LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza
sanitaria
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni
previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi
riguardanti le attivita' sanitarie previste dai livelli essenziali di
assistenza, nei termini e nelle modalita' disciplinati dalle suddette
norme nazionali.
2. Alle donne immigrate e' garantita la parita' di trattamento con le
cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione
sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi
socio-sanitari attenti alle differenze culturali. E' altresi'
garantita la tutela del minore, di eta' inferiore a diciotto anni, in
conformita' ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri
immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in
particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed
ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,
per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e
prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute
individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e
riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo
sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri
immigrati ed attivita' di mediazione interculturale in campo
socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi
idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e
socio-sanitari.
5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi
indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico
triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge
regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze
professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione
ed erogazione di borse di studio.
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
e' il seguente:
"Art. 34 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale e alla sua validita' temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per
affidamento, per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio
sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il
rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i
familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e'
determinato con decreto del Ministro della Sanita', di concerto con
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme
vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo'
essere altresi' richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di
soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai
sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi
della legge 18 maggio 1973, n. 304.
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma
3.
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e
b) non e' valido per i familiari a carico.
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale e'
iscritto nella Azienda sanitaria locale del comune in cui dimora
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.".
2) Il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero e' il seguente:
"Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al
Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe
determinate dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni.
omissis".
Comma 5
3) La legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 concerne Norme per
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in
integrazione tra loro.