettivo di autosufficienza di smaltimento regionale;

Ritenuto pertanto che, sulla base delle valutazioni precedentemente espresse, non si renda necessario prevedere nuovi impianti di trattamento dei rifiuti né tantomeno introdurre ulteriori azioni di Piano in quanto risultano sufficienti quelle previste qualora attuate;

Considerato che:

- come già evidenziato il Piano demandava al monitoraggio intermedio la valutazione definitiva circa la possibilità di cessazione dei conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati all’impianto di termovalorizzazione di Piacenza e all’impianto CDR di Ravenna;

- a seguito delle criticità prima richiamate gli obiettivi previsti dal Piano potranno essere conseguiti per i rifiuti urbani in un orizzonte temporale di un ulteriore biennio;

- lo stesso orizzonte temporale sarebbe comunque necessario per la realizzazione dell’impiantistica mancante qualora dovesse risolversi favorevolmente il contenzioso attualmente in corso;

Considerato altresì che:

- gli scarti delle operazioni preliminari di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata sono stimabili in circa 300.000 t/a anche in considerazione dell’incremento atteso delle percentuali di raccolta entro il 2020 e che detti quantitativi si sommano ai rifiuti prodotti dal sistema produttivo che è in transizione verso modelli di economia circolare e di simbiosi industriale;

- il suddetto processo è lungo e problematico per alcuni settori produttivi dove le materie prime seconde prodotte non sempre risultano essere richieste dal mercato compromettendo conseguentemente le effettive possibilità di utilizzo delle stesse;

- la rilevata criticità nella gestione dei rifiuti speciali si fronteggia anche attraverso l’individuazione di spazi ulteriori resi disponibili in impianti di discarica che andranno comunque a saturarsi nel corso del predetto biennio;

Dato atto che in attuazione della gerarchia comunitaria di gestione dei rifiuti, gli impianti di recupero energetico risultano prioritari rispetto alle discariche;

Considerato che come già evidenziato il Piano affida al monitoraggio intermedio la valutazione definitiva circa la possibilità di cessare i conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati all’impianto di termovalorizzazione di Piacenza e all’impianto CDR di Ravenna;

Ritenuto pertanto di procedere alla fase di monitoraggio intermedio prevedendo che sulla base delle risultanze degli scenari e della Life Cycle Assessment (LCA), venga svolto il necessario confronto con i Comuni interessati per la condivisione delle scelte;

Ritenuto conseguentemente di prorogare sino alla data del 30/6/2019 il conferimento dei rifiuti urbani all’impianto di Ravenna nelle more dello svolgimento del confronto per la condivisione delle scelte;

Ritenuto pertanto necessario integrare lo scenario di gestione dei rifiuti per l’annualità 2019 contenuto al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano modificando i flussi ed i quantitativi di rifiuti ivi riportati come da allegato 1) al presente atto prevedendo che lo scenario per quanto concerne l’impianto di Ravenna pur se determinato su base annua abbia vigenza sino al 30/6/2019;

Dato atto che il Gestore della discarica di Novellara (RE) SABAR SpA ha comunicato che la stessa non esaurirà la propria capacità residua entro il 31 dicembre 2018, come previsto dal PRGR, e che pertanto al fine di provvedere ad una chiusura in sicurezza della medesima, nel rispetto cioè dei profili altimetrici già autorizzati, occorrerà pianificare flussi di rifiuti urbani nelle successive annualità 2019 e 2020 anche in relazione all’eventuale conclusione positiva della procedura di modifica dell’autorizzazione attualmente in corso;

Rilevato altresì che nel bacino del Gestore AIMAG, a seguito dell’entrata a regime di sistemi di misurazione puntuale in 11 Comuni, si registra una significativa riduzione del dato di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati rispetto a quanto pianificato e che ciò consente, nel rispetto dei quantitativi massimi annui conferibili nella discarica di Carpi (MO), di avere a disposizione volumetrie utili disponibili;

Ritenuto pertanto di utilizzare per le annualità 2018, 2019 e 2020 le volumetrie che si renderanno disponibili nella discarica di Carpi (MO), a seguito del minor conferimento di rifiuti urbani, per fronteggiare la criticità su rilevata nella gestione dei rifiuti speciali ritenendo la situazione determinatasi strutturale a seguito delle modifiche ai sistemi di raccolta apportate;

Ritenuto, pertanto, di adeguare le previsioni pianificatorie per il 2019 tenendo conto delle considerazioni sopra riportate indicando in dettaglio all’Allegato 1) della presente deliberazione i flussi per l’anno 2019;

Richiamato:

- l’articolo 6, comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR che, in sintesi, dispone che le prescrizioni di piano devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati; che tali prescrizioni prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute, tra l’altro, negli atti amministrativi attuativi e che gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento di tali atti con le prescrizioni sopravvenute;

Considerato, inoltre, che:

- l’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, al comma 5 chiarisce la natura prescrittiva delle disposizioni contenute tra l’altro, ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, dove è rispettivamente disposto che “i gestori degli impianti di cui all’articolo 13 sono tenuti ad accogliere i rifiuti urbani che il Piano indirizza loro in attuazione di quanto previsto al capitolo 9 relativo ai flussi e per le quantità ivi previste” e che, “in attuazione anche dell’articolo 6 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR, le autorizzazioni agli impianti sono rilasciate o adeguate in conformità alle previsioni del Piano e devono essere coerenti con i fabbisogni complessivi di rifiuti previsti nel Piano che devono essere trattati e conformi a quanto previsto dalla normativa statale.”;

Richiamato il dispositivo della succitata deliberazione assembleare n. 67 del 2016 che prevede che in caso di scostamento tra l’andamento reale e i dati pianificati è data informativa preventiva alla competente Commissione assembleare;

Dato atto che in data 24 dicembre 2018 è stata trasmessa la suddetta informativa;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera 

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di procedere alla fase di monitoraggio intermedio prevedendo che sulla base delle risultanze degli scenari e della Life Cycle Assessment (LCA), venga svolto il necessario confronto con i Comuni interessati per la condivisione delle scelte;
  2. di prorogare sino alla data del 30/6/2019 il conferimento dei rifiuti urbani all’impianto di Ravenna nelle more dello svolgimento del confronto per la condivisione delle scelte;
  3. di integrare lo scenario di gestione dei rifiuti per l’annualità 2019 contenuto al capitolo 9 della Relazione Generale di Piano modificando i flussi ed i quantitativi di rifiuti ivi riportati come da allegato 1) al presente atto prevedendo che lo scenario per quanto concerne l’impianto di Ravenna pur se determinato su base annua abbia vigenza sino al 30/6/2019;
  4. di disporre che i flussi per l’annualità 2019 sono quelli riportati all’Allegato 1) che sostituisce la figura 9-22 del capitolo 9 della Relazione generale del Piano;
  5. di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate all’Allegato 1) della presente deliberazione;
  6. di precisare che le disposizioni di cui al punto 4) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, l’obbligo di tempestivo adeguamento d’ufficio delle autorizzazioni in modo da consentire un’ordinata e regolare gestione dei rifiuti;
  7. di disporre l’utilizzo per le annualità 2018, 2019 e 2020 delle volumetrie che si renderanno disponibili nella discarica di Carpi (MO), a seguito del minor conferimento di rifiuti urbani rispetto a quanto pianificato per l’entrata a regime di sistemi di misurazione puntuale in 11 Comuni del bacino AIMAG, per fronteggiare la criticità rilevata nella gestione dei rifiuti speciali;
  8. di precisare che ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 17 delle Norme tecniche di attuazione del PRGR gli strumenti di pianificazione e programmazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) dovranno adeguarsi alle prescrizioni pianificatorie riportate all’Allegato 1) della presente deliberazione anche ai fini della rideterminazione dei conseguenti costi;
  9. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

10. di pubblicare la presente deliberazione in versione integrale, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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