REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 2005, n. 10

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA

          Art. 2                                                                
Strumenti di pianificazione                                                     
1. Il Piano territoriale del Parco e' disciplinato dagli articoli 24,           
25, 26, 28, 30 e 31 della legge regionale n. 6 del 2005.                        
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 24 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 24 - Piano territoriale del Parco                                         
1. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale            
che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat              
compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. Il               
Piano, in coerenza con la legge istitutiva del Parco, indica gli                
obiettivi specifici e di settore e le relative priorita', precisa,              
mediante azzonamenti e norme, le destinazioni d'uso da osservare in             
relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti.                       
2. Il Piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale               
paesistico regionale (PTPR), attua le previsioni dettate dal                    
Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di            
coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'articolo 26 della legge             
regionale 24 marzo 2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del           
territorio).".                                                                  
2) Il testo dell'art. 25 della legge regionale  17 febbraio 2005, n.            
6 e' il seguente:                                                               
"Art. 25 - Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e                
norme di carattere generale                                                     
1. Il Piano territoriale del Parco articola il territorio in zone               
territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi,            
sulla base della seguente classificazione:                                      
a) zona "A": di protezione integrale, nella quale l'ambiente naturale           
e' protetto nella sua integrita'. E' consentito l'accesso per scopi             
scientifici e didattici previa autorizzazione dell'Ente di gestione             
del Parco;                                                                      
b) zona "B": di protezione generale, nella quale suolo, sottosuolo,             
acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti. E' vietato              
costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed               
eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano                   
specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.               
Sono consentite, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia                
ambientale previste dal Piano territoriale, le attivita' agricole,              
forestali, zootecniche, agrituristiche ed escursionistiche nonche' le           
infrastrutture necessarie al loro svolgimento;                                  
c) zona "C": di protezione ambientale, nella quale sono permesse le             
attivita' agricole, forestali, zootecniche ed altre attivita'                   
compatibili nel rispetto delle finalita' di salvaguardia ambientale             
previste dal Piano territoriale. Ferma restando la necessita' di dare           
priorita' al recupero del patrimonio edilizio esistente, sono                   
consentite le nuove costruzioni funzionali all'esercizio delle                  
attivita' agrituristiche e agro-forestali compatibili con la                    
valorizzazione dei fini istitutivi del Parco;                                   
d) zona "D": corrispondente al territorio urbano e urbanizzabile                
all'interno del territorio del Parco, in conformita' al Capo A-III              
dell'allegato alla legge regionale. Per tale zona il Piano definisce            
i limiti e le condizioni alle trasformazioni urbane in coerenza con             
le finalita' generali e particolari del Parco. Il Piano strutturale             
comunale (PSC) e gli strumenti di pianificazione urbanistica                    
specificano e articolano le previsioni del Piano armonizzandole con             
le finalita' di sviluppo delle realta' urbane interessate;                      
e) "area contigua": l'area non ricompresa nel Parco con funzione di             
transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. In           
tale zona il Piano territoriale del Parco prevede le condizioni di              
sostenibilita' ambientale che devono essere osservate dal PSC nella             
definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attivita'               
compatibili con le finalita' istitutive del Parco.                              
2. Il Piano territoriale del Parco inoltre:                                     
a) determina il perimetro definitivo del Parco delle zone A, B, C, D            
e dell'area contigua, sulla base di quello indicato dalla legge                 
istitutiva;                                                                     
b) determina gli interventi conservativi, di restauro e di                      
riqualificazione, da operarsi nel territorio del Parco e detta                  
disposizioni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali,                 
paesistici e culturali;                                                         
c) individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso               
pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni               
degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e             
provinciale;                                                                    
d) individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali           
prevedere l'elaborazione di un progetto particolareggiato                       
d'intervento ai sensi dell'articolo 27 da attuarsi da parte dell'Ente           
di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi;                            
e) determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi                
scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale                   
regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle              
acque interne;                                                                  
f) individua e regolamenta le attivita' produttive e di servizio che,           
in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato              
sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare             
per quanto attiene le attivita' agricole;                                       
g) stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B,             
C, D e per le aree contigue;                                                    
h) individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei             
beni da acquisire in proprieta' pubblica per le finalita' gestionali            
dell'area protetta.                                                             
3. Il Piano territoriale del Parco riconosce le particolari                     
utilizzazioni e destinazioni d'uso derivanti dall'esercizio di usi              
civici in base alla legislazione vigente in materia, nel rispetto dei           
fini fondamentali del Parco.                                                    
4. In tutte le zone del Parco e nell'area contigua e' vietato                   
l'insediamento di qualsiasi attivita' di smaltimento e recupero dei             
rifiuti.                                                                        
5. Nelle zone A, B, C e D e' vietata l'apertura di miniere e                    
l'esercizio di attivita' estrattive anche se previste dalla                     
pianificazione di settore. Nelle aree contigue dei Parchi si applica            
il medesimo divieto fatta salva la possibilita' del piano                       
territoriale del Parco di prevedere attivita' estrattive, da attuarsi           
tramite piani delle attivita' estrattive comunali, esclusivamente se            
la gestione e la sistemazione finale delle aree interessate e'                  
compatibile con le finalita' del Parco ed in particolare contribuisce           
al ripristino ambientale delle aree degradate. La destinazione finale           
delle aree estrattive persegue le finalita' dell'uso pubblico dei               
suoli, previo idoneo restauro naturalistico delle stesse, ed e'                 
definita dal Piano tenuto conto della pianificazione di settore                 
vigente.".                                                                      
3) Il testo dell'art. 26 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 26 - Elementi costitutivi del Piano territoriale del Parco                
1. Il Piano territoriale del Parco e' costituito da:                            
a) un quadro conoscitivo costituito da una serie di analisi volte a             
individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la                
dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla                    
struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle            
preesistenze storiche, alle attivita' e di quant'altro ritenuto                 
necessario per la piu' completa conoscenza dell'area;                           
b) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei               
criteri adottati per la redazione del Piano e da adottarsi per la sua           
attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi nell'ambito            
del Parco, del contenuto delle scelte compiute;                                 
c) una o piu' rappresentazioni grafiche, atte a definire sul                    
territorio le scelte di cui all'articolo 25;                                    
d) le norme di attuazione concernenti la specificazione dei vincoli e           
delle limitazioni, nonche' la regolamentazione delle attivita'                  
consentite e di quelle incompatibili di cui all'articolo 25;                    
e) una valutazione della sostenibilita' ambientale e territoriale               
degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle                    
attivita' del Piano i cui esiti sono illustrati in un apposito                  
documento denominato VALSAT comprensivo, in presenza di siti della              
Rete natura 2000, della prevista relazione d'incidenza.".                       
4) Il testo dell'art. 28 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 28 - Elaborazione, adozione ed approvazione del Piano                     
territoriale del Parco                                                          
1. Il Piano del Parco e' approvato dalla Provincia secondo la                   
procedura di approvazione del PTCP di cui all'articolo 27 della legge           
regionale, per quanto non previsto dal presente articolo.                       
2. L'Ente di gestione del Parco elabora il documento preliminare del            
Piano territoriale del Parco, il quadro conoscitivo, nonche' la                 
valutazione preventiva di sostenibilita' ambientale e territoriale              
secondo i contenuti definiti dalla legge regionale. Qualora, ai sensi           
dell'articolo 33, sia stato stipulato l'accordo agro-ambientale,                
questo e' allegato quale parte integrante al documento preliminare.             
3. Per l'esame del documento preliminare il Presidente della                    
Provincia, accertata la conformita' degli elaborati predisposti                 
dall'Ente di gestione agli strumenti di pianificazione territoriale             
di scala regionale e provinciale, convoca una Conferenza di                     
pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale.                 
4. Alla Conferenza di pianificazione sono chiamati a partecipare la             
Regione, i Comuni e le Comunita' montane facenti parte dell'Ente di             
gestione, i Comuni e le Province contermini l'Ente di gestione del              
Parco. La Conferenza realizza altresi' la concertazione con le                  
associazioni economiche e sociali e con quelle ambientaliste aventi             
una rilevante rappresentativita' a livello regionale.                           
5. Ad esito della Conferenza la Regione e la Provincia possono                  
stipulare un accordo di pianificazione. La stipula dell'accordo                 
comporta la riduzione della meta' dei termini di cui ai commi 10 e 12           
e la semplificazione procedurale di cui al comma 13.                            
6. Nella predisposizione del Piano territoriale l'Ente di gestione              
tiene conto dei contenuti conoscitivi e delle valutazioni espresse              
nella Conferenza di pianificazione e si conforma alle determinazioni            
eventuali dell'accordo di pianificazione.                                       
7. La Provincia provvede all'adozione del Piano motivando le                    
eventuali modifiche apportate.                                                  
8. Il Piano adottato e' trasmesso alla Regione e agli enti facenti              
parte dell'Ente di gestione, nonche' ai Comuni ed alle Province                 
contermini; il Piano adottato e' depositato presso le sedi della                
Provincia del Parco e dei Comuni interessati per sessanta giorni                
dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale                
della Regione ed in almeno un quotidiano locale.                                
9. Entro il termine del deposito del Piano possono fare osservazioni            
i seguenti soggetti:                                                            
a) gli Enti ed Organismi pubblici;                                              
b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la              
tutela degli interessi diffusi;                                                 
c) singoli cittadini nei cui confronti le previsioni di Piano possono           
produrre effetti diretti. Tali osservazioni devono essere inviate con           
le medesime modalita' anche all'Ente di gestione del Parco che e'               
chiamato ad esprimere il proprio parere in merito entro trenta giorni           
dal termine del deposito ed a trasmetterlo alla Provincia ed alla               
Regione.                                                                        
10. La Giunta regionale entro centoventi giorni dal ricevimento del             
Piano puo' sollevare riserve in merito alla sua conformita' alla                
legge istitutiva ed al Programma regionale, nonche' alla                        
pianificazione regionale ed all'accordo di pianificazione ove                   
stipulato.                                                                      
11. La Provincia controdeduce e predispone il Piano da approvare,               
decidendo sulle osservazioni, sul relativo parere in merito espresso            
dall'Ente di gestione del Parco, ed adeguandosi alle riserve                    
regionali o, se non le recepisce nel Piano, motivando puntualmente              
sulle stesse.                                                                   
12. L'intesa regionale viene espressa sul Piano controdedotto entro             
novanta giorni dalla richiesta della Provincia; in tale sede la                 
Giunta regionale verifica che le riserve presentate siano state                 
accolte e che non siano state recepite osservazioni in contrasto con            
la legge istitutiva e con il Programma regionale, con l'accordo di              
pianificazione ove stipulato, e che siano stati adeguatamente                   
valutati i pareri espressi dall'Ente di gestione. L'intesa puo'                 
essere subordinata all'introduzione nel Piano delle eventuali                   
modifiche. Trascorso inutilmente il termine di novanta giorni,                  
l'intesa si intende espressa.                                                   
13. Qualora sia intervenuto l'accordo di pianificazione, siano state            
accolte integralmente le eventuali riserve regionali e non siano                
state introdotte modifiche sostanziali al Piano in accoglimento delle           
osservazioni presentate, il Consiglio provinciale dichiara la                   
conformita' agli strumenti della pianificazione di livello                      
sovraordinato ed approva il Piano, prescindendo dall'intesa con la              
Regione in merito alla conformita' del Piano territoriale del Parco             
agli strumenti della pianificazione regionale.                                  
14. La Provincia approva il Piano territoriale del Parco in                     
conformita' all'intesa regionale; copia integrale del Piano approvato           
e' depositata per la consultazione presso la Provincia ed e'                    
trasmessa alla Regione, ai Comuni, alle Comunita' montane ed agli               
altri enti locali facenti parte del Consorzio di gestione del Parco,            
ai Comuni ed alle Province contermini; l'avviso dell'avvenuta                   
approvazione e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a             
cura della Regione; dell'approvazione e' data notizia con avviso su             
almeno un quotidiano a diffusione locale a cura delle Province.                 
15. Qualora un Parco riguardi l'ambito territoriale di piu' Province            
il relativo Piano territoriale e' adottato d'intesa tra le Province             
interessate. L'intesa e' promossa dalla Provincia che e' maggiormente           
interessata dalla superficie del Parco.                                         
16. Il Piano del Parco entra in vigore dalla data di pubblicazione              
dell'avviso dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della                    
Regione.".                                                                      
5) Il testo dell'art. 30 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 30 - Misure di salvaguardia                                               
1. Dalla data di adozione del Piano territoriale del Parco e fino               
alla sua approvazione gli Enti interessati applicano, in materia di             
tutela ed uso del territorio, le misure di salvaguardia previste                
dell'art. 12 della legge regionale.".                                           
6) Il testo dell'art. 31 della legge regionale  17 febbraio 2005 n. 6           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 31 - Efficacia del Piano territoriale del Parco                           
1. Le previsioni normative del Piano territoriale del Parco, a                  
carattere generale e particolare, secondo l'articolazione delle varie           
zone, individuate anche con adeguata rappresentazione cartografica,             
si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni ai sensi                  
dell'articolo 11 della legge regionale. Il Piano puo' contenere                 
direttive per l'adeguamento obbligatorio dei Piani comunali e di                
quelli provinciali di settore, prevedendo per questi ultimi termini             
per l'adeguamento, nonche' le eventuali norme di salvaguardia.                  
2. I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri           
strumenti pianificatori, generali e di settore, alle previsioni                 
normative e ai vincoli del Piano del Parco e attraverso i medesimi              
danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi              
dalla data di entrata in vigore del Piano.                                      
3. L'Ente di gestione del Parco verifica l'attuazione degli                     
indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni attraverso i pareri             
di conformita' ed i nulla-osta, di cui ai successivi articoli 39 e              
40.                                                                             
4. Il Piano del Parco e' modificato ed aggiornato con la stessa                 
procedura prevista per la sua approvazione.                                     
5. Le opere previste dal Piano territoriale del Parco sono di                   
pubblica utilita'. Il Piano che preveda la localizzazione puntuale di           
interventi pubblici o di interesse pubblico comporta l'apposizione              
del vincolo preordinato all'esproprio.".                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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