REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2009, n. 46

Soppressione della Comunita' montana Valle del Tidone

IL PRESIDENTE
(omissis)	decreta:
Art. 1
Soppressione
La Comunita' montana della Valle del Tidone e' soppressa.
La soppressione ha effetto contestualmente all'insediamento degli
organi dell'Unione che dovra' essere costituita tra i Comuni di
Pecorara e Pianello Val Tidone, a seguito della tornata elettorale
amministrativa del 2009, purche' la nuova Unione di Comuni sia
costituita entro il 30 giugno 2009.
Allo spirare di tale termine, in caso di mancata costituzione
dell'Unione - per tale intendendosi l'approvazione dello statuto e
dell'atto costitutivo - la Comunita' montana della Valle del Tidone e'
comunque soppressa; in tale ultima evenienza con successivo decreto
presidenziale vengono definiti i conseguenti profili successori.
Art. 2
Termini
Il termine assegnato ai Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone per
l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo della Nuova
Unione, e' fissato al 23 aprile 2009.
Nella prima seduta utile, successiva alle elezioni amministrative  del
2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i
Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalita'
previste nello statuto.
I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella
prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione
comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli
organi.
Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti
entro il termine di cui al comma 2, in via suppletiva e sino ad
eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio
dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i
consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di
minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre
individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o piu' liste
collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o piu' liste non
collegate al sindaco; in caso di parita' di cifre individuali, prevale
il consigliere piu' anziano di eta'.
Art. 3
Funzioni
Le funzioni gia' di competenza della Comunita' montana della Valle del
Tidone, per i territori dei comuni di Caminata e Nibbiano sono svolte,
in assenza di diversi accordi tra gli enti interessati, con le
modalita' seguenti:
- la Provincia di Piacenza svolge, ai sensi dell'art. 6 della L.R.
10/08, le funzioni in materia di agricoltura, di forestazione (ivi
inclusa la predisposizione dei programmi di intervento di cui all'art.
8, commi 3 e 4, della L.R. 6/75), di raccolta di funghi epigei
spontanei, le funzioni in materia di usi civici, le funzioni in
materia di agriturismo ai sensi della L.R. 26/94, di salvaguardia
della flora regionale ai sensi della L.R. 2/77, di vincolo
idrogeologico ex art. 149, comma 2, L.R. 3/99;
- i Comuni di Caminata e Nibbiano svolgono le funzioni relative
all'utilizzazione delle terre incolte ai sensi della L.R. 37/77;
- la Nuova Unione costituita tra i Comuni di Pianello Val Tidone e
Pecorara subentra, in relazione al territorio di tali comuni - a
condizione che lo statuto rispetti le prescrizioni dell'art. 6, comma
2, della L.R. 10/08 - nelle funzioni gia' di competenza della
soppressa Comunita' montana, nonche' nella potesta' di esercitare le
competenze, di partecipare agli organismi istituiti, di adottare gli
atti e le iniziative attribuite alla precedente Comunita' montana
dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti, in relazione al
territorio dei comuni aderenti all'Unione.
Art. 4
Procedura successoria e nomina del commissario
Il Presidente della Comunita' montana della Valle del Tidone, nel
periodo ricompreso tra l'1 marzo e l'ultima seduta utile del Consiglio
comunitario prima della soppressione dell'ente, sentiti gli enti
interessati, predispone inoltre una proposta di piano successorio
che:
a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi gia'
assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo dalla Regione - derivanti da
risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - sia effettuato,
individuando eventuali conguagli necessari, in proporzione alla
popolazione dei Comuni che confluiscono negli enti subentranti;
b) individua nell'Unione dei Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara
l'ente che succede nella titolarita' del patrimonio ed in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunita' montana
- fatti salvi i mutui assunti dalla soppressa Comunita' montana e gli
oneri di ammortamento degli stessi;
c) individua gli interventi che insistono sul territorio dei comuni di
Caminata e Nibbiano e che sono assistiti da mutui, disponendo che in
tali mutui e negli oneri di ammortamento degli stessi subentrano i
suddetti Comuni, che sono tenuti a dar seguito agli interventi
provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di
programmazione.
La proposta di piano e' trasmessa ai sindaci dei Comuni interessati ed
al Consiglio della Comunita' montana per la presa d'atto della stessa
nell'ultima seduta utile prima della soppressione.
In tale sede il Consiglio della Comunita' montana procede altresi' a:
- indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale
integrazione o modifica del piano;
- approvare il Rendiconto di gestione;
- verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a
titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- trasmettere il piano per l'approvazione agli enti subentranti.
Gli enti devono trasmettere le deliberazioni di approvazione alla
Regione, che rende efficace il piano successorio con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
Il decreto:
- regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata
una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni
altro adempimento derivante dalla successione;
- nel caso in cui cio' sia necessario nomina il commissario
liquidatore - per l'attuazione del piano successorio - regolandone
l'attivita'.
L'Unione dei Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara succede alla
Comunita' montana soppressa in tutti i rapporti giuridici non
trasferiti ad altri soggetti a norma della proposta di riparto di cui
al presente articolo ivi compresa la partecipazione eventuale a
consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della
L.R. 6/05, di cui la Comunita' montana sia titolare alla data della
soppressione.
Art. 5
Somme da introitare da parte della Regione
Per le somme da introitare da parte della Regione Emilia-Romagna, gli
accertamenti eventualmente gia' disposti dalla stessa a carico della
Comunita' montana Valle del Tidone sono posti a carico dei seguenti
soggetti:
- Nuova Unione costituita tra i Comuni Pianello Val Tidone e Pecorara
in relazione agli accertamenti assunti a carico della Comunita'
montana in relazione al territorio dei comuni Pianello Val Tidone e
Pecorara e in proporzione alla popolazione dei predetti Comuni;
- Comuni di Nibbiano e Caminata, in relazione agli accertamenti
assunti a carico della Comunita' montana in relazione al territorio ed
in proporzione alla popolazione dei Comuni stessi, salvo che per i
contributi eventualmente da restituire alla Regione, posti a carico
degli enti in base agli stessi criteri contenuti nel piano successorio
relativo allo scioglimento della Comunita' montana.
Art. 6
Personale
La Regione, dopo avere espletato il confronto con le organizzazioni
sindacali, ai sensi del comma 1, dell'art. 42, della L.R. 10/08 e aver
sentito gli enti interessati, individua i criteri per l'assegnazione
del personale della Comunita' montana agli enti che subentrano a
questa nell'esercizio delle funzioni istituzionali oppure, nel caso si
registrasse una impossibilita' di assorbimento di alcuni lavoratori, a
enti terzi.
La Comunita' montana Valle del Tidone, nel rispetto dei criteri di cui
sopra:
a) predispone il piano di successione relativo al personale, che
individua il personale, dipendente a tempo indeterminato della
Comunita' montana, appartenente alla dirigenza e alle categorie del
comparto regioni e autonomie locali, nonche' i rapporti di lavoro a
tempo determinato e gli altri contratti di lavoro e di collaborazione
coordinata e continuativa, con proposta di ricollocazione del
personale stesso;
b) avvia la procedura di informazione ed esame congiunto del piano
medesimo con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 47, commi
da 1 a 4 della Legge 428/90;
c) comunica l'esito della procedura di cui sopra, trasmettendo il
piano di successione alla Regione per l'approvazione dello stesso con
decreto presidenziale, da adottarsi entro il 30 giugno 2009; il
decreto rende il piano giuridicamente efficace.
Il trasferimento del personale opera a far data dal primo giorno
successivo alla soppressione della Comunita' montana; il personale
trasferito conserva i diritti, inerenti il proprio rapporto di lavoro,
maturati presso la Comunita' montana, ai sensi del comma 1 dell'art.
2112 c.c.
Gli enti subentranti sono tenuti ad applicare i trattamenti economici
e normativi previsti, oltre che dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti decentrati integrativi vigenti presso la Comunita'
montana, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi
decentrati applicati nell'ente subentrante.
I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o autonomo in
essere con la Comunita' montana continuano con gli enti subentranti
fino alla scadenza naturale dei rispettivi contratti.
Art. 7
Pubblicazione
Il presente decreto viene pubblicato, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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