n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Istituzione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e individuazione del relativo responsabile

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26/7/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Considerato che le disposizioni contenute nel Titolo II del suddetto Decreto:

  • si applicano a partire dall' 1 gennaio 2012;
  • sono volte a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Nazionale (Regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del Servizio sanitario Regionale rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria e per la parte del finanziamento gestita direttamente e rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero Universitarie, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.), Istituti Zooprofilattici), nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi enti per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute; 

Visto che tra gli enti a cui fa riferimento il Titolo II, l’art. 19 comma 2 individua alla lettera b) punto i) le Regioni, per la parte del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora esse esercitino la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d’ora in poi denominata “Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione”;

Preso atto che l’art. 22 del DLgs 118/11 prevede l’istituzione, presso le regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio Servizio Sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione, deputato all’introduzione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre Regioni/Province autonome, le Aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi Sanitari Regionali; 

Considerato inoltre che, ai sensi dell’art. 22 sopra citato, per l’esercizio di tali funzioni è necessario individuare un responsabile della GSA cui è attribuita l’elaborazione e l’adozione:

  • del bilancio preventivo economico annuale per la GSA
  • del bilancio preventivo economico annuale consolidato del SSR
  • del bilancio di esercizio per la GSA
  • del bilancio di esercizio consolidato del SSR

 oltre alla coerente compilazione dei nuovi modelli ministeriali CE e SP di cui all’emanando decreto ministeriale e relativi alla GSA, in via preventiva, trimestrale e consuntiva, individuati con il codice “000” e con il codice "999” per quelli relativi ai consolidati regionali; 

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2011, n. 21 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del Bilancio pluriennale 2012-2014” che prevede all’art. 21 una quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio Sanitario Regionale; 

Valutata pertanto la necessità di procedere con il presente atto all’individuazione, in seno alla Direzione Generale Sanità e politiche Sociali, di uno specifico centro di responsabilità, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, per lo svolgimento della funzione denominata “Gestione Sanitaria Accentrata” ed alla nomina del suo responsabile, titolare di precisi obblighi in merito alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, come specificati nel decreto citato; 

Avuto riguardo alla complessità dei compiti assegnati al responsabile regionale della gestione sanitaria accentrata, si ritiene opportuno indicare, per l’anno 2012, quale responsabile della GSA il Direttore Generale Sanità e politiche Sociali, Dott. Tiziano Carradori, senza alcuna spesa aggiuntiva sul bilancio regionale; 

Viste:

  •  la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche; 

 Dato atto del parere allegato

 Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute; 

a voti unanimi e palesi 

delibera: 

1. di individuare, ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26/7/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente, la funzione “Gestione Sanitaria Accentrata” ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 118/2011 e di nominare, quale responsabile regionale della Gestione Sanitaria Accentrata regionale, per l’anno 2012, il Direttore generale Sanità e Politiche sociali, Dott. Tiziano Carradori;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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