n. 63 del 28.04.2010 - periodico (Parte Seconda)

Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al piano di coltivazione e al progetto di sistemazione della cava Ambito 1 del PAE in località Masrola in comune di Borghi

L’Autorità competente: Comune di Borghi comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al piano di coltivazione e al progetto di sistemazione della cava Ambito 1 del PAE in località Masrola in Comune di Borghi.

Il progetto è stato presentato dalla Ditta ECO G.M. srl – via Meucci 5/c - Rimini.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Borghi della Provincia di Forlì – Cesena.

Il progetto rientra nella categoria B.3.4) “Cave e torbiere” della L.R. 9/99 e s.m.i., integrata dal D.Lgs.152/06 e s.m.i.. 

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9e s.m.i., l’autorità competente: Comune di Borghi, con atto di Giunta Municipale n. 04 del 12.01.2010, ha assunto la seguente decisione:

(omissis)

delibera

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla coltivazione ed alla sistemazione della cava Ambito 1 del P.A.E. in loc. Masrola in Comune di Borghi, presentato dalla Ditta ECO G.M. S.r.l. dall’ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:

1) nell’arco dei 5 anni di attività estrattiva non dovranno comunque essere superati i 50.000 mc di sabbia di monte ed i 50.000 mc di argilla fissati dalle previsioni del P.A.E., pertanto in sede di richiesta di autorizzazione alla coltivazione, sulla base dei dati specifici ricavati da analisi stratigrafiche dovrà essere verificato che ciascuna delle due tipologie di materiale non superi il volume massimo per essa stabilito;

2) relativamente alla condotta fognaria presente all’interno dell’ambito estrattivo, come stabilito dalla Scheda tecnica “Elaborato A.3/a, Ambito 1 - Masrola” del P.A.E., in fase di progetto esecutivo dovrà essere verificata l’esatta ubicazione della condotta nonché la compatibilità con l’attività estrattiva preventivata;

3) a compensazione dei valori compromessi dovrà essere garantita la reintroduzione di specie arboree sulla superficie di 3.500 mq individuata quale area di compensazione alla Tav. 3 “Progetto di recupero”, datata ottobre 2009. Tale intervento dovrà essere realizzato durante la prima fase dell’attività estrattiva, contemporaneamente alla movimerntazione dei materiali finalizzata al ripristino delle precedenti escavazioni ed alla cantierizzazione dell’area e compatibilmente con le operazioni suddette;

4) dovrà essere valutato in sede autorizzativa, a fronte delle modifiche introdotte con le integrazioni presentate in data ottobre 2009 e delle eventuali modifiche da apportare al progetto al fine di conformarlo con le prescrizioni di cui al presente atto, la necessità di sottoporre nuovamente il progetto alla Comunità Montana dell’Appennino Cesenate per un aggiornamento/conferma del parere precedentemente rilasciato;

5) in fase di richiesta di autorizzazione dovrà essere uniformato il progetto di coltivazione alle Tavv. 1 “Carta di sintesi dell’area di coltivazione – ripristino e vincoli esistenti” e 3 “Progetto di recupero”, datate ottobre 2009, ed in particolare:

dovranno essere adeguati gli elaborati Tavv. 2’ “Progetto di coltivazione (integrato)”, datato giugno 2009, e 3 “Progetto di sistemazione finale rilievo plano-altimetrico”, datato marzo 2009, limitando l’intervento ai perimetri dell’area di escavazione, dell’area di ripristino e dell’area di stoccaggio materiali rappresentati alle Tavv. 1 e 3 sopraccitate;

qualora la modifica di cui al punto precedente comportasse variazioni alle sezioni di progetto dovranno essere modificati gli elaborati relativi (Tavv. 3/1, 3/2 e 3/3 “Confronto tra sezioni come da riferimento ai profili riportati nell’elaborato 2’ integrazioni C.M. App. Cesenate”);

dovrà essere verificato/adeguato il computo metrico;

il collegamento tra l’area di cava ed il piazzale di stoccaggio e di manovra dei mezzi di servizio dovrà essere garantito tramite la realizzazione di un percorso esterno all’area identificata quale frana attiva dal P.A.E. del Comune di Borghi;

6) le operazioni di ripristino previste su aree esterne all’area di scavo ed, in particolare, la realizzazione del sistema scolante idoneo a limitare quanto più possibile il trasporto solido fino al Torrente Uso (funzionalità da mantenere sia in fase di coltivazione che nell’ambito della sistemazione finale) e la creazione di una cortina vegetale a schermatura della S.P. 13 dell’Uso, finalizzata ad una mitigazione visiva, come previsto dalle norme del P.A.E. Comunale, dovranno essere realizzate durante la prima fase dell’attività estrattiva, contemporaneamente alle attività previste nel settore 1 e compatibilmente con le stesse;

7) durante la sistemazione/realizzazione dei fossi di scolo, la cui realizzazione dovrà avvenire durante la prima fase dell’attività in progetto, in fase di bonifica del dissesto, dovranno essere evitate interferenze con la compagine vegetazionale presente allo stato attuale;

8) al fine di evitare dispersioni e contaminazioni al suolo di possibili sostanze idroinquinanti l’eventuale stoccaggio di combustibili e lubrificanti necessari all’utilizzo e gestione dei mezzi di cava dovrà avvenire in apposite aree opportunamente confinate e impermeabilizzate ed i mezzi d’opera, al termine della giornata lavorativa, dovranno essere rimessati al di fuori delle aree di scavo;

9) dovranno essere previste opere di manutenzione periodiche dei fossi di scolo in progetto, al fine di garantirne l’efficienza idraulica;

10) dovrà essere effettuata, come peraltro proposto dal Proponente, una ricognizione all’interno dell’ambito estrattivo, per accertare la presenza di eventuali nidi di uccelli che, se rilevati, dovranno essere spostati nella fase preliminare alla coltivazione di cava;

11) l’impianto di rimboschimento e la semina per le essenze erbacee dovranno essere realizzati nella prima stagione utile al termine dell’attività di coltivazione e di ripristino morfologico del versante ed, in ogni caso, entro il termine ultimo di cinque anni, termine di validità dell’autorizzazione all’escavazione;

12) sulle scarpate che si verranno a creare al termine del ripristino morfologico del versante, dovrà essere realizzata, in aggiunta alla vegetazione erbacea prevista dal progetto di recupero presentato, una copertura arbustiva sparsa. Dovrà essere prevista, inoltre, al termine dell’attività estrattiva, la copertura erbacea ed arbustiva dell’area utilizzata per lo stoccaggio dei materiali di cava e di ripristino, fino al limite dell’area cartografata quale frana attiva dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Le specie arbustive da impiantare nelle zone sopra identificate dovranno essere le medesime già previste per l’intervento compensativo, al fine di porsi in armonia con lo stesso e con la vegetazione preesistente;

13) le modalità di impianto previste dal progetto presentato per le operazioni di ripristino (sesto di impianto, altezza ed età delle piantine, dimensioni delle buche e sistemi protettivi) dovranno essere estese anche al rimboschimento previsto quale intervento compensativo;

14) lungo la S.P. 13 Uso dovranno essere realizzate, rispettando le tempistiche riportate al punto 6 ed utilizzando le specie previste dal progetto presentato, 2 file sfalsate, costituite ciascuna dall’alternanza di essenze arboree ed arbustive, con un sesto di impianto di 5X5 m;

15) le opere di manutenzione, comprendenti il risarcimento delle fallanze, le ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti e l’irrigazione di soccorso da effettuare ogni qualvolta se ne presenti la necessità andranno estese ai primi cinque anni successivi l’impianto, sia per quanto concerne gli interventi di mitigazione, compensazione che di ripristino al termine del quinquennio estrattivo; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

16) l’importo della fideiussione, a garanzia finanziaria dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione, da stipularsi secondo le modalità previste dall’art. 12 della L.R. 18 luglio 1991 n. 17, dovrà essere ricomputato integrandolo dei costi di tutte le opere e gli interventi di tipo vegetazionale previsti sull’area, in relazione alle prescrizioni sopra riportate;

17) devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno in prossimità del ricettore maggiormente prossimo all’area di impianto (ricettore A) e nelle situazioni ritenute peggiorative per lo stesso. Tali rilievi vanno eseguiti all’interno degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di attività di escavazione e il livello equivalente di rumore ambientale;

18) per la verifica dei limiti di immissione assoluti, devono essere eseguiti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, presso il ricettore maggiormente prossimo all’area di impianto (ricettore A), rilievi in esterno del livello di rumore ambientale, in periodo diurno, di durata non inferiore alle 16 ore in continuo;

19) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere eseguiti entro 2 mesi dall’inizio dell’attività estrattiva;

20) la comunicazione di inizio dell’attività estrattiva dovrà essere trasmessa, a cura del Proponente, al Comune di Borghi ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

21) l’esecuzione dei monitoraggi e delle analisi di cui ai punti precedenti dovrà avvenire, con oneri a carico della società Proponente, in prima istanza da ARPA, o, in alternativa, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95), nominato dalla Società Proponente. La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e comunicati al Comune di Borghi ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Pianificazione Territoriale;

22) eventuali modifiche relative alla modalità di esecuzione dei rilievi fonometrici di cui ai punti precedenti o al termine entro cui tali attività devono essere eseguite, potranno essere disposte dai competenti uffici tecnici comunali su proposta motivata di ARPA, ferme restando le finalità di controllo del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;

23) tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi al Comune di Borghi ed all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale;

24) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal Proponente, a proprio carico entro 2 mesi dal termine della campagna di monitoraggio, idonee misure di mitigazione acustica per l’abbattimento dei livelli alle sorgenti al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso i ricettori presenti;

25) si dovrà prevedere la copertura dei cumuli di materiale sia commercializzabile che di risulta;

26) dovrà essere effettuata, durante i periodi siccitosi, la bagnatura dell’area di deposito mezzi e dei percorsi di transito;

2) di quantificare in € 100,00 pari allo 0,02 % del valore dell’intervento, le spese istruttorie che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del Proponente;

3) di liquidare il 90% dell’importo sopra richiamato, pari a € 90,00 all’Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena per l’attività istruttoria da essa svolta, in attuazione di quanto previsto dall’art. 8 della convenzione tra Comune e Provincia citata in premessa.

4) di trasmettere la presente deliberazione all’amministrazione Provinciale di Forlì Cesena ufficio Valutazione Impatto Ambientale;

5) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente deliberazione.

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/00, stante l’urgenza dei successivi adempimenti.

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