SUPPLEMENTO SPECIALE N.109 DEL 24.06.2016

Relazione

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” (di seguito denominata Legge), per proseguire nel percorso di razionalizzazione iniziato con l'approvazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che ha deciso l’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni.

La citata legge regionale n. 13 del 2015 assegna, infatti, alla Regione le funzioni amministrative in applicazione della normativa statale e regionale in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nonché di valorizzazione del patrimonio tartufigeno, ivi comprese le attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative. Per l'attività di accertamento delle infrazioni la Regione si avvale dei soggetti indicati all'articolo 15 della legge 16 dicembre 1985, n. 752.

Descrizione generale delle modifiche apportate

Agli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24bis, 24ter, 25, 26, 27 e 30 della Legge, le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all’applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 e connessi all'accentramento delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi.

Allo scopo di rendere il testo della Legge più snello e semplificato, si propone di modificare gli articoli 3, 7 e 8, prevedendo che la definizione di alcuni procedimenti contemplati nella presente legge - il riconoscimento di tartufaie controllate o coltivate, la certificazione delle piante tartufigene e l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi - avvenga mediante deliberazioni della Giunta regionale.

Per le medesime finalità, si propone di rinviare a successivi provvedimenti della Giunta regionale la definizione delle modalità relative all'inserimento di piantine tartufigene per aversi “incremento di tartufaie naturali” (art. 2, comma 1, lett. b)) nonché l'istituzione ed il funzionamento delle commissioni d'esame (art. 8) e della Consulta per la tutela e la valorizzazione del tartufo (art. 29).

Si prevede, altresì, che la partecipazione alle commissioni d'esame (art. 8) ed alla Consulta (art. 29) non comporti oneri per la Regione.

Titolo II “Procedimento per il riconoscimento di tartufaie”

L'art. 2, comma 1, lett. a) - che modifica l'art. 3 della Legge - prevede che i processi di certificazione europei delle piante micorrizate debbano ritenersi utili ai fini del riconoscimento delle tartufaie coltivate.

L'art. 5, inoltre, modifica il periodo per le verifiche delle tartufaie controllate e coltivate, di cui alla all'art. 6 della Legge, portandolo da due a cinque anni.

L'art. 3 abroga l'art. 4 della Legge, in quanto le indicazioni circa la “messa a dimora delle piantine” saranno fornite con deliberazione della Giunta regionale, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), che ha modificato il comma 1 dell'art. 3 della Legge.

Titolo III “Della raccolta del tartufo”

L'art. 9, comma 1, lett. a) apporta modifiche all'art. 10, comma 1, della Legge prolungando la validità del tesserino di idoneità, che passa da sei a dieci anni.

L'art. 10 modifica l'art. 11 della Legge, relativo alla “tassa di concessione regionale”, adeguandolo alle intervenute modifiche normative.

L' art. 11 modifica l'art. 13 della Legge, stabilendo che il calendario per la ricerca e la raccolta sia unico a livello regionale, pur con eventuali deroghe per ambiti omogenei sub-regionali; inoltre, viene introdotto, tra le varietà, il periodo di raccolta per il tuber mesentericum, adeguando, così, la normativa regionale alle disposizioni statali; infine, viene prevista una procedura più puntuale per le autorizzazioni in deroga a scopi scientifici e di studio.

Titolo V “Promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura”

L'art. 22 abroga il comma 3 dell’art. 24 bis della Legge, che prevedeva la concessione di contributi regionali alle Province finalizzati alle attività di valorizzazione del tartufo.

L’art. 24 abroga l'art. 24 quinquies della Legge, relativo alla “Conferenza regionale annuale” in quanto le sue funzioni convergono nella Consulta per la tutela e la valorizzazione e del tartufo di cui all’art. 30 della Legge che da provinciale diventa regionale.

Titolo VI “Disposizioni transitorie e finali”

L'art. 28 abroga il comma 3, non più attuale, dell'art. 27 della Legge.

Infine l’art. 30 detta disposizioni in merito alla durata delle autorizzazioni di tartufai controllate e coltivate nonché delle autorizzazioni alla raccolta per scopi scientifici e di studio già rilasciate alla data di entrata in vigore della Legge, e in ordine alla cessazione degli effetti di direttive assunte in attuazione di articoli abrogati.

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