REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

          Art. 7                                                                
Sorveglianza territoriale e sanzioni                                            
1. L'attivita' di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono                  
disciplinate dagli articoli 55 e 60 della legge regionale n. 6 del              
2005.                                                                           
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 55 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 55 - Sorveglianza territoriale                                            
1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali                     
esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema               
regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato                
guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come             
definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale           
4 dicembre 2003 (Disciplina della polizia amministrativa locale e               
promozione di un sistema integrato di sicurezza).                               
2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti           
del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e             
delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento           
delle violazioni e la contestazione delle medesime.                             
3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi,              
mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei             
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di             
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le              
funzioni di sorveglianza.                                                       
4. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi,              
mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei             
raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di             
altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le              
funzioni di sorveglianza.                                                       
5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico            
e nei Paesaggi protetti e' di competenza delle strutture di polizia             
locale di cui alla legge regionale, nonche' degli ufficiali ed agenti           
di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale             
vigente. Puo' essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni,           
al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle             
Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato           
cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.                       
6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni                  
attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15, la                  
sorveglianza e' svolta altresi' dalle strutture di polizia locale di            
cui alla legge regionale, nonche' dagli ufficiali ed agenti di                  
polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale            
vigente.".                                                                      
2) Il testo dell'art. 60 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 60 - Sanzioni in materia di Aree protette                                 
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui           
all'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986 (Istituzione del Ministero            
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le sanzioni             
penali di cui alla legge e alle altre leggi vigenti, a chiunque violi           
le disposizioni contenute:                                                      
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;                                      
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;              
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;               
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di           
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;                                 
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2,                 
lettera b);                                                                     
e' applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2,           
una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di            
particolare tenuita' la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.                
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono cosi'                 
determinate:                                                                    
a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento             
di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla                      
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area                     
protetta;                                                                       
b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di              
ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla                 
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area                     
protetta;                                                                       
c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attivita',            
opere o interventi che non comportano trasformazioni                            
geomorfologiche;                                                                
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di                   
attivita', opere o interventi che comportano trasformazioni                     
geomorfologiche, nonche' per la realizzazione di attivita' edilizie             
ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in                  
difformita' dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di           
cui al comma 1;                                                                 
e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la                 
perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di           
habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della                    
direttiva n. 92/43/CEE.                                                         
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere altresi'               
ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del                        
trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in              
pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede                    
all'esecuzione in danno degli obbligati.                                        
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto              
eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.                        
5. La tipologia e l'entita' della sanzione, irrogata dal soggetto               
gestore dell'area protetta o del sito, sara' stabilita in base alla             
gravita' dell'infrazione desunta:                                               
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita'           
dell'azione;                                                                    
b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;                             
c) dal pregio del bene danneggiato;                                             
d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente            
conseguibili;                                                                   
e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o                  
compensazione del danno.                                                        
6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione                
della sanzione e la relativa definizione dei criteri di                         
applicazione.                                                                   
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area            
protetta.                                                                       
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui            
all'articolo 60 trova applicazione la Legge 24 novembre 1981                    
(Modifiche al sistema penale).".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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