REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

          Art. 3                                                                
Strumenti di attuazione                                                         
1. Costituiscono strumenti attuativi del Parco, ai sensi degli                  
articoli 27, 32 e 34 della legge regionale n. 6 del 2005:                       
a) gli eventuali progetti di intervento particolareggiato;                      
b) il Regolamento del Parco;                                                    
c) il Programma triennale di tutela e valorizzazione.                           
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 27 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 27 - Progetto di intervento particolareggiato                             
1. Per le aree di particolare complessita' ambientale, di cui                   
all'articolo 25, comma 2, lettera d), ricomprese nelle zone A, B e C,           
l'Ente di gestione del Parco puo' predisporre ed adottare progetti di           
intervento particolareggiato al fine di attuare le previsioni del               
Piano territoriale del Parco.                                                   
2. Il Consorzio dispone il deposito del progetto di intervento                  
particolareggiato adottato per sessanta giorni consecutivi presso la            
sede dell'Ente stesso e presso i Comuni territorialmente interessati.           
Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la               
sede del Consorzio e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonche'           
mediante ulteriori idonee forme di pubblicita'.                                 
3. Entro il termine del deposito chiunque ha facolta' di prendere               
visione del progetto e puo' presentare al Consorzio osservazioni e              
proposte scritte.                                                               
4. Il Consorzio nei sessanta giorni successivi deduce alle                      
osservazioni, proposte ed opposizioni presentate. Trascorso tale                
termine il progetto di intervento particolareggiato e' trasmesso alla           
Provincia competente unitamente alle osservazioni, proposte ed                  
opposizioni ed alle deduzioni.                                                  
5. La Provincia entro novanta giorni approva il progetto di                     
intervento particolareggiato, anche apportando d'ufficio le modifiche           
necessarie a renderlo coerente alle norme vigenti.                              
6. Nel caso in cui il Piano territoriale del Parco sia adottato                 
d'intesa tra diverse Province interessate, i relativi progetti di               
intervento particolareggiato sono approvati d'intesa tra le stesse              
Province interessate.                                                           
7. Il progetto di intervento particolareggiato approvato e'                     
depositato presso la sede del Consorzio e dei Comuni interessati. La            
Provincia provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione dell'avviso di avvenuta approvazione.                                   
8. L'approvazione del progetto comporta dichiarazione di pubblica               
utilita' degli interventi ivi previsti.".                                       
2) Il testo dell'art. 32 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 32 - Regolamento                                                          
1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attivita'                    
consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalita' attuative in           
conformita' alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel             
Piano del Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di                  
settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del           
Parco, predisposti e approvati secondo le modalita' previste per il             
Regolamento generale.                                                           
2. L'Ente di gestione del Parco, sentiti gli Enti locali e tutti i              
portatori d'interesse qualificato, elabora il Regolamento e lo                  
trasmette alla Provincia ed alla Regione. Qualora la Regione non si             
esprima entro sessanta giorni formulando apposite osservazioni in               
ordine alla coerenza del Regolamento con il Programma regionale e con           
la legge istitutiva, la Provincia entro centoventi giorni dalla                 
trasmissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni regionali,            
procede all'approvazione del Regolamento, motivando le eventuali                
modifiche.                                                                      
3. Il Regolamento generale e' elaborato contestualmente al Piano e              
approvato, di norma, successivamente all'approvazione del medesimo e            
comunque entro e non oltre sei mesi dalla sua approvazione.                     
4. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione              
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
5. Quando il Parco interessa il territorio di piu' Province il                  
Regolamento e' approvato dalla Provincia maggiormente interessata per           
territorio, acquisita l'intesa con le altre Province.                           
6. Attraverso il Regolamento possono essere previste e disciplinate             
particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attivita', le             
iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti            
e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e              
dell'area contigua.".                                                           
3) Il testo dell'art. 34 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 34 - Programma triennale di gestione e valorizzazione del                 
Parco                                                                           
1. Nell'ambito delle finalita' istitutive del Parco e delle                     
previsioni del Piano, nonche' delle modalita' attuative individuate             
dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi del Programma                  
regionale di cui all'articolo 12, l'Ente di gestione promuove                   
iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a           
favorire la crescita economica e sociale delle comunita' residenti. A           
tal fine predispone, sentiti gli Enti locali e i portatori                      
d'interesse qualificato, un Programma triennale di gestione e di                
valorizzazione del Parco, attraverso il quale individua le azioni,              
gli impegni, le priorita' e le risorse necessarie per la sua                    
attuazione. Il Programma triennale si articola in programmi attuativi           
annuali da approvare contestualmente al bilancio di previsione                  
dell'Ente.                                                                      
2. Il Programma triennale di gestione e di valorizzazione definisce             
tra l'altro:                                                                    
a) gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e             
la valorizzazione del patrimonio naturale, comprendendone la                    
localizzazione;                                                                 
b) gli interventi di carattere culturale, educativo, divulgativo,               
scientifico, turistico-agrituristico, agricolo e piu' in generale di            
tipo produttivo per la valorizzazione del territorio e la crescita              
sociale ed economica delle popolazioni residenti;                               
c) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le                   
priorita' degli interventi previsti, nonche' la provenienza delle               
relative risorse finanziarie;                                                   
d) i criteri e le modalita' per la selezione, ai sensi dell'articolo            
12 della Legge 7 agosto 1990, (Nuove norme in materia di procedimento           
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),            
dei soggetti beneficiari per la concessione delle agevolazioni ed               
incentivazioni, contributi e vantaggi economici previsti nel                    
Regolamento;                                                                    
e) le azioni di monitoraggio sullo stato di conservazione del                   
patrimonio naturale del Parco stesso.                                           
3. Per l'attuazione delle previsioni contenute nel Programma, l'Ente            
di gestione puo' prevedere la stipula di intese e convenzioni con               
soggetti terzi particolarmente qualificati nella realizzazione e                
gestione degli interventi di tutela e valorizzazione previsti, ivi              
comprese le associazioni ambientaliste aventi una rilevante                     
rappresentativita' a livello regionale.                                         
4. Il Programma triennale e' adottato dall'Ente di gestione ed e'               
approvato dalla Giunta regionale.".                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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