LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO IV
Interventi in materia di accesso
ai servizi educativi per l'infanzia, diritto allo studio,
istruzione e formazione professionale, inserimento
lavorativo, integrazione e comunicazione interculturale
Art. 16
Inserimento lavorativo
e sostegno ad attivita' autonome ed imprenditoriali
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari
opportunita' nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attivita'
autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito
delle competenze e degli interventi di politica del lavoro
disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento
lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di
lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la
qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione
degli operatori.
2. La Regione e le Province sostengono attivita' promozionali e
informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati,
lo sviluppo di attivita' di tipo autonomo, anche imprenditoriale od
in forma cooperativa.
3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione
di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad
affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di
inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi
concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali
territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi
con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro
realizzazione.