LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5
NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2
CAPO III
Interventi finalizzati alla partecipazione sociale,
alle misure contro la discriminazione,
alle politiche abitative, all'integrazione sociale, all'assistenza
sanitaria
Art. 12
Programma di protezione ed integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge
regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione,
assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di
situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta
regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione
sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e
modalita' di finanziamento, nonche' indirizzi per i soggetti
attuatori.
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 concernente Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
e' il seguente:
"Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale (Legge 6 marzo
1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge
20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi
assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate
situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumita', per
effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di
un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del
giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della
Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorita',
rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo
straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti
dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di
assistenza ed integrazione sociale.
2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni
ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita'
del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero
per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la
individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalita' di partecipazione al programma di
assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.
3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni
occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a
soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi
sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi
controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti
idonei a garantire la competenza e la capacita' di favorire
l'assistenza e l'integrazione sociale, nonche' la disponibilita' di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo
ha la durata di sei mesi e puo' essere rinnovato per un anno, o per
il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso e'
revocato in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalate dal
Procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal
servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore,
ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno
giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente
l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonche'
l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro
subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di eta'. Qualora, alla
scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso puo' essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se
questo e' a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo puo' essere altresi' convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso
regolare di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo puo'
essere altresi' rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto
di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del
giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo
straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore eta', e gia' dato prova
concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale.
7. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 5
miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998.".
2) La legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e' citata alla nota 5
all'art. 1.