n.217 del 30.07.2013 (Parte Seconda)

Approvazione del documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la qualità dell'aria di cui al DLgs n. 155/2010

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;
  • il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
  • la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” del decreto legislativo n.152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
  • la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;
  • la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”;
  • la legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;

Premesso che l’inquinamento atmosferico ha un significativo impatto sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, come evidenziato dalla letteratura scientifica e dalle Linee Guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le quali sottolineano come riducendo i livelli di inquinamento atmosferico si registrerebbe una diminuzione dell’incidenza delle malattie dovute a infezioni respiratorie, delle malattie cardiache e dei tumori al polmone;

Premesso inoltre che:

  • la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 19 dicembre 2012, ha condannato lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna, per il superamento dei valori limite di PM10, registrato in numerose zone e agglomerati, negli anni 2006 e 2007;
  • per questioni di ordine processuale la Corte non si è pronunciata in merito alle situazioni di superamento successive al 2007 ma la Commissione ha già attivato la procedura interlocutoria EU Pilot 4915/13/ENVI, sulla base della quale lo Stato italiano e, fra le altre, la Regione Emilia-Romagna sono tenuti a fornire i dati relativi alle azioni e ai piani adottati per far fronte ai superamenti dal 2005 al 2011;
  • la Regione Emilia-Romagna, in seguito al superamento dei valori limite anche per l’NO2 in alcune aree del territorio regionale, in data 2 settembre 2011 ha richiesto alla Commissione Europea la proroga dei termini per il rispetto dei valori limite per il predetto inquinante sino al 2015, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2008/50/CE;
  • la Commissione Europea, con decisione del 6 luglio 2012, ha accolto la suddetta richiesta di proroga al rispetto del valore limite annuale per l’NO2 per sei degli otto agglomerati interessati dai superamenti, con esclusione di Bologna e Modena. Per questi ultimi, in considerazione delle azioni aggiuntive attivate e previste nel periodo 2012-2015, nel 2013 è stata avanzata una nuova istanza;
  • ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 234 del 27 dicembre 2012, lo Stato Italiano può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti delle Regioni responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea;

Ritenuto, pertanto, indispensabile attuare tutte le misure necessarie al fine di rientrare nei valori limite di qualità dell’aria stabiliti dalla Direttiva Europea 2008/50/CE e recepiti dal Decreto legislativo n. 155/2010;

Considerato che il D. Lgs n. 155/2010 prevede che le Regioni adottino:

  • un Piano di qualità dell’aria che contenga le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione, laddove i livelli degli inquinanti superano i valori limite, e le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria nelle restanti aree;
  • piani d’azione che contengano interventi da attuare nel breve termine finalizzati a prevenire o, se necessario, a sospendere le attività che contribuiscono all’insorgenza del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti;
  • le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree in cui vengono superati i valori obiettivo per l’ozono;

Considerato inoltre che:

  • in coerenza con le norme sopra richiamate del D. Lgs n. 155/2010 nonché con gli indirizzi programmatici del governo regionale 2011-2015, la Regione Emilia-Romagna ha adottato una serie di provvedimenti e un insieme di misure volti a ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale, ultimo dei quali è costituito dall’”Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria e per il progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D. Lgs n. 155 del 13 agosto 2010”, approvato con DGR n. 988/2012 e sottoscritto il 26 luglio 2012 tra Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con popolazione superiore a 50.0000 abitanti;
  • con DGR n. 344/2011, la Regione ha approvato le cartografie relative alle aree di superamento su base comunale di PM10 e NO2 rilevando che al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente contribuiscono anche gli strumenti di pianificazione regionale settoriale, in particolare nei settori dei trasporti, energia, industria, agricoltura, edilizia ed urbanistica;
  • con DGR n. 2001/2011 la Regione ha approvato i progetti relativi alla nuova zonizzazione e classificazione del territorio e alla nuova configurazione della rete di rilevamento per la gestione della qualità dell’aria ed ha preso atto della necessità di elaborazione di un Piano per la qualità dell’aria regionale, in attuazione del D.Lgs n. 155/2010;

Dato atto che:

  • per l’approvazione del Piano si applicano le disposizioni procedurali previste dall’art. 25 della L.R. n. 20/2000 e dall’art. 9 del D. Lgs n. 155/2010;
  • il Piano è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;
  • il Piano, ai sensi della legge regionale n. 20/2000, definisce previsioni articolate in indirizzi, direttive e prescrizioni, da recepire anche nella programmazione e pianificazione settoriale regionale e nella programmazione e pianificazione generale e settoriale sotto ordinata;
  • per assicurare la realizzazione degli obiettivi di gestione della qualità dell’aria, nonché fornire le indicazioni alla programmazione e pianificazione settoriale regionale ed alla programmazione e pianificazione generale e settoriale sotto ordinata, il Piano si attua anche mediante piani stralcio;
  • il Piano avrà un orizzonte temporale strategico di riferimento al 2020, con la previsione di un monitoraggio intermedio al 2017, e sarà aggiornato qualora si rendesse necessario a fronte di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni degli inquinanti nell’aria ambiente o di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento;

Evidenziato che nelle more dell’approvazione del Piano trovano applicazione le disposizioni e le misure previste dall’Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria sopracitato, nonché i vigenti Piani di risanamento della qualità dell’aria provinciali;

Rilevato, altresì, che:

  • con propria deliberazione n. 2069 del 28 dicembre 2012 “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale Integrato di qualità dell’aria di cui al D. Lgs. n. 155/2010” sono stati approvati, insieme ad un quadro conoscitivo preliminare, le linee di indirizzo, i criteri e i principi per l’elaborazione e redazione del Documento preliminare, ai fini del procedimento di approvazione del Piano;
  • con determinazione del Direttore Generale Ambiente e difesa del Suolo e della Costa n. 1908 del 05 marzo 2013 “Piano Regionale Integrato di Qualità dell’Aria. Definizione dei gruppi di lavoro di cui alla DGR n. 2069/2012”, sono stati definiti una Direzione Tecnica, supportata da una Segreteria Tecnica, con la funzione di promuovere e coordinare il processo di Piano; un gruppo interistituzionale formato dalla Direzione Tecnica e da rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma della Qualità dell’Aria 2012-2015, con la funzione di garantire la partecipazione di tali soggetti al percorso di approvazione del Piano; un gruppo interdirezionale costituito dai referenti delle competenti Direzioni Generali Regionali;
  • il coordinamento interistituzionale e la partecipazione dei portatori d’interesse sono stati promossi attraverso l’organizzazione di incontri tematici e iniziative di confronto sugli ambiti di intervento strategici per il risanamento della qualità dell’aria, con l’attivazione di un’area web dedicata sul sito regionale contenente le informazioni riguardanti il processo di pianificazione e di un indirizzo mail cui inviare eventuali contributi;
  • ad apertura e completamento del percorso per l’elaborazione del Documento preliminare di piano, sono state convocate due sessioni di confronto con le Province e i Comuni sottoscrittori dell’Accordo 2012-2015 per la gestione della qualità dell’aria;
  • le sollecitazioni e i contributi emersi dagli incontri tematici svolti sono inseriti, quale parte integrante, nelle strategie e nelle misure individuate nel Documento preliminare di Piano;

Richiamata la Risoluzione dell’Assemblea Legislativa Prot.n. 3653 del 3 giugno 2013 “Sessione Europea 2013. Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea” nella quale si segnala l’importanza del tema della definizione e attuabilità delle politiche ambientali in relazione alle risorse finanziarie;

Considerato, inoltre, che:

  • il “Documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria” comprende anche il “Quadro Conoscitivo”, elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale a supporto delle scelte proposte, ed ha tenuto conto delle sollecitazioni e dei contributi proposti nel percorso di consultazione interistituzionale;
  • la “Verifica preliminare dei contenuti del Rapporto Ambientale” valuta, ai sensi della L.R. n. 20/2000, la sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte proposte ed è stato elaborato ai fini di facilitare e promuovere lo sviluppo sostenibile nel percorso di pianificazione ed individuare il processo di valutazione degli effetti ambientali e territoriali del Piano;

Evidenziato, inoltre, che ulteriori contributi saranno valutati nel percorso di approvazione del Piano, ai sensi dell’articolo 25 della L.R. n. 20/2000 e secondo il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto pertanto:

  • di approvare, quale allegato parte integrante della presente deliberazione, il “Documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria(PAIR 2020)”;
  • di approvare, quali allegati parti integranti della presente deliberazione:
  • il “Quadro conoscitivo”;
  • la “Verifica preliminare dei contenuti del Rapporto ambientale”;
  • di comunicare all’Assemblea legislativa, in attuazione del comma 2 dell’art. 25 della L.R. 20/2000, il “Documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria”, il “Quadro conoscitivo” e la “Verifica preliminare dei contenuti del Rapporto ambientale”;
  • di trasmettere il “Documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria”, il “Quadro conoscitivo” e la “Verifica preliminare dei contenuti del Rapporto ambientale” all’Autorità regionale, di cui alla LR n. 9/2008, per l’effettuazione dei compiti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e quindi ai fini dell’avvio del processo di consultazione in materia ambientale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare il “Documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria” (PAIR 2020) allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare il “Quadro conoscitivo” e la “Verifica preliminare dei contenuti del rapporto ambientale” allegati quali parti integranti della presente deliberazione;

3. di comunicare all’Assemblea legislativa il “Documento preliminare del Piano Regionale Integrato per la Qualità dell’Aria” corredato dal “Quadro conoscitivo” e dalla “Verifica preliminare dei contenuti del rapporto ambientale”;

4. di trasmettere i Documenti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 all’Autorità regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai fini dell’avvio del processo di consultazione in materia ambientale;

5. di dare mandato al Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico di trasmettere i Documenti approvati ai numeri 1 e 2, secondo le modalità previste dall’art. 25 della L.R. 20/00, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alle associazioni economiche e sociali per eventuali valutazioni e proposte da esprimere entro 60 giorni. I Documenti sono trasmessi altresì per conoscenza alle Regioni contermini e alle Amministrazioni statali;

6. di pubblicare sul sito web della Regione Emilia-Romagna i Documenti approvati ai numeri 1 e 2;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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