REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 13                                                               
Assistenza sanitaria                                                            
1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni                 
previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al              
decreto legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi              
riguardanti le attivita' sanitarie previste dai livelli essenziali di           
assistenza, nei termini e nelle modalita' disciplinati dalle suddette           
norme nazionali.                                                                
2. Alle donne immigrate e' garantita la parita' di trattamento con le           
cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione              
sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi                      
socio-sanitari attenti alle differenze culturali. E' altresi'                   
garantita la tutela del minore, di eta' inferiore a diciotto anni, in           
conformita' ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del             
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con                
legge 27 maggio 1991, n. 176.                                                   
3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri                    
immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in                       
particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed                  
ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative,             
per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e           
prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute               
individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e                
riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.                        
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo               
sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri             
immigrati ed attivita' di mediazione interculturale in campo                    
socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi             
idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e                           
socio-sanitari.                                                                 
5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi           
indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico              
triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge           
regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la                    
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di                 
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una              
cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze                  
professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione           
ed erogazione di borse di studio.                                               
NOTE ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.             
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la                   
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 34 - Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio                    
sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)                        
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e              
hanno parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri            
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo                   
contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario           
nazionale e alla sua validita' temporale:                                       
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso                 
regolari attivita' di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano           
iscritti nelle liste di collocamento;                                           
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il             
rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro             
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo                   
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per                    
affidamento, per acquisto della cittadinanza.                                   
2. L'assistenza sanitaria spetta altresi' ai familiari a carico                 
regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio               
sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio           
sanitario nazionale e' assicurato fin dalla nascita il medesimo                 
trattamento dei minori iscritti.                                                
3. Lo straniero regolarmente soggiornate, non rientrante tra le                 
categorie indicate nei commi 1 e 2 e' tenuto ad assicurarsi contro il           
rischio di malattie, infortunio e maternita' mediante stipula di                
apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o           
straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante                     
iscrizione al Servizio sanitario nazionale valida anche per i                   
familiari a carico. Per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale            
deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un                
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per           
i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno              
precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo e'                
determinato con decreto del Ministro della Sanita', di concerto con             
il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica           
e non puo' essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme           
vigenti.                                                                        
4. L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale puo'                 
essere altresi' richiesta:                                                      
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di               
soggiorno per motivi di studio;                                                 
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai            
sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a               
Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi            
della legge 18 maggio 1973, n. 304.                                             
5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per                 
l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di                       
partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli              
importi e secondo le modalita' previsti dal decreto di cui al comma             
3.                                                                              
6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e            
b) non e' valido per i familiari a carico.                                      
7. Lo straniero assicurato al Servizio sanitario nazionale e'                   
iscritto nella Azienda sanitaria locale del comune in cui dimora                
secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione.".                  
2) Il testo dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio            
1998, n. 286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti             
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                  
straniero e' il seguente:                                                       
"Art. 35 - Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al               
Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)               
1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non              
iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte,             
dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe                
determinate dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo            
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e              
successive modificazioni.                                                       
omissis".                                                                       
Comma 5                                                                         
3) La legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 concerne Norme per                  
l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e             
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento                        
dell'istruzione e della formazione professionale, anche in                      
integrazione tra loro.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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