REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 maggio 2004, n. 938

Direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 26 del 17 dicembre 2003, recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il DLgs 17 agosto 1999, n. 334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE           
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi              
con determinate sostanze pericolose";                                           
- il DM 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di              
pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da            
stabilimenti a rischio di incidente rilevante";                                 
- le disposizioni regionali date alle Amministrazioni provinciali e             
ai Comuni con nota prot. 22868 del 9 ottobre 2001 per la "Prima                 
applicazione del DM 9/5/2001 sulla regolamentazione urbanistica e               
territoriale delle zone soggette al rischio di incidenti                        
industriali";                                                                   
- la L.R. del 17 dicembre 2003, n. 26 recante "Disposizioni in                  
materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate             
sostanze pericolose";                                                           
considerato:                                                                    
- che l'art. 6 della L.R. n. 26 del 2003 prevede che la Regione emani           
una direttiva in merito agli adempimenti dei gestori soggetti a                 
notifica;                                                                       
- che la direttiva deve definire la modulistica, i tempi di                     
presentazione e i criteri di valutazione della Scheda Tecnica che i             
gestori degli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 1 del DLgs n. 334           
del 1999 devono inviare alla Provincia per dimostrare l'avvenuta                
identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa                    
probabilita' e gravita';                                                        
preso atto dell'esigenza di avviare rapidamente il processo di                  
ricognizione delle caratteristiche delle attivita' soggette a                   
notifica presenti sul territorio regionale, anche ai fini della                 
pianificazione dei programmi di controllo sugli stabilimenti di cui             
all'art. 6 del DLgs n. 334 del 1999 di competenza delle                         
Amministrazioni provinciali;                                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda                  
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa della presente             
deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 43 del              
2001 e della delibera di Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;             
sentita, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge, la                      
Commissione consiliare Territorio, Ambiente, Infrastrutture che ha              
espresso il proprio parere favorevole in data 13 maggio 2004;                   
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della               
L.R. 17 dicembre 2003, n. 26 recante "Disposizioni in materia di                
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze               
pericolose" allegata al presente atto come parte integrante;                    
2) di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Ambiente e              
della Tutela del territorio;                                                    
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Direttiva per l'applicazione dell'art. 6 della L.R. 17 dicembre 2003,           
n. 26 recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti                 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"                         
Premessa                                                                        
La presente direttiva e' emanata in applicazione dell'art. 6 della              
L.R. 26/03 recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti            
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" di seguito              
denominata legge.                                                               
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalita'                                     
1. La legge prevede all'art. 6 "Adempimenti dei gestori soggetti a              
notifica" la predisposizione da parte dei gestori di cui all'art. 2,            
comma 1 del DLgs 334/99, di una Scheda Tecnica, da inviare alla                 
Provincia, che dimostri l'avvenuta identificazione dei pericoli e la            
valutazione della relativa gravita' e probabilita'.                             
2. Con la presente direttiva si definiscono la modulistica, i tempi             
di presentazione e i criteri di valutazione della Scheda Tecnica da             
parte della Provincia.                                                          
Art. 2 - Modulistica e tempi di presentazione della Scheda Tecnica              
1. I gestori degli stabilimenti di cui all'art. 1, sono tenuti a                
predisporre la Scheda Tecnica i cui contenuti sono riportati negli              
Allegati 1 e 2 al presente atto, e ad inviarla alla Provincia                   
territorialmente competente.                                                    
2. L'invio della Scheda Tecnica, Allegato 1, relativa agli                      
stabilimenti di cui all'art. 6, DLgs 334/99 deve avvenire nel                   
rispetto della seguente tempistica:                                             
a) per i nuovi stabilimenti e per le modifiche che comportano                   
aggravio di rischio, contestualmente alla notifica;                             
b) per gli stabilimenti esistenti entro sei mesi dalla pubblicazione            
della delibera regionale di approvazione della Scheda Tecnica e                 
successivamente con cadenza quinquennale;                                       
c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non                 
comportano aggravio di rischio, prima dell'inizio dell'attivita'                
dell'impianto modificato. In questo caso devono essere riportate                
nella Scheda Tecnica solo le informazioni che i gestori devono gia'             
inviare agli Enti competenti a seguito di quanto disposto dal DM 9              
agosto 2000.                                                                    
3. L'invio della Scheda Tecnica, Allegato 2, relativa agli                      
stabilimenti di cui all'art. 8, DLgs 334/99 deve avvenire nel                   
rispetto della seguente tempistica:                                             
a) per i nuovi stabilimenti e per le modifiche che comportano                   
aggravio di rischio, contestualmente al Rapporto di Sicurezza                   
definitivo;                                                                     
b) per gli stabilimenti esistenti entro sei mesi dalla pubblicazione            
della delibera regionale di approvazione della Scheda Tecnica e                 
successivamente con cadenza quinquennale. Solo per gli stabilimenti             
che hanno presentato il Rapporto di Sicurezza nell'anno 2000, l'invio           
della Scheda Tecnica e' effettuato contestualmente al primo riesame             
del Rapporto di Sicurezza;                                                      
c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non                 
comportano aggravio di rischio, prima dell'inizio dell'attivita'                
dell'impianto modificato. In questo caso devono essere riportate                
nella Scheda Tecnica solo le informazioni che i gestori devono gia'             
inviare agli Enti competenti a seguito di quanto disposto dal DM 9              
agosto 2000.                                                                    
Le informazioni contenute nella Scheda Tecnica sono fornite dal                 
gestore in autocertificazione.                                                  
Art. 3 - Procedimento di valutazione                                            
1. La Provincia valuta la Scheda Tecnica Allegato 1, avvalendosi di             
ARPA in base ai seguenti criteri:                                               
- completezza ed adeguatezza delle "Informazioni generali" sul                  
gestore e sullo stabilimento;                                                   
- completezza ed adeguatezza delle "Informazioni sull'attivita' dello           
stabilimento e sulle sostanze pericolose";                                      
- completezza ed adeguatezza delle "Informazioni relative al Sistema            
di gestione della sicurezza adottato";                                          
- completezza ed adeguatezza delle "Informazioni per                            
l'identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa                  
probabilita' e gravita'", come richiesto dal DM 9/5/2001 "Requisiti             
minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e                  
territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di               
incidente rilevante".                                                           
Qualora nell'ambito della valutazione della Scheda Tecnica, emerga la           
necessita' di ulteriori elementi tecnici, questi possono essere                 
richiesti dalla Provincia anche avvalendosi di ARPA.                            
La Provincia conclude il procedimento di valutazione sulla base del             
rapporto conclusivo dell'ARPA, formalizzando al gestore gli eventuali           
adempimenti necessari ed indicando un periodo di tempo entro il quale           
si deve provvedere all'adeguamento.                                             
Per i nuovi stabilimenti e per le modifiche che comportano aggravio             
di rischio, il termine per la conclusione del procedimento di                   
valutazione da parte della Provincia e' di centoventi giorni,                   
decorrenti dal giorno di ricevimento della Scheda Tecnica. Per gli              
stabilimenti esistenti lo stesso termine di centoventi giorni per la            
conclusione del procedimento decorre dalla comunicazione all'azienda            
di avvio del procedimento valutativo. Il termine e' comprensivo dei             
necessari sopralluoghi, fatte salve le sospensioni necessarie                   
all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori                   
comunque a sessanta giorni.                                                     
Trascorso il termine di tempo indicato nel provvedimento della                  
Provincia, il gestore comunica alla Provincia e all'ARPA gli                    
interventi e le azioni intraprese in adeguamento degli impianti e/o             
dei sistemi di gestione della sicurezza alle prescrizioni impartite.            
Inoltre, aggiorna e ritrasmette alla Provincia la Scheda Tecnica.               
Qualora, la Provincia accerti il mancato rispetto delle prescrizioni            
impartite, oppure accerti che non sono state messe in atto le misure            
indicate nella Scheda Tecnica e/o qualora le misure che il gestore              
intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti                 
rilevanti risultino inadeguate la Provincia diffida con provvedimento           
motivato il gestore e, in caso di ulteriore inadempienza, dispone il            
divieto di inizio o di prosecuzione dell'attivita'.                             
2. In caso di modifiche che non comportano aggravio di rischio, la              
Provincia acquisisce la Scheda Tecnica Allegato 1, a scopo                      
conoscitivo, senza effettuare su di essa alcun procedimento                     
valutativo. In caso di invio di informazioni incomplete, la Provincia           
formalizza al gestore le eventuali integrazioni ritenute necessarie,            
indicando un intervallo di tempo entro cui fornire le integrazioni              
richieste.                                                                      
3. In considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 12 della legge            
compete all'Amministrazione provinciale l'adeguamento del PTCP                  
secondo i criteri di cui al DM 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di               
sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per           
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente                      
rilevante), la Provincia acquisisce la Scheda Tecnica Allegato 2, e             
le conclusioni dell'istruttoria dell'Autorita' competente di cui                
all'art. 21 del DLgs 334/99. La scheda viene esaminata con il                   
supporto di ARPA ai fini di verificarne la completezza delle                    
informazioni richieste in relazione a:                                          
- "Informazioni generali" sul gestore e sullo stabilimento;                     
- "Informazioni sull'attivita' dello stabilimento e sulle sostanze              
pericolose";                                                                    
- "Informazioni relative al Sistema di gestione della sicurezza                 
adottato";                                                                      
- "Informazioni per l'identificazione dei pericoli e la valutazione             
della relativa probabilita' e gravita'".                                        
In caso di invio di informazioni incomplete la Provincia formalizza             
al gestore le eventuali integrazioni ritenute necessarie, indicando             
un intervallo di tempo entro cui fornire le integrazioni richieste.             
4. Ad avvenuto trasferimento delle competenze derivanti dalla firma             
dell'Accordo Stato-Regioni di cui all'art. 72 del DLgs 112/98 la                
Provincia acquisisce la Scheda Tecnica Allegato 2, nell'ambito del              
procedimento di cui all'art. 5 della legge.                                     
Art. 4 - Vigilanza e controllo                                                  
1. In attuazione dell'art. 18 del DLgs 334/99 ARPA effettua:                    
- l'attivita' di vigilanza per la verifica del mantenimento delle               
condizioni di sicurezza;                                                        
- i sopralluoghi sia nell'ambito della attivita' istruttoria sia per            
la verifica degli adempimenti e delle misure adottate dal gestore in            
attuazione dei provvedimenti assunti dalla Amministrazione                      
provinciale di cui all'art. 3.                                                  
2. In attuazione dell'art. 25 del DLgs 334/99, la Provincia                     
definisce, d'intesa con ARPA, sulla base del comma 1, lettera b)                
dell'art. 8 della L.R. 44/95 il programma annuale delle visite                  
ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza, in modo da                   
accertare su tutti gli impianti l'adeguatezza sia della politica di             
prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore sia             
dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione.                      
3. Al fine di individuare criteri e modalita' omogenee per la                   
definizione del programma annuale di visite ispettive e' istituito              
presso la Regione un gruppo di coordinamento composto da Regione,               
Province ed ARPA.                                                               
Art. 5 - Spese per il procedimento di valutazione e le visite                   
ispettive                                                                       
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 29, comma 2           
del DLgs 334/99, in cui saranno stabilite le modalita' anche                    
contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed            
i controlli, per l'effettuazione delle visite ispettive, il gestore             
non e' tenuto a corrispondere alla Provincia alcun onere.                       
2. Per gli oneri derivanti dall'effettuazione del procedimento di               
valutazione di cui all'art. 3, comma 1, il gestore e' tenuto a                  
corrispondere all'Amministrazione provinciale le seguenti tariffe:              
- depositi di stoccaggio e movimentazione materiali senza lavorazioni           
di processo: 800 Euro;                                                          
- stabilimenti con lavorazione di processo con meno di 50 addetti:              
2.000 Euro;                                                                     
- stabilimenti con lavorazione di processo con piu' di 50 addetti:              
3.000 Euro.                                                                     
3. Le tariffe di cui al precedente comma sono ridotte del 50% qualora           
il deposito o lo stabilimento sia dotato di un sistema di gestione              
ambientale EMAS o ISO 14001.                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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