REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

                      CAPO III                                                  
     Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,                        
     alle misure contro la discriminazione,                                     
     alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza         
     sanitaria                                                                  
          Art. 12                                                               
Programma di protezione ed integrazione sociale                                 
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformita' a quanto             
previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto                     
legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge                    
regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione,           
assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di                     
situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta            
regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione              
sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e                    
modalita' di finanziamento, nonche' indirizzi per i soggetti                    
attuatori.                                                                      
NOTE ALL'ART. 12                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.             
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la                   
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero           
e' il seguente:                                                                 
"Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo            
1998, n. 40, art. 16)                                                           
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un              
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge           
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del             
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi                      
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate            
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno             
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per            
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di                        
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle                      
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del                   
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della                  
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita',                  
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo                 
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti                      
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di               
assistenza ed integrazione sociale.                                             
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al            
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni            
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita'           
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero           
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la            
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello            
stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di                    
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.                  
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni              
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a                
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi                
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi                     
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti               
idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire                     
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di             
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.                         
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo            
ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per             
il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e'                  
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta                    
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal                      
Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal                   
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,           
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno                     
giustificato il rilascio.                                                       
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente             
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'                       
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro             
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla              
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in              
corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente              
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se                 
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale            
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente             
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per           
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso                   
regolare di studi.                                                              
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'                 
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto             
di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del               
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo               
straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,                  
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova           
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e                       
integrazione sociale.                                                           
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5                
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere                
dall'anno 1998.".                                                               
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5                 
all'art. 1.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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