REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

          CAPO IV                                                               
     Interventi in materia di accesso                                           
     ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,                  
     istruzione e formazione professionale, inserimento                         
     lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale                    
          Art. 19                                                               
Iniziative di rientro                                                           
e reinserimento nei Paesi di origine                                            
1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai                   
programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e                      
nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale            
vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il sostegno di             
progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei             
cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine.                              
2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la                    
formazione per l'acquisizione od il perfezionamento delle necessarie            
professionalita', nell'ambito dell'attuazione della legislazione                
regionale in materia di formazione professionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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