REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

          Art. 8                                                                
Norme transitorie e finali                                                      
1. L'Ente di gestione del parco vigila sulla tutela degli elementi              
naturali di cui all'articolo 5. A tal fine, fino all'approvazione del           
Piano territoriale del Parco, i progetti relativi agli interventi               
ammessi dalle presenti norme di salvaguardia per le diverse zone,               
vengono trasmessi al Parco da parte degli Enti competenti per                   
l'autorizzazione. Il Parco esprime un nulla-osta motivato entro il              
termine di sessanta giorni oltre il quale il nulla-osta deve                    
intendersi rilasciato positivamente. Fino a quando l'Ente di gestione           
non si sara' dotato di idonee strutture tecniche, per l'espressione             
dei nulla-osta di propria competenza potra' avvalersi del personale             
tecnico degli Enti consorziati, previa sottoscrizione di apposita               
convenzione.                                                                    
2. L'individuazione delle misure di incentivazione, di sostegno e di            
promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse               
naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio                   
previste all'articolo 17, comma 2, lettera e) della legge regionale             
n. 6 del 2005 e' demandata al primo programma regionale per le Aree             
protette e i siti della Rete natura 2000 di cui all'articolo 64 della           
legge sopra citata. Con lo stesso Programma, fermo restando quanto              
previsto all'articolo 1, comma 1, possono essere modificate la                  
perimetrazione e la zonizzazione del Parco.                                     
3. Per le finalita' di cui al comma 2 e di cui all'articolo 1, comma            
4, la Giunta regionale convoca una Conferenza a cui sono chiamati a             
partecipare le Province, i Comuni, le Comunita' montane e le altre              
forme associative di cui alla legge regionale del 26 aprile 2001, n.            
11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in                  
materia di Enti locali) territorialmente interessate nonche' le                 
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative in           
ambito regionale.                                                               
4. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e           
la raccolta di funghi epigei, tartufi e altri prodotti spontanei                
avvengono con le modalita' e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti           
e secondo la regolamentazione predisposta dagli enti delegati.                  
5. L'Ente di gestione, d'intesa con le Province territorialmente                
interessate, attua un costante monitoraggio delle dinamiche                     
qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle           
zone B e C del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e                
realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo delle specie           
eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto             
degli habitat naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte           
della fauna selvatica presente, con la collaborazione degli ambiti              
territoriali di caccia e sentito il parere dell'Istituto nazionale              
per la fauna.                                                                   
6. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge si fa rinvio           
alla legge regionale n. 6 del 2005.                                             
TITOLO II                                                                       
MODIFICAZIONI ALLA                                                              
LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2005, N. 6                                          
(DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE                                                    
E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE                                          
DELLE AREE NATURALI  PROTETTE                                                   
E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000)                                              
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 17 - Istituzione                                                          
1. All'istituzione dei Parchi regionali si provvede con apposita                
legge regionale.                                                                
2. E' demandata alla legge regionale la definizione:                            
a) delle finalita' istitutive;                                                  
b) della perimetrazione provvisoria, in scala 1:25.000 o superiore,             
dei confini esterni e della zonazione interna valida fino                       
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;                              
c) delle norme di salvaguardia provvisorie valide fino                          
all'approvazione del Piano territoriale del Parco;                              
d) degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 5;                            
e) delle misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la           
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,             
culturali e paesaggistiche del territorio.                                      
3. La Giunta regionale, al fine della predisposizione del progetto di           
legge di istituzione del Parco, tenendo anche conto delle indicazioni           
contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12, sentiti i             
portatori d'interesse qualificato, convoca un'apposita conferenza a             
cui sono chiamati a partecipare le Province, i Comuni, le Comunita'             
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale                
territorialmente interessate.                                                   
4. Per l'istituzione dei Parchi il cui territorio sia fortemente                
caratterizzato dalla presenza di aree di proprieta' privata                     
prevalentemente interessate da attivita' agricole, la Giunta                    
regionale convoca altresi' una conferenza con le organizzazioni                 
professionali agricole maggiormente rappresentative in ambito                   
regionale per l'individuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5,           
comma 1, lettera e), ai fini della loro specificazione nell'accordo             
agro-ambientale di cui all'articolo 33.".                                       
2) Il testo dell'art. 64 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6           
e' riportato alla nota all'art. 1.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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