LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO IV
Interventi in materia di accesso
ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
istruzione e formazione professionale, inserimento
lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 19
Iniziative di rientro
e reinserimento nei Paesi di origine
1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai
programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e
nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale
vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il sostegno di
progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei
cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine.
2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la
formazione per l'acquisizione od il perfezionamento delle necessarie
professionalita', nell'ambito dell'attuazione della legislazione
regionale in materia di formazione professionale.