REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

          Art. 6                                                                
Norme di salvaguardia                                                           
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino                  
all'approvazione del Piano territoriale del Parco, fermi restando               
eventuali vincoli vigenti maggiormente restrittivi, si applicano, con           
riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal           
presente articolo.                                                              
2. Nella zona A l'ambiente e' integralmente tutelato in ogni suo                
aspetto. Ogni intervento di modifica dello stato dei luoghi e degli             
assetti idraulici, geomorfologici, vegetazionali, faunistici e'                 
vietato, compresa l'attivita' venatoria. L'accesso e' consentito                
esclusivamente per scopi scientifici ed educativi con l'ausilio di              
guide abilitate ed autorizzate dall'Ente di gestione. L'accesso agli            
ambienti carsici ed ipogei e' consentito ai gruppi speleologici                 
affiliati alla Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna           
di cui alla legge regionale 15 aprile 1988, n. 12 (Modifiche alla               
L.R. 9 aprile 1985, n. 12 "intervento regionale per il potenziamento            
della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed              
incentivazione del patrimonio alpinistico"), o ad altri gruppi                  
speleologici specificamente autorizzati dall'Ente di gestione.                  
3. Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono              
rigorosamente protetti e sono vietate le seguenti attivita':                    
a) la costruzione di nuove opere edilizie;                                      
b) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio che non               
siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del                    
paesaggio ed al mantenimento degli assetti colturali esistenti;                 
c) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;               
d) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri            
fenomeni carsici superficiali o sotterranei;                                    
e) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti           
e fossi;                                                                        
f) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;                         
g) la ceduazione dei castagneti da frutto e il taglio per                       
utilizzazione dei cedui invecchiati;                                            
h) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavita' naturali;             
i) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;                                  
j) l'apertura di nuove cave o discariche;                                       
k) accendere fuochi all'aperto;                                                 
l) il campeggio libero;                                                         
m) l'attivita' venatoria.                                                       
4. Nella zona B sono ammesse le seguenti attivita':                             
a) sugli edifici esistenti, interventi esclusivamente di manutenzione           
ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e              
risanamento conservativo senza modifiche di destinazione d'uso,                 
tranne nei casi in cui siano strettamente finalizzati alle attivita'            
istituzionali del Parco o a servizio delle attivita' agricole                   
esistenti, nel rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui                
singoli edifici dai vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;            
b) il taglio selettivo del bosco ceduo finalizzato alla conversione             
all'alto fusto;                                                                 
c) gli interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai              
margini dei coltivi;                                                            
d) l'apertura di piste ad uso forestale;                                        
e) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse               
strettamente locale, purche' previste dagli strumenti urbanistici               
vigenti.                                                                        
5. Nella zona C di protezione ambientale sono permesse le attivita'             
agricole, forestali, zootecniche ed altre attivita' compatibili con             
le finalita' istitutive del Parco e sono vietate le seguenti                    
attivita':                                                                      
a) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;               
b) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri            
fenomeni carsici superficiali o sotterranei;                                    
c) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti           
e fossi;                                                                        
d) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli;                         
e) la ceduazione dei castagneti da frutto;                                      
f) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavita' naturali;             
g) l'apertura di nuove strade ad uso pubblico;                                  
h) l'apertura di nuove cave o discariche;                                       
i) l'attivita' venatoria.                                                       
6. Nella zona C sono ammesse le seguenti attivita':                             
a) interventi esclusivamente di manutenzione ordinaria e                        
straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento               
conservativo, di ristrutturazione degli edifici esistenti, nel                  
rispetto delle categorie d'intervento ammesse sui singoli edifici dai           
vigenti strumenti urbanistici di ciascun Comune;                                
b) nuove edificazioni unicamente se finalizzate all'esercizio delle             
attivita' agricole, qualora se ne dimostri il reale fabbisogno                  
tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme                
vigenti negli strumenti urbanistici di ciascun Comune, ponendo                  
particolare attenzione alla salvaguardia dei crinali, dei versanti,             
dei sistemi carsici e solo nello stretto rispetto delle valenze                 
ambientali dei luoghi, preferibilmente inserendo le nuove costruzioni           
nelle corti esistenti e nel rispetto delle tipologie edilizie proprie           
del luogo;                                                                      
c) l'apertura di piste ad uso privato finalizzate alle attivita'                
colturali;                                                                      
d) l'utilizzo dei boschi cedui e la coltivazione dei castagneti da              
frutto nelle forme e con i limiti previsti dalle vigenti prescrizioni           
di massima e di polizia forestale, approvate con deliberazione della            
Giunta regionale del 31 gennaio 1995, n. 182; in particolare, sono              
favoriti gli interventi di conversione all'alto fusto dei cedui                 
(mediante invecchiamento del soprassuolo nei cedui a regime o                   
evoluzione naturale controllata nelle formazioni termoxerofile);                
l'eventuale utilizzazione dei cedui invecchiati potra' essere                   
autorizzata previa nulla osta dell'Ente di gestione;                            
e) interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea                
della vegetazione;                                                              
f) interventi di contenimento e controllo della vegetazione ai                  
margini dei coltivi;                                                            
g) l'attivita' ittica, secondo le norme previste dai Piani ittici               
provinciali;                                                                    
h) la realizzazione di infrastrutture esclusivamente di interesse               
strettamente locale, purche' previste dagli strumenti urbanistici               
vigenti.                                                                        
7. Nell'area contigua si applicano le norme degli strumenti                     
urbanistici comunali vigenti fatta eccezione per le seguenti                    
attivita' che sono vietate:                                                     
a) l'accesso non regolamentato alle grotte e alle cavita' naturali;             
b) la modifica o l'alterazione del sistema idraulico sotterraneo;               
c) la modifica o l'alterazione di grotte, doline, risorgenti o altri            
fenomeni carsici superficiali o sotterranei;                                    
d) l'eliminazione delle siepi e della vegetazione di ripa di torrenti           
e fossi;                                                                        
e) la conversione dei prati seminaturali e dei pascoli nelle sole               
aree calanchive.                                                                
8. Nelle zone B e C del Parco e nell'area contigua sono consentiti la           
ricerca, l'accesso, l'esplorazione di nuovi o conosciuti sistemi                
carsici, nonche' le necessarie disostruzioni sia esterne sia interne,           
a scopo scientifico o speleologico, sulla base dei programmi dei                
gruppi speleologici affiliati alla Federazione speleologica regionale           
dell'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale n. 12 del 1988;                 
l'accesso alle grotte e' altresi' consentito per esercitazioni di               
soccorso speleologico. L'accesso ad altri gruppi speleologici e'                
consentito previa autorizzazione dell'Ente di gestione.                         
9. Nelle aree esondabili, ricomprese nel Parco e nella area contigua            
e, comunque, per una fascia di 10 metri dal limite degli invasi e               
degli alvei di piena ordinaria dei bacini e dei corsi d'acqua                   
naturali, sono vietati l'utilizzazione agricola del suolo, i                    
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura            
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione                   
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici; sono consentiti              
interventi finalizzati all'uso degli accessi tecnici di vigilanza,              
manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e difesa del               
suolo.                                                                          
10. La continuita' idrica del corso d'acqua e la morfologia                     
dell'alveo fluviale, nel rispetto delle esigenze di tutela idraulica,           
sono tutelate, in particolare per quanto riguarda il mantenimento di            
raschi, buche, ghiaioni, tratti anastomizzati.                                  
11. Per il periodo compreso tra l'istituzione del Parco e                       
l'approvazione del Piano territoriale del Parco, l'attivita'                    
venatoria, viene regolata secondo le modalita' previste dai Piani               
faunistico-venatori provinciali e dai relativi calendari venatori.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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