n.3 del 04.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) per campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da demolizione mediante impianto mobile presso cantiere "Ex Fonderie Sabiem" - Via Emilia Ponente, 81 - Bologna (BO) presentato dalla ditta Scavitalia S.r.l. (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Campagna di recupero rifiuti inerti provenienti da demolizione mediante impianto mobile presso cantiere “ex fonderie Sabiem” - Via Emilia Ponente, 81 - Bologna (BO)” presentato dalla Ditta “Scavitalia S.r.l.” da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. possono essere sottoposti ad operazioni di recupero R5 per un quantitativo massimo non superiore a 36.000 ton le tipologia di rifiuti di cui ai codice CER 170904 (per un quantitativo pari al 70% del totale di rifiuti trattati), 170101 (20%), 100908 (9%), 170302 (1%);
  2. l’attività di recupero di rifiuti inerti dovrà essere finalizzata alla produzione di materie prime secondarie per l’edilizia costituite da frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata conformi alle specifiche tecniche descritte nell’Allegato C alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/5205 del 15 luglio 2005 o prodotti conformi a quelli previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per le suddette tipologie di rifiuti, e con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.; in merito alla frequenza dei test di cessione si dovrà fare riferimento allo stesso allegato C sopra citato che, così come riportato anche nel “Regolamento per la gestione di materiali naturali derivanti da attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione” del Comune di Bologna (P.G. n. 64676/2009 O.d.G. 106/2009), in particolare all’art. 9, indica in 3.000 mc la dimensione massima del lotto oggetto di analisi; qualora al termine delle operazioni di recupero i prodotti ottenuti non dovessero possedere le caratteristiche richieste, dovranno essere conferiti, quali rifiuto, ad impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
  3. eventuali omogeneizzazioni e integrazioni dei prodotti ottenuti dalle operazioni di frantumazione, macinazione, vagliatura con materia prima inerte per la produzione di materie prime per l’edilizia possono essere effettuate soltanto una volta che sia stata effettivamente ottenuta materia prima secondaria dalle operazioni di recupero dei rifiuti;
  4. la parte di materiale prodotto dall’attività del frantoio e non destinata al riutilizzo in sito (stimata in 10.000 mc) potrà permanere nell’area non oltre la durata della campagna di recupero, oggetto della presente procedura;
  5. si evidenzia che la via Emilia Ponente è un’arteria stradale con particolari criticità di natura viabilistica: al fine di evitare ulteriori problematiche sui livelli di servizio della stessa, e della viabilità locale di adduzione, si prescrive che l’accessibilità dei mezzi di cantiere, all’area oggetto del presente screening, avvenga esclusivamente dalla via Nanni Costa attraverso la viabilità principale (via Prati di Caprara e viale Sabena), mentre non è consentito - nemmeno in via straordinaria - l’utilizzo dell’accesso carraio presente sulla via Emilia Ponente; il passo carraio temporaneo da prevedere su via Nanni Costa, per la durata delle lavorazioni e qualora non ce ne fosse presente uno già regolamentato, andrà autorizzato previa apposita richiesta del proponente al competente ufficio del Comune di Bologna (in questo caso il Quartiere Reno);
  6. la movimentazione dei mezzi pesanti in entrata/uscita dal cantiere dovrà avvenire al di fuori delle ore di punta;
  7. l’attività di frantumazione dei rifiuti deve essere svolta unicamente nel periodo diurno, e in particolare dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; le attività svolte al di fuori di tali fasce orarie dovranno essere svolte nel rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora;
  8. così come dichiarato dallo studio acustico, gli impianti di frantumazione (POWERCRUSHER PC1270 e gruppo frantumazione GFS OMIG U100) non dovranno mai funzionare contemporaneamente, ma a periodi alterni;
  9. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, si dovranno mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;
  10. anche in considerazione della vicinanza dell’asilo nido ubicato in prossimità del confine sud dell’area di intervento, devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione, macinazione e frantumazione dei rifiuti;
  11. al fine di evitare qualsiasi rischio inerente un’eventuale diffusione di polveri contenenti Arsenico, non possono essere gestiti in alcun modo sabbie di fonderia e che le attività di recupero dei rifiuti non interferiscano in alcun modo con i materiali coinvolti dal procedimento di bonifica attivato dalla Provincia di Bologna (PG.136310 del 5 agosto 2010);
  12. devono mantenersi bagnate le strade di accesso e i percorsi interni utilizzati dai mezzi d’opera e dai camion; devono altresì mantenersi bagnate le ruote dei mezzi d’opera e dei camion in movimento;
  13. all’interno dell’area, i mezzi devono mantenere velocità adeguate a limitare i fenomeni di sollevamento delle polveri e in ogni caso non superiori a 30 km/h;
  14. le operazioni di bagnatura, che devono garantire la minimizzazione delle emissioni diffuse di materiale polverulento durante le attività di frantumazione e movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, dovranno in ogni caso essere eseguite ogni qualvolta si rendano necessarie in rapporto soprattutto alle condizioni climatiche per insolazione, temperatura e velocità del vento;
  15. in caso di mancanza, per qualunque motivo, di acqua, sia di acquedotto che di scorte interne, i lavori che producono emissioni devono essere sospesi; di ciò deve essere data comunicazione informativa ai lavoratori;
  16. relativamente alle tipologie di rifiuti che la Ditta prevede di sottoporre ad operazioni di recupero, nei casi previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. deve essere eseguito idoneo test di cessione conformemente a quanto indicato in Allegato 3 allo stesso D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. sul rifiuto tal quale, al fine di garantirne l’idoneità per le successive operazioni di recupero: i risultati dei test di cessione dovranno essere conservati per l’intera durata dell’autorizzazione presso la sede dell’impianto a disposizione dell’Autorità di controllo, essi saranno ordinati cronologicamente e sul frontespizio di ogni certificato dovrà essere trascritto ed evidenziato il riferimento alla corrispondente operazione di presa in carico sul registro di cui all’art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (n. operazione e data);
  17. i rifiuti sottoposti alle suddette operazioni di recupero non possono configurarsi come rifiuti pericolosi;
  18. deve garantita l’impermeabilità delle aree interessate dalle manovre dei mezzi e dalle attività di frantumazione e deposito dei rifiuti e dei materiali prodotti;
  19. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;
  20. deve essere accuratamente evitata la dispersione nell’ambiente esterno, e in particolare su strade pubbliche, di polveri, fango, ecc.; in particolare, per tutta la durata della campagna in oggetto, dovrà essere mantenuta pulita la viabilità pubblica di accesso al cantiere, per una estensione di 250 m su ogni lato stradale dall’ingresso di Via Nanni Costa;
  21. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di rifiuti, di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  22. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE;
  23. deve essere sempre disponibile presso l’impianto la certificazione analitica che attesti l’idoneità delle M.P.S. prodotte;
  24. le acque meteoriche di dilavamento devono essere gestite conformemente alla disciplina di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla D.G.R. 286/2005 e alla D.G.R. n. 1860/2006;
  25. qualora sia previsto uno scarico in acque superficiali, la Ditta deve presentare apposita richiesta di autorizzazione allo scarico con le procedure previste dagli uffici competenti;
  26. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;

aa. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie prime secondarie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Scavitalia S.r.l.; alla Provincia di Bologna; al Comune di Bologna; all’ARPA sezione provinciale di Bologna; all’AUSL di Bologna;

4) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. il presente provvedimento di assoggettabilità.

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