REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 recante Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in
materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative (modificato comma 2, sostituito comma 5, aggiunto comma 6
bis da art. 27 L.R. 27 luglio 2005 n. 14
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione
associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle
funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali .
. . e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della
costituzione di Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali
nuove Comunita' montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13,
non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in
tutto o in parte, in una Comunita' montana o con questa coincidenti,
ne' alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in
tutto o in parte, con quello di una Unione o di una Comunita'
montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4
dell'art. 33 del DLgs. n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei Comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma
associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei Comuni
ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.
5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un
contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali
che si trasformino in Unioni di Comuni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati.
6 bis. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere altresi'
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme
associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunita'
montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese
di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di
funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica
disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e
coordinamento con le discipline settoriali.
7. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi,
erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse
finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei
richiedenti e' ridotto in proporzione.".
2)  I commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2007 sono i seguenti:
"194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 65: 1) la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: "d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione
delle formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e
annotazione, nonche' di visure e certificati ipotecari"; 2) la lettera
g) e' sostituita dalla seguente: "g) al controllo di qualita' delle
informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti"; 3) la
lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) alla gestione unitaria e
certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando
il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini
istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati";
b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla
seguente: "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed
all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di
determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto
dall'articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i Comuni esercitano
direttamente, anche in forma associata, o attraverso le Comunita'
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato
dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti catastali. Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni
catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste
pubblico-private.
196. L'efficacia dell'attribuzione della funzione comunale di
conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio
urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio e l'ANCI,
recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il graduale
trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione
dell'informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della
capacita' organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino
di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente
periodo non si applica ai poli catastali gia' costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta' dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio
per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da
ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni
non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente
rinnovabili. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni
contenute nel protocollo di intesa concluso dall'Agenzia del
territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi
necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni
catastali decentrate, ivi compresi i livelli di qualita' che i comuni
devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le
conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi, e,
in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di
competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e
finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali
catastali, da trasferire agli enti locali nonche' i termini di
comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell'avvio
della gestione delle funzioni catastali.
198. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore,
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed Autonomie locali, nel rispetto
delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
predispone entro il 1o settembre 2007 specifiche modalita'
d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la
interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri
per la gestione della banca dati catastale. Le modalita'
d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra
gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il
territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di
connettivita'.
199. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento
degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del
processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la
circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di specifica
formazione del personale comunale. L'assegnazione di personale puo'
avere luogo anche mediante distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al Ministro
dell'economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni
parlamentari.".
NOTA ALL'ARTICOLO 5
Comma 1
Il testo del comma 1, lettera a) dell'articolo 8 della legge regionale
29 dicembre 2006, n. 20 recante la Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009 e' il seguente:
"Art. 8 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del
turismo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni e
integrazioni di spesa come segue:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del
piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di
carattere generale e per il cofinanziamento anche tramite l'APT
Servizi Srl di progetti di promozione turistica e commercializzazione
turistica elaborati dai soggetti aderenti alle 'Unioni' di cui
all'articolo 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2,
lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e artt. 13 e 19 della L.R. 4 marzo
1998, n. 7)"
Esercizio 2007: + Euro 130.000,00
Esercizio 2008: Euro 12.150.000,00.".
NOTA ALL'ARTICOLO 6
Comma 1
Il testo del comma 1, lettera a) dell'articolo 1, della legge
regionale 24 aprile 1995, n. 47 concernente Interventi per favorire
l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento ed il trasferimento
dei mercati e dei centri agro-alimentari all'ingrosso. Abrogazione
delle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42, e 24 dicembre 1981, n.
49 e' il seguente:
"Art. 1 - Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione
dei mercati e dei centri agro- alimentari all'ingrosso e la
realizzazione di zone commerciali e artigianali di servizio nelle zone
limitrofe ai medesimi, interviene mediante la concessione di:
a) contributi in conto capitale a sostegno degli oneri relativi alla
progettazione, costruzione, ampliamento, trasferimento e
ristrutturazione dei mercati e dei centri agro-alimentari
all'ingrosso.
(omissis)".
NOTA ALL'ARTICOLO 7
Comma 1
Il testo del comma 1, lettera a) dell'articolo 18, della legge
regionale 29 dicembre 2006, n. 20 concernente la Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009 e' il seguente:
"Art. 18 - Porti regionali e comunali
1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 aprile 1976,
n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale
dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione
e delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:
a) Cap. 41250 "Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti,
compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9
marzo 1983, n. 11)
Esercizio 2007: Euro 60.000,00".".
NOTA ALL'ARTICOLO 8
Comma 1
Il testo dell'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge regionale
29 dicembre 2006, n. 20 concernente Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale
2007-2009 e' il seguente:
"Art. 19 - Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti
alla riorganizzazione e qualificazione della mobilita' urbana (art. 2,
comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla
L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)
Esercizio 2007: Euro 5.000.000,00".".
NOTA ALL'ARTICOLO 10
Comma 1
Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13
concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo
40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione della legge di assestamento del Bilancio di previsione
per l'esercizio 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008. Primo
provvedimento di variazione e' il seguente:
"Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di
gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale
e migliorare l'accessibilita' del proprio territorio e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della
Regione Emilia-Romagna, a tutte le societa' che gestiscono aeroporti
commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a
SAB Aeroporto G. Marconi di Bologna, di cui la Regione Emilia-Romagna
e' gia' azionista, anche alle seguenti ulteriori societa':
a) alla Societa' per azioni AERADRIA Aeroporto Federico Fellini con
sede in Rimini, costituita come societa' a responsabilita' limitata
con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre
1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. societa' 3737; trasformata in
societa' per azioni in data 7 giugno 1999;
b) alla Societa' per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in
Forli', costituita con atto del notaio Raffaele Gafa' di Forli' in
data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forli',
n. societa' 3519;
c) alla Societa' per azioni SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma G. Verdi con
sede in Parma, gia' denominata Aeroporto di Parma - Consorzio per la
Gestione - SpA, costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari di
Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio, registrato a
Parma; trasformata in societa' per azioni in data 27 novembre 1986.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti societa' e
nell'ambito degli importi sottoindicati:
a) Societa' per azioni AERADRIA Aeroporto Federico Fellini con sede in
Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Societa' per azioni SEAF Aeroporto L. Ridolfi con sede in Forli'
per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Societa' per azioni SO.GE.A.P. Aeroporto di Parma G. Verdi con sede
in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un
suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
Statuti delle Societa', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
6. L'autorizzazione alla partecipazione alle societa' indicate al
comma 2 e' subordinata alla condizione che sia prevista, anche in
appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della
Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime societa'.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle
azioni delle societa' di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei Capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712 Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714 Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
c) Cap. 45716 Esercizio 2006: Euro 224.500,00".".
NOTA ALL'ARTICOLO 11
Comma 1
Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.
20 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2006 e del Bilancio pluriennale 2006-2008 e'
il seguente:
"Art. 21 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla
ricapitalizzazione della societa' SAB - Aeroporto G. Marconi di
Bologna SpA
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' SAB. -
Aeroporto G. Marconi di Bologna SpA, della quale e' gia' socio ai
sensi della legge regionale 23 ottobre 1986, n. 35 (Partecipazione
della Regione Emilia-Romagna alla societa' S.A.B. - Aeroporto G.
Marconi di Bologna SpA), entro il limite massimo di tre milioni di
Euro, per l'esercizio 2006 a valere sul Capitolo 45710 CNI afferente
alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.".
NOTA ALL'ARTICOLO 13
Comma 1
Il testo dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 29 dicembre
2006, n. 20 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009 e'
il seguente:
"Art. 23 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 17 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la
Regione Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio
2007, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al
finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere,
Aziende ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli
(IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione
economico-finanziaria al 31 dicembre 2006, per un importo massimo di
Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B.
1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.".
NOTE ALL'ARTICOLO 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2006,
n. 20 concernente Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009 e'
il seguente:
"Art. 24 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre
1992, n. 421) e successive modificazioni ed integrazioni viene
determinata, per l'esercizio 2007, in complessivi Euro 30.000.000,00,
a valere sui seguenti Capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 - Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per
spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria regionale
(art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 3.100.000,00;
b) Cap. 51773 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502):
Euro 4.900.000,00;
c) Cap. 51776 - Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.000.000,00.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 4.799.595,97,
costituendo per l'esercizio 2006 economia di spesa; il suddetto
importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2007, sui
seguenti Capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa
sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate, per gli importi a fianco di
ciascuno indicati:
a) Cap. 51773 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502)
Euro 2.299.595,97;
b) Cap. 51776 - Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)
Euro 2.500.000,00.".
2) Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 recante Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei principi
sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata alla tutela
della salute e dei criteri di finanziamento delle unita' sanitarie
locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico,
promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie
locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla
valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie (articolo cosi'
sostituito dall'art. 3 del DLgs 517 del 7/12/1993).
2- bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali
(comma cosi' modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2- bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo
locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e
dei piani attuativi metropolitani (comma cosi' modificato dall'art. 8
del DLgs n. 254 del 28/7/2000).
2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi (comma cosi' modificato
dall'art. 8 del DLgs n. 254 del 28/7/2000).
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli Enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La Regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princi'pi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della Regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad
esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla Regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n.
419 (comma cosi' modificato dall'art. 8 del DLgs n. 254 del
28/7/2000).
2-septies. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono l'elenco
delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui
all'articolo 1, comma 18 (comma aggiunto dall'art. 2 del DLgs n. 229
del 19/6/1999).
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2- bis e 2- quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la Regione interessata e l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta . L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto." (comma cosi' modificato dall'art. 8 del
DLgs n. 254 del 28/7/2000).
NOTA ALL'ARTICOLO 17
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile
1992, n. 20 recante Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) e' il seguente:
"Art. 5
(omissis).
3. La Regione conferisce altresi' quote "una tantum" a titolo di
partecipazione della Regione alla formazione del patrimonio delle
associazioni indicate nell'art. 1.".
NOTA ALL'ARTICOLO 19
Comma 1
Il testo dei commi 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 recante Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Art. 10 - Gestione della rete regionale
(omissis)
3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta
regionale nel rispetto di quanto disposto dal DLgs n. 259 del 2003, e'
autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una
societa' per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce
nella societa' o trasferisce ad essa beni o complessi od universalita'
di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia
proprietaria.
4. Il capitale sociale della societa' di cui al comma 3 e'
inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della
societa' per azioni; alla societa' possono partecipare altri Enti
pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del
capitale sociale spetta alla Regione.".
NOTA ALL'ARTICOLO 20
Comma 1
Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 29 dicembre 2006, n.
20 recante Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo
40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
per l'esercizio finanziario 2007 e del Bilancio pluriennale 2007-2009
e' il seguente:
"Art. 35 - Trasferimento all'esercizio 2007 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2006 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa che ammontano a Euro
374.782.556,87, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2007 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2006:
	Progr	Capitolo	UPB	Euro
	  1)	2701	1.2.3.3.4420	988.000,00
	  2)	2775	1.2.3.3.4425	600.000,00
	  3)	3208	1.2.2.3.2800	2.000.000,00
	  4)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
	  5)	3850	1.2.3.3.4440	130.050,58
	  6)	3905	1.2.1.3.1500	591.543,02
	  7)	3925 	1.2.1.3.1520	192.378,14
	  8)	3937	1.2.1.3.1510	8.214.026,84
	  9)	4270	1.2.1.3.1600	12.636.178,13
	 10)	4276	1.2.1.3.1600	24.274.742,40
	 11)	4348	1.2.1.3.1600	15.742.611,29
	 12)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
	 13)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
	 14)	16332	1.3.1.3.6300	2.789.360,96
	 15)	16400	1.3.1.3.6300	901.097,46
	 16)	21088	1.3.2.3.8000	6.333.138,23
	 17)	21091	1.3.2.3.8000	800.000,00
	 18)	22210	1.3.2.3.8260	2.693.294,86
	 19)	22258	1.3.2.3.8270	8.000.000,00
	 20)	23417	1.3.2.3.8350	11.149.947,02
	 21)	23419	1.3.2.3.8350	213.341,43
	 22)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	 23)	25525	1.3.3.3.10010	6.577.391,47
	 24)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.187,59
	 25)	25780	1.3.3.3.10010	477.247,71
	 26)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	 27)	27727	1.3.4.3.11610	497.937,23
	 28)	30640	1.4.1.3.12630	8.867.149,36
	 29)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	 30)	30646	1.4.1.3.12630	2.856.201,83
	 31)	30885	1.4.1.3.12620	3.803.712,10
	 32)	30895	1.4.1.3.12620	32.924,12
	 33)	31110	1.4.1.3.12650	46.913.474,22
	 34)	32020	1.4.1.3.12670	10.462.461,00
	 35)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	 36)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
	 37)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	 38)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	 39)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	 40)	35305	1.4.2.3.14000	3.266.847,64
	 41)	36188	1.4.2.3.14062	82.200,00
	 42)	37150	1.4.2.3.14150	501.616,88
	 43)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	 44)	37336	1.4.2.3.14200	5.312.919,64
	 45)	37374	1.4.2.3.14220	4.913.046,06
	 46)	37376	1.4.2.3.14223	5.315.917,50
	 47)	37378	1.4.2.3.14223	2.360.420,00
	 48)	37385	1.4.2.3.14223	3.800.000,12
	 49)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	 50)	38027	1.4.2.3.14310	1.807.599,15
	 51)	38030	1.4.2.3.14300	159.165,52
	 52)	38090	1.4.2.3.14305	1.4.2.3.14305
	 53)	39050	1.4.2.3.14500	3.062.695,88
	 54)	39185	1.4.2.3.14500	63.730,40
	 55)	39220	1.4.2.3.14500	2.852.419,68
	 56)	39360	1.4.2.3.14555	1.499.663,51
	 57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	 58)	41250	1.4.3.3.15800	1.906.918,92
	 59)	41360	1.4.3.3.15800	829.344,88
	 60)	41550	1.4.3.3.15800	102.477,24
	 61)	41570	1.4.3.3.15800	425.000,00
	 62)	41900	1.4.3.3.15820	225.000,00
	 63)	41995	1.4.3.3.15820	3.119.046,68
	 64)	43027	1.4.3.3.16000	1.777.786,03
	 65)	43221	1.4.3.3.16010	3.024.526,40
	 66)	43270	1.4.3.3.16010	16.888.977,43
	 67)	45123	1.4.3.3.16420	121.310,21
	 68)	45125	1.4.3.3.16420	1.291.142,25
	 69)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
	 70)	45175	1.4.3.3.16200	17.504.837,79
	 71)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
	 72)	45184	1.4.3.3.16200	21.182.257,03
	 73)	45194	1.4.3.3.16200	4.990.139,38
	 74)	45710	1.4.3.3.16650	835.794,00
	 75)	46110	1.4.3.3.16600	1.033.000,00
	 76)	46115	1.4.3.3.16600	645.571,12
	 77)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
	 78)	47010	1.4.4.3.17400	260.000,00
	 79)	47015	1.4.4.3.17400	265.827,59
	 80)	47105	1.4.4.3.17400	305.681,35
	 81)	47111	1.4.4.3.17400	10.000,34
	 82)	47114	1.4.4.3.17400	966.752,30
	 83)	48050	1.4.4.3.17450	4.381.542,35
	 84)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
	 85)	57200	1.5.2.3.21000	10.390.739,33
	 86)	57680	1.5.2.3.21060	3.094.421,02
	 87)	65707	1.5.1.3.19050	859.777,45
	 88)	65712	1.5.2.3.21080	339.913,35
	 89)	65714	1.5.1.3.19050	722.523,18
	 90)	65717	1.5.1.3.19050	1.326.195,39
	 91)	65770	1.5.1.3.19070	13.369.190,26
	 92)	68321	1.5.2.3.21060	4.645.089,85
	 93)	70678	1.6.5.3.27500	1.900.000,00
	 94)	70718	1.6.5.3.27520	2.145.819,84
	 95)	71572	1.6.5.3.27540	2.276.603,68
	 96)	71576	1.6.5.3.27540	500.000,00
	 97)	73060	1.6.2.3.23500	2.079.172,85
	 98)	73140	1.6.3.3.24510	19.000,00
	 99)	78569	1.4.2.3.14380	52.200,00
	100)	78705	1.6.6.3.28500	1.269.818,91
NOTA ALL'ARTICOLO 22
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno
2004, n. 13 recante Adesione della Regione Emilia-Romagna alla
Fondazione Italia-Cina e' il seguente:
"Art. 4 - Partecipazione finanziaria
(omissis)
2. La Regione, in qualita' di socio fondatore, si impegna a
partecipare al fondo di gestione con un contributo triennale del
valore di 30 mila euro all'anno, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8 dello statuto della Fondazione.".
NOTA ALL'ARTICOLO 25
Comma 1
Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale 26 aprile 1999, n. 4 recante Disposizioni in materia di
tasse automobilistiche regionali e' il seguente:
"Art. 1
(omissis)
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita
convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto
dei seguenti principi:
a) gratuita' del servizio nei confronti dei contribuenti;
(omissis).".
Comma 2
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della legge
regionale n. 4 del 1999 e' il seguente:
"Art. 1
(omissis)
2. La Giunta regionale e' autorizzata a disciplinare, con apposita
convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto
dei seguenti principi:
(omissis)
b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato
al rimborso dei costi effettivi;".
NOTE ALL'ARTICOLO 27
Comma 1
1) Il testo degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 recante Riforma del sistema regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 54 - Programma regionale
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale
puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,
aggiornamenti parziali del programma stesso.
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita' spettanti
alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19
del D.Lgs. n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione
si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in
materia di politiche per le imprese.
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della
legislazione regionale vigente:
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e
femminile;
a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialita' nelle zone montane;
b) la qualificazione delle risorse umane;
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni
conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, di
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare per
la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma
cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di
livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio
1985, n. 49;
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle
tipologie e nei processi produttivi;
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed
esterna alle imprese;
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire
l'esportazione e l'internazionalizzazione.
5. Il programma regionale sostiene altresi':
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e
il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese,
anche in forma associata;
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per
l'internazionalizzazione delle imprese;
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale,
promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle
aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali
di servizi alle imprese.".
"Art. 55 - Modalita' e procedure di intervento
1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorita' tra
le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per
l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.
2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3
dell'art. 54, determina inoltre:
a) le modalita' per la concessione ed erogazione dei contributi,
nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998;
b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;
c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di
intervento.
3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal
programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di
concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalita' di
presentazione delle domande e le misure dei contributi.".
2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7
Promozione del sistema regionale delle attivita' di ricerca
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e' il seguente:
"Art. 3 - Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione
e trasferimento tecnologico
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalita'
di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per le
attivita' produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, il
Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e
trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli
4, 5 e 6.
2. La Giunta, sulla base del Programma approvato dal Consiglio
regionale approva un Programma operativo che specifica, in riferimento
a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse
azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative
modalita' di concessione ed erogazione, nonche' i soggetti ammissibili
di cui all'articolo 8.".
NOTA ALL'ARTICOLO 28
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo
1998, n. 7 recante Organizzazione turistica regionale - Interventi per
la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle
Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25
ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28, e' il seguente:
"Art. 6 - Programmi turistici di promozione locale
(omissis)
3. Il programma e' articolato in ambiti di attivita' sulla base delle
direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza,
all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle
destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui
all'articolo 13 bis.".
Comma 2
Il testo del  comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del
1998 e' il seguente:
"Art. 7 - Sistema di finanziamenti
(omissis)
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale
dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b)
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento.
(omissis).".
Comma 3
Il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del
1998 e' il seguente:
"Art. 12 - Rapporti tra Regione e A.P.T. Servizi
(omissis)
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula
altresi' appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione del
Piano annuale e delle altre attivita' commissionate alla societa'.".
Comma 4
Il testo del comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 7
del 1998 e' il seguente:
"Art. 13 bis - Sistemi turistici locali
(omissis)
4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e
definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti
regionali.
(omissis).".
Comma 5
Il testo del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del
1998 e' il seguente:
"Art. 14 - Servizi di accoglienza e di informazione turistica
(omissis)
3. I Comuni possono essere inseriti nella rete integrata di cui alla
lettera d), del comma 1 dell'art. 2, ed essere ammessi ai
cofinanziamenti regionali ai sensi della lettera b) del comma 3
dell'art. 7 qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a
carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle
informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di
qualita' stabiliti dalla Giunta regionale.
(omissis).".
Il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del
1998 e' il seguente:
"Art. 7 - Sistema di finanziamenti
(omissis)
3. La Regione, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 4:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma
turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
b) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche
realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;
c) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di
servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui
all'articolo 14.
(omissis).".
Comma 6
Il testo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del
1998 e' il seguente:
"Art. 14 - Servizi di accoglienza e di informazione turistica
(omissis)
4. I Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in
forma aggregata ovvero in collaborazione con le Province. La Regione
incentiva tali aggregazioni con specifiche disposizioni da prevedersi
nelle direttive applicative del Programma poliennale.
(omissis).".
NOTA ALL'ARTICOLO 29
Comma 1
Il testo del comma 5 dell'articolo 9, della legge regionale 26
novembre 2001, n. 43 recante Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna e' il seguente:
"Art. 9
(omissis)
5. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del Capo di
Gabinetto dei Presidenti sono determinati con i criteri dell'articolo
43, commi 3 e 4 i relativi costi non sono computati nel tetto delle
risorse aggiuntive di cui al comma 2.".
NOTA ALL'ARTICOLO 30
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio
2002, n. 9 recante Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare
territoriale e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni della Regione
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le
funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) monitoraggio e vigilanza dell'attivita' attribuita agli Enti
locali;
c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in
aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;
d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento
delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni
amministrative, compresa la disciplina delle modalita' di utilizzo;
e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali
eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi
di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a).".
Comma 2
Il testo dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2002 e' il
seguente:
"Art. 7 - Vigilanza
1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal
Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione
nonche' dalla Legge 14 luglio 1965, n. 963, le funzioni di vigilanza
sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo e delle zone
di mare territoriale, nonche' l'applicazione delle relative sanzioni
amministrative, sono esercitate dalla Regione, dalle Province e dai
Comuni nell'ambito delle rispettive competenze.
2. In casi di particolare gravita' o di recidiva nelle violazioni la
Regione, le Province o i Comuni competenti, possono sospendere la
concessione, per un periodo da uno a sei mesi, o dichiararne la
decadenza.
3. La Regione, le Province o i Comuni, secondo la rispettiva
competenza, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime o
sulle zone di mare territoriale in concessione sono state eseguite
opere non autorizzate o che le aree o le zone stesse siano utilizzate
senza titolo o in difformita' dal titolo concessorio, adottano i
provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 55 del Codice della
navigazione.
4. La Regione, le Province o i Comuni competenti esercitano le
funzioni previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione del
Codice della navigazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.
328.".
NOTA ALL'ARTICOLO 31
Comma 1
Il testo del comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 recante Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita' e' il seguente:
"Art. 43
(omissis)
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie
cui la legge regionale attribuisce personalita' giuridica autonoma ai
sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un
dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna).".
NOTA ALL'ARTICOLO 32
Comma 1
Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
recante Sviluppo regionale della societa' dell'informazione e' il
seguente:
"Art. 19 - Costituzione della struttura regionale di acquisto
1. La promozione del sistema e lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 18 e piu' in generale alle disposizioni del presente capo
sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati
telematici dotata di personalita' giuridica, che il Presidente della
Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato a
costituire ai sensi del Titolo IV, Capo I della legge regionale 24
marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'Universita').
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento della propria
missione. Il bilancio dell'agenzia e' allegato al bilancio della
Regione.
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei
confronti dell'agenzia secondo le modalita' specificate dalla
convenzione di cui all'articolo 23.
4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attivita'
previste dal presente capo. La modalita' inerente la gestione
centralizzata degli acquisti di beni e servizi sara' adottata con
particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie,
standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.
5. L'agenzia svolge la propria attivita' in favore:
a) della Regione e degli Enti regionali, quali le agenzie, le aziende
e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di
diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati,
purche' privi di personalita' giuridica privatistica, nonche' di loro
consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del
Servizio sanitario regionale;
b) degli Enti locali, nonche' degli enti, delle aziende e degli
istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle societa' e in
generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o
partecipati e comunque denominati, nonche' di loro consorzi ed
associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e
universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attivita' di interesse
generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5
del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto
degli stessi in qualita' di stazione appaltante.
7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo
dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove
la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure
di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.
8. L'agenzia puo' prestare i propri servizi anche in favore di altre
pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico
comunque denominati, anche appartenenti ad altre Regioni.".
NOTA ALL'ARTICOLO 33
Comma 1
Il testo del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre
2004, n. 29 recante Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio sanitario regionale e' il seguente:
"4. La Regione puo', ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della
Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo
scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui
all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2 del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa
motivata ed analitica valutazione dell'idoneita' delle Aziende stesse
a sostenerne gli oneri conseguenti.".
NOTA ALL'ARTICOLO 34
Comma 1
Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 2
recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998,
n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi
regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28" e'
il seguente:
"Art. 15 - Aggiunta dell'articolo 19 bis nella legge regionale n. 7
del 1998
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998  e' aggiunto
il seguente:
Art. 19 bis - Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attivita' di
promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni
a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del
programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di
ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi
svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla
commissione assembleare competente una relazione che fornisca
informazioni sui seguenti aspetti:
a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali
siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e
promuovere l'offerta turistica regionale;
b) come e in che misura l'attivita' di APT Servizi abbia favorito la
promozione dell'attivita' turistica della Regione Emilia-Romagna, in
particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto
previsto dall'articolo 12;
c) come ed in che misura l'attivita' delle unioni di prodotto abbia
contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della
regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad
una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di
prodotto;
d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione
dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione
dell'offerta turistica;
e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione
per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative
previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attivita'
di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi
documenti.
3. Per svolgere le attivita' di controllo e valutazione sono stanziate
adeguate risorse finanziarie.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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