REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

          Art. 4                                                                
Ente di gestione                                                                
1. L'Ente di gestione del Parco e' un Consorzio obbligatorio                    
costituito tra le Province di Ravenna e Bologna, i Comuni di                    
Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme, Borgo Tossignano,                    
Fontanelice, Casalfiumanese e le Comunita' montane dell'Appennino               
Faentino e Valle del Santerno. Al Consorzio possono aderire eventuali           
altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del Parco medesimo             
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della  legge regionale n. 6 del             
2005.                                                                           
2. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di              
gestione sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di                
Ravenna, d'intesa con la Provincia di Bologna e con gli altri Enti di           
cui al comma 1. La proposta e' formulata entro trenta giorni                    
dall'entrata in vigore della presente legge.                                    
3. Per quanto concerne la costituzione, il funzionamento e                      
l'attivita' dell'Ente di gestione si applicano le norme degli                   
articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge regionale n. 6 del                 
2005.                                                                           
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 comma 2 della legge regionale  17 febbraio             
2005, n. 6 e' il seguente:                                                      
"Art. 18 - Ente di gestione                                                     
(omissis)                                                                       
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi                      
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita'                  
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale                
territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche            
Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano interesse alla                 
gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del           
proprio territorio.".                                                           
Comma 3                                                                         
2) Il testo dell'art. 18 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 18 - Ente di gestione                                                     
1. La Giunta regionale approva l'atto di costituzione dell'Ente di              
gestione del Parco sulla base di una proposta formulata dalla                   
Provincia territorialmente interessata in osservanza dei principi               
stabiliti dalla presente legge. Qualora piu' Province siano                     
interessate, la proposta e' formulata d'intesa fra le stesse.                   
2. Gli Enti di gestione dei parchi regionali sono consorzi                      
obbligatori costituiti tra le Province, i Comuni, le Comunita'                  
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale                
territorialmente interessate; possono fare parte del Consorzio anche            
Province, Comunita' montane e Comuni che abbiano interesse alla                 
gestione del Parco medesimo pur senza conferire allo stesso parti del           
proprio territorio.                                                             
3. Gli Enti facenti parte del Consorzio approvano lo statuto del                
Parco entro tre mesi dalla sua costituzione sulla base di una                   
proposta predisposta dalla Provincia territorialmente interessata in            
conformita' allo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.                  
Qualora piu' Province siano interessate la proposta di statuto e'               
formulata d'intesa tra le stesse.                                               
4. Lo statuto deve definire i poteri degli organi del Consorzio, la             
sua composizione, la composizione ed i poteri dell'organo di                    
revisione.                                                                      
5. L'Ente di gestione provvede all'attuazione delle finalita'                   
contenute nella legge istitutiva del Parco regionale ed                         
all'applicazione dei criteri e degli indirizzi dettati dal Programma            
regionale.                                                                      
6. La gestione dei Parchi e delle Riserve regionali esistenti aventi            
territori limitrofi o appartenenti ad un'area ambientalmente                    
omogenea, su proposta adeguatamente motivata dei rispettivi Enti di             
gestione e delle Province territorialmente interessate, sentito il              
parere degli enti locali coinvolti nella loro gestione, puo' essere             
affidata ad un unico Ente Parco all'uopo costituito.".                          
3) Il testo dell'art. 19 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 19 - Organi del Consorzio                                                 
1. Costituiscono organi del Consorzio:                                          
a) il Consiglio;                                                                
b) il Comitato esecutivo;                                                       
c) il Presidente;                                                               
d) l'Organo di revisione.                                                       
2. I componenti degli organi del Consorzio sono nominati con le                 
procedure previste dallo Statuto del Consorzio medesimo.".                      
4) Il testo dell'art. 20 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 20 - Attivita' consultiva                                                 
1. Il Consorzio svolge la propria attivita' garantendo la piu' ampia            
informazione e promuovendo la partecipazione dei cittadini alle                 
scelte del Parco; a tale scopo provvede ad istituire una Consulta,              
composta secondo le modalita' stabilite dallo statuto del Consorzio e           
rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle           
associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentativita' a            
livello regionale e degli enti maggiormente rappresentativi e                   
interessati all'attivita' del Parco.                                            
2. La Consulta e' chiamata altresi' ad esprimere un parere                      
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,             
sui seguenti atti:                                                              
a) la proposta di revisione dello statuto del Consorzio;                        
b) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;                   
c) la proposta di Regolamento del Parco;                                        
d) la proposta di Programma triennale di gestione e di valorizzazione           
del Parco;                                                                      
e) la proposta di accordo agro-ambientale;                                      
f) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo               
27.                                                                             
3. Qualora la Consulta non si esprima entro il termine di cui al                
comma 2 , il parere si intende rilasciato.                                      
4. L'Ente di gestione del Parco in presenza dell'accordo                        
agro-ambientale di cui all'articolo 33 si avvale per la sua                     
attuazione di un organo consultivo, costituito da una rappresentanza            
degli agricoltori operanti nel Parco con le modalita' previste dallo            
statuto del Consorzio.".                                                        
5) Il testo dell'art. 21 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 21 - Comitato tecnico-scientifico                                         
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' un organismo consultivo con               
funzioni propositive ed e' formato da esperti nelle materie e nelle             
discipline attinenti alle specifiche caratteristiche dei singoli                
Parchi; la sua composizione e' stabilita dallo statuto del Consorzio;           
i componenti il Comitato tecnico-scientifico non possono far parte              
degli organi del Consorzio ne' di altri organi di sua emanazione.               
2. Il Comitato tecnico-scientifico e' chiamato ad esprimere un parere           
obbligatorio non vincolante, entro sessanta giorni dal ricevimento,             
sui seguenti atti:                                                              
a) il documento preliminare del Piano territoriale del Parco;                   
b) il Regolamento del Parco e le sue modifiche;                                 
c) il Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;            
d) i progetti di intervento particolareggiato di cui all'articolo               
27;                                                                             
e) i progetti di ricerca scientifica di competenza del Consorzio.               
3. Lo statuto del Consorzio puo' individuare ulteriori atti da                  
sottoporre al parere del Comitato.                                              
4. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico, secondo le                   
modalita' previste dallo statuto del Consorzio, partecipa alle                  
riunioni del Consiglio, senza diritto di voto.                                  
5. I Parchi, le Riserve e le altre Aree protette, che presentano                
caratteri naturali simili o che appartengono al territorio di una               
medesima Provincia possono, previa intesa, costituire un unico                  
Comitato tecnico-scientifico.                                                   
6. Qualora il Comitato tecnico-scientifico non si esprima entro il              
termine di cui al comma 2, il parere si intende rilasciato.".                   
6) Il testo dell'art. 22 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 22 - Personale del Consorzio                                              
1. Il Consorzio svolge i suoi compiti con proprio personale, assunto            
con le modalita' previste dalla legislazione vigente in materia ed              
avente lo stato giuridico ed economico previsto per il personale                
degli Enti locali.                                                              
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti             
anche da personale comandato o distaccato dagli enti locali                     
costituenti il Consorzio e dalla Regione.".                                     
7) Il testo dell'art. 23 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 23 - Direttore                                                            
1. Il Direttore e' nominato previa procedura selettiva rivolta a                
figure di comprovata esperienza in gestione dei sistemi naturali con            
le modalita' previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, (Testo            
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per il                   
personale degli Enti locali ed e' responsabile della gestione                   
operativa delle decisioni assunte dagli organi del Consorzio e del              
personale dipendente; lo statuto del Consorzio definisce i compiti              
specifici del Direttore.".                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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